REGIONE
PUGLIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 1889 del registro delle deliberazioni
OGGETTO: Legge 31 dicembre 1998, n. 476 - “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri.” Atto d’indirizzo e coordinamento ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96.
L'anno 2000 addì 22 del mese di dicembre in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito,
(OMISSIS)
La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 ha ratificato e reso esecutiva la “Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionale”, sottoscritta a L’Aia il 29 maggio 1993, e ha apportato modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri.
La predetta legge n. 184/83, così come modificata dalla legge n. 476/98, prevede una intensa collaborazione operativa tra i tribunali per i minorenni e i servizi socio–assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali.
In particolare, (art.29-bis – 4° comma) “i servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico dl un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
I
servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta,
una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4 entro i quattro
mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.” (art.29-bis
– 5° comma).
Inoltre,“ 1. Le Regioni….. nell’ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le Regioni possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni …..sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.” (art.39-bis).
In proposito la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 agosto 2000, rep. Atti n. 1009, ha sancito specifico accordo con il Ministro per la Solidarietà Sociale in base al quale, fra l’altro:
1. “il Ministro per la Solidarietà Sociale, considerata la disponibilità finanziaria di £.9.114.080.480 dei fondi attribuiti nel 1999 al Fondo sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 476/98, e non utilizzati per le attività della Commissione per le adozioni internazionali, assegna una tantum alle amministrazioni regionali e alle province autonome, per sostenere e contribuire alle attività regionali di informazione, formazione e di informatizzazione, la somma di £.7.574.080.480; tale somma viene ripartita con apposito decreto.”
2. “Le Regioni e le province autonome, considerato che in attuazione dell'art. 39 bis della legge 476/98 devono concorrere a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge, si impegnano ad organizzare e/o a promuovere, a livello regionale e territoriale, d'intesa con le autorità giudiziarie minorili competenti, corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori coinvolti nelle attività relative alle adozioni e per gli operatori degli enti autorizzati presenti sul territorio nonché corsi di informazione- formazione per le coppie aspiranti alle adozioni.”
3. “Le Regioni e le province autonome si impegnano altresì ad individuare, nell’ambito della loro competenza legislativa e programmatoria, valutate le necessità specifiche del proprio territorio, équipes composte da assistenti sociali e psicologi per svolgere le attività previste dalla Legge, tenuto conto del lavoro e del bacino di utenza.”
4. “Considerato l’assetto istituzionale diverso da Regione a Regione nell’organizzazione dei servizi socio–assistenziali, per un’organizzazione più mirata e specializzata dei servizi per le adozioni , sarà necessario individuare operatori “referenti”, dei servizi territoriali e dei servizi sanitari per costituire in ogni ambito territoriale un’équipe integrata composta da operatori del servizio sanitario e dei servizi sociali degli enti locali, per svolgere le attività istruttorie per le adozioni e di sostegno.”
5. “Le Regioni si impegnano a trasmettere al Ministro per la Solidarietà Sociale entro luglio 2002 una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge 476/98 e da quelli effettuati in attuazione del presente accordo, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le attività a sostegno delle attività per le adozioni internazionali.”
Il predetto accordo è stato assunto quale base di azioni concrete che il Governo e le Regioni hanno sottoscritto e si sono impegnati a realizzare entro dicembre 2001.
Per questo la Regione Puglia, con provvedimento del Ministro della Solidarietà Sociale, in corso di perfezionamento, è destinataria di un finanziamento statale pari a £.357.680.960 per la realizzazione di un sistema informatico di comunicazione tra la Commissione Nazionale per le adozioni internazionali ed i servizi territoriali, nonché per l’avvio della necessaria attività di formazione ed informazione in materia di adozione internazionale.
Con la riforma introdotta dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 l'adozione internazionale viene profondamente innovata nella sua disciplina e nella sua cultura.
Si passa dalla logica precedente definita "del nuovo colonialismo”, (secondo cui l'adozione internazionale è sempre realizzata nell'interesse del minore straniero, anche se non abbandonato, perché è comunque una garanzia contro lo spettro della fame), a quella nuova della solidarietà, per cui l’acquisita piena centralità del bambino fa sì che l’adozione debba realizzarsi, solo se egli è abbandonato e sempre nel rispetto della sua identità e delle sue radici, che non vanno cancellate, ma anzi valorizzate in un processo d'integrazione affettiva, attento alle specificità del minorenne.
Ciò vuol dire che l'adozione internazionale non è una risposta alla miseria, ma alle gravi carenze familiari del bambino, che perciò oggi deve risultare abbandonato e adottabile nel suo Paese d'origine e non deve trovare la possibilità di adozione nel suo Paese per giungere all'adozione internazionale (principio di sussidiarietà).
Per questo occorrono adottanti più preparati, che abbiano consapevolezza che l’adozione comporta per il bambino straniero un cambiamento personale e relazionale molto più marcato di quello che affronta il bambino che viene adottato nel suo stesso Paese e che sappiano accoglierlo con tutto il suo bagaglio culturale.
Perciò la legge nazionale ritiene necessaria l'istituzione di specifici servizi istituiti con legge regionale in attuazione dei principi sopra esposti e prevede che le Regioni concorrano a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla stessa legge, compiti che se riguardano l'adozione internazionale, si estendono anche all'adozione nazionale ed, in generale, a tutta l'area della protezione dei minori.
L’iter procedurale per pervenire all’approvazione della legge regionale prevede, però, tempi che per quanto brevi, non potranno essere coincidenti con quelli dell’effettiva entrata in vigore della riforma.
Infatti, il nuovo ordinamento, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31/10/2000 dell’albo degli enti autorizzati ai sensi dell’art. 39 della legge, diventerà operativo il 16 novembre 2000.
Tutta la problematica è stata esaminata nella riunione congiunta dei Comitati di Coordinamento tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 995 del 10 aprile 1998, tenutasi presso l’Assessorato ai Servizi Sociali il 3 ottobre u.s. cui hanno partecipato i Presidenti e i Procuratori della Repubblica dei tribunali per i minorenni della Puglia.
In detta circostanza si è concordato che, in attesa dell’emanazione della legge regionale che regoli organicamente la materia, si rende indispensabile da parte della Regione l’emanazione di una specifica direttiva cui devono attenersi i Comuni e le Aziende Unità Sanitarie Locali al fine di garantire il puntuale espletamento dei servizi previsti dalla legge nazionale.
La direttiva dovrà tenere conto che:
1. se è vero che la legge (il nuovo art. 29 della legge n.184/1983), prevede che l'informazione, la formazione e la selezione per gli aspiranti adottanti dell'adozione internazionale venga effettuata dai servizi socio-sanitari degli enti locali che si avvalgono delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, è tuttavia anche vero che gli elementi valutativi richiesti dalla legge per gli adottanti esigono necessariamente l'intervento non solo di un assistente sociale, ma anche quello di uno psicologo per la redazione di una relazione psicosociale;
2. è noto che sono pochissimi i servizi socio-assistenziali dei Comuni che hanno nel loro organico entrambe tali figure professionali;
3. la prassi dei tre Tribunali per i Minorenni pugliesi (Bari, Lecce e Taranto) sin dalle prime applicazioni della legge n. 184/1983 è stata quella di rivolgere le richieste ai consultori familiari;
4. essendo i consultori familiari in Puglia organizzati in modo da fruire delle due figure ed avendo ormai l'esperienza di tanti anni di espletamento di tale attività, per evitare il pericolo di disfunzioni, conseguenti a cambiamenti temporanei, le richieste dei tribunali per i minorenni di espletamento delle indagini psico-sociali dovranno continuare ad essere rivolte ai consultori familiari informando contestualmente i competenti servizi socio–assistenziali dei Comuni, salvo i casi in cui i servizi sociali comunali abbiano entrambe le figure professionali indicate (psicologo e assistente sociale);
5. nel caso in cui il consultorio familiare non sia, per qualunque ragione, in grado di adempiere nei tempi richiesti, il responsabile ne darà comunicazione alla Direzione Generale della AUSL che provvederà tempestivamente ad indirizzare la richiesta ad altro consultorio familiare della stessa AUSL, dandone notizia al tribunale per i minorenni richiedente e al competente Comune;
6. la relazione psico-sociale dovrà essere espletata entro quattro mesi dalla richiesta;
7. affinché i consultori familiari possano svolgere compiutamente i compiti d'informazione e formazione sull'adozione internazionale, che sono richiesti dall'art. 29 comma 4 lett. a) e b) della legge 4/5/1983 n. 184, saranno fornite dal Settore Servizi Sociali della Regione, d'intesa con la Commissione per le adozioni internazionali e con i Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto, le opportune indicazioni;
8. la prassi per le adozioni internazionali sarà seguita anche per le adozioni nazionali in modo da assicurare continuità alle procedure in atto ;
9. per quanto riguarda l'espletamento di attività dirette a promuovere la protezione dei minorenni, nel caso in cui siano oggetto di provvedimenti giudiziari da parte dei tribunali per i minorenni:
a) saranno i servizi socio-assistenziali dei Comuni ad assicurare - come la legge prevede – gli adempimenti richiesti dai provvedimenti giudiziari di natura civile e amministrativa (art. 22-23-25 D.P.R. n. 616/77), sia con riferimento alle indagini iniziali che alle attività successive alla pronunzia dei provvedimenti, nonché alle richieste di aggiornamento periodico;
b) gli stessi servizi socio-assistenziali dei Comuni cureranno l'espletamento delle indagini richieste in materia penale ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 448/1998;
c) i Comuni saranno tenuti ad adempiere alle richieste comunque nei termini fissati dai tribunali per i minorenni.
La direttiva che si propone, quale atto d’indirizzo e coordinamento, rientra nelle competenze riservate alla Regione dall’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96.
Per quanto riguarda gli adempimenti contabili di cui alla l.r. n.17/77 e successive modificazioni ed integrazioni, il provvedimento che si propone non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo d’entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Il provvedimento rientra tra quelli di cui all’art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/97.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dai Funzionari istruttori, dal Dirigente del competenteUfficio, dal Dirigente del Settore Servizi Sociali e, per il concerto, dal Dirigente del Settore Sanità;
A voti unanimi espressi nei termini di legge;
- di approvare per le motivazioni indicate in premessa, quale atto d’indirizzo e coordinamento ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e art. 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, la seguente
direttiva
cui i Comuni e le Aziende Unità Sanitarie Locali della Puglia dovranno attenersi al fine di garantire il puntuale espletamento dei servizi previsti dalle disposizioni nazionali in materia di adozione di minori stranieri e di protezione dei minorenni nel caso in cui siano oggetto di provvedimenti giudiziari da parte dei tribunali per i minorenni:
1)
i Comuni e le Aziende Unità Sanitarie Locali promuovono, entro 12 mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, specifici accordi di programma ai sensi dell’art. 27
della legge n. 142/90 per la gestione coordinata delle attività dei servizi
socio-assistenziali degli enti locali e dei servizi socio-sanitari finalizzati
all’espletamento delle procedure previste dall’art. 29-bis – comma 4 –
della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
2) nelle more della conclusione degli accordi di programma e, comunque, fino all’entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà organicamente la materia, le richieste dei Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto per l’espletamento delle indagini psico-sociali continueranno ad essere rivolte ai consultori familiari territorialmente competenti informando contestualmente i servizi socio-assistenziali dei Comuni interessati, salvo i casi in cui i servizi sociali comunali abbiano entrambe le figure professionali di psicologo e di assistente sociale;
3) nel caso in cui il competente consultorio familiare non sia, per qualunque ragione, in grado di adempiere nei tempi richiesti, il responsabile ne darà comunicazione alla Direzione Generale della AUSL che provvederà tempestivamente ad indirizzare la richiesta ad altro consultorio familiare della stessa AUSL, dandone notizia al tribunale per i minorenni richiedente e al Comune interessato;
4) la relazione psico-sociale dovrà essere espletata entro quattro mesi dalla richiesta;
5) i compiti d'informazione e formazione sull'adozione internazionale, che sono richiesti dall'art. 29 comma 4 lett. a) e b) della legge 4/5/1983 n. 184, saranno assicurati dai consultori familiari in conformità alle indicazioni che saranno fornite dal Settore Servizi Sociali della Regione, d'intesa con la Commissione per le adozioni internazionali e con i Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto;
6) la prassi per le adozioni internazionali sarà seguita anche per le adozioni nazionali in modo da assicurare continuità alle procedure in atto;
7)
per l'espletamento delle attività dirette a promuovere la protezione dei
minorenni, nel caso in cui siano oggetto di provvedimenti giudiziari da parte
dei tribunali per i minorenni:
a)
i servizi socio-assistenziali dei Comuni continueranno ad assicurare -
come per legge – gli adempimenti richiesti dai provvedimenti giudiziari di
natura civile e amministrativa (art. 22-23-25 D.P.R. n. 616/77), sia con
riferimento alle indagini iniziali che alle attività successive alla pronunzia
dei provvedimenti, nonché alle richieste di aggiornamento periodico;
b)
gli stessi servizi socio-assistenziali dei Comuni cureranno
l'espletamento delle indagini richieste in materia penale ai sensi dell'art. 9
del D.P.R. n. 448/1998;
c)
i Comuni sono tenuti ad adempiere comunque alle richieste nei termini
fissati dai tribunali per i minorenni.
- di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali l’onere di comunicare agli enti interessati il contenuto della presente direttiva;
- di disporre, ai sensi dell’art. 6 – lett. e) – della l.r. n. 13/94, la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e che non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1° e 3° dell'art. 63 della l.r. n. 17/77.
I
sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato
espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, é
conforme alle risultanze istruttorie.
| I FUNZIONARI ISTRUTTORI | (sig. Antonio
ZONNO) (sig.ra Domenica DI BARI) |
| IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO MINORI | (dr.Domenico BALLIANA) |
| IL
DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI |
(dr. Carlo Di Carlo) |
| Per
il concerto |
|
| IL DIRIGENTE DEL SETTORE SANITA’ | (dr. Carlo DI CILLO) |
| L'ASSESSORE PROPONENTE | (Salvatore Mazzaracchio) |