REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 978 del 09/07/2002 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA:  SSS/DEL/2002/00044

OGGETTO: Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001 n. 470. Interventi in favore dei soggetti coN handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali

L'anno 2002 addì 09 del mese di Luglio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

Sono assenti.

Presidente

Raffaele Fitto

V.Presidentee

Giovanni Copertino

Assessore

Felice Amodio

Assessore

Nicola Magno

Assessore

Pietro Franzoso

Assessore

Pietro Lospinuso

Assessore

Salvatore Mazzaracchio

Assessore

Rocco Palese

Assessore

Roberto Ruocco

Assessore

NEchele Saccomanno

Assessore

Eurico Santaniello

Assessore

Andrea Silvestri

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.


L'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Minori, confermata dai Dirigente dello stesso Ufficio e dai Dirigente del Settore Servizi Sociali, riferisce quanto segue:

L'art.81 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha previsto l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali di una somma pari a £.100 miliardi per l'anno 2001 da ripartire fra le regioni per il finanziamento di un programma di interventi per la cura e l'assistenza di portatori di handicap grave successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n.470, pubblicato nella G.U. 18.1.2002, n.15, nel disciplinare i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti previsti dal richiamato art. 81, ha fra l'altro stabilito:

“Art.2 - Trasferimento delle risorse alle regioni.

1. Le risorse previste dall'art.81 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ad integrazione del Fondo di cui all'art.59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con un apposito provvedimento di riparto successiva e integrativo del decreto di cui all'art.20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Al fine di evitare effetti sperequativi, anche in considerazione della natura degli interventi da realizzare, il 20% delle risorse finanziarie disponibili viene ripartito attribuendo una quota di medesimo importo a ciascuna regione e provincia autonoma. Il restante 80% viene ripartito in base alla popolazione residente.

Art.3 - Soggetti abilitati a presentare la domanda.

  1. Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328, che abbiano una diretta e comprovata esperienza nei settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave:
    organismi non lucrativi di utilità sociale;
    organismi di cooperazione;
    organizzazioni di volontariato;
    associazioni ed enti di promozione sociale; fondazioni;
    enti di patronato;
    altri soggetti privati.
  2. L'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, comprovata secondo modalità individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, deve essersi svolta per un adeguato periodo di tempo e deve essere riferita all'attività diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.

Art.4 - Progetti finanziabili.

  1. Da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, anche in collaborazione con gli enti locali, sono finanziabili i progetti che prevedono l'apertura di nuove strutture di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, e più in particolare:
    1. l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture, che vanno localizzate in contesti territoriali tali da consentirne l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;
    2. l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza. previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con handicap grave;
    3. l'avvio e la prosecuzione, per un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.
  2. Il progetto contiene una descrizione completa delle caratteristiche degli interventi e delle professionalità allo scopo impiegate ed è corredato di adeguata documentazione attestante i costi degli stessi e la relativa copertura.                                .

Art.5 - Criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti dì autonomia, stabiliscono i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento.
  2. Al fine di assicurare l'omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualità del progetto dal punto di vista:
    dei requisiti strutturali e funzionamento;
    delle attività assistenziali, di tutela, di sostegno psicologico ed educativo;
    del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con handicap.

Art.6 - Requisiti delle strutture di accoglienza.

  1. Le strutture di cui all'art.4 devono avere dimensioni ridotte e comunque tali da assicurare l'inserimento e l'accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare e devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione. Esse non possono, comunque, avere requisiti inferiori a quelli previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti locali per le strutture residenziali destinate all'assistenza di soggetti con handicap grave.

Art. 7 – Modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti.

  1. Nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'articolo 8, camma 2, della  legge 8 novembre 2000, n.328, anche in collaborazione con gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono le forme di finanziamento; le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicità sul territorio.
  2. Le attività ammesse al finanziamento devono essere comunque ultimate entro e non oltre due anni dall'erogazione dei contributo.
  3. Il contributo è concesso a concorrenti della spesa prevista per la realizzazione del progetto e comunque nel limite massimo di due miliardi di lire per progetto.

In attuazione delle richiamate disposizioni e, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. f) della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, si rende necessario determinare i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento, le forme di finanziamento e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

Si propone, quindi, di:

  1. stabilire che i progetti, redatti in conformità ai criteri della presente deliberazione, devono essere presentati entro e non oltre il 30 settembre di ciascun arino con istanza a mezzo raccomandata A, R. indirizzata:

    Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari e di Foggia:
    Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Foggia - Via lsonzo n.7 - 71100 - Foggia.

    Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi:
    Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n.18 - 72 100 - Brindisi.

    Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce:
    Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Lecce - Viale Aldo Moro - 73 100 - Lecce.

    Per gli interventi da realizzarsi nel Comuni della Provincia di Taranto:
    Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Taranto - Corso Umberto n.55 - 74100 - Taranto.

    Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del tírnbro postale di spedizione.

  2. Ripartire su base provinciale le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art.81 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ad integrazione del fondo di cui all'art.59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in ragione della popolazione residente.
  3. Prevedere graduatorie provinciali annuali dei progetti ammissibili al finanziamento.
  4. Prevedere il finanziamento di massimo un progetto per ogni distretto socio-sanitario.
  5. Stabilire che sono finanziabili i progetti che prevedono:
    1. l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di inirnobili idonei ad ospitare nuove strutture di accoglienza rispondenti ai servizi di cui agli arti. 8, comma 1, lett. i) e 10, comma 1 legge 104/1992 aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 13 dicembre 2001, n.470 e agli artt. 4 e 5 della L.R.10/97 e in grado di garantire l'integrazione con la rete dei servizi sociali dei territorio,
    2. l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessario per il funzionamento delle strutture di accoglienza, di cui al precedente punto I); detti beni devono essere di primo acquisto e confonni ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza, dei soggetti con handicap grave.
    3. l'avvio e la prosecuzione, per la durata di un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.
    4. la compartecipazione da parte del soggetto proponente in misura almeno pari al 10% del costo del progetto, supportata da idonee garanzie di disponibilità di risorse proprie.
    5. dichiarazione di formale impegno di mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e dell'arredo per finalitàsocio-assístenziali in favore di portatori di handicap grave, anche dopo la conclusione del progetto
  1. Stabilire che - per l'ammissione al finanziamento dei progetti, i soggetti abilitati a presentare domanda di cui all'art.3 del D.M. 13 dicembre 2001, n.470 dovranno comprovare l'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave mediante certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede legale l'organizzazione, riferentesi ad attività svolta per almeno tre anni continuativi nel distretto sanitario in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.
  2. Stabilire che per l'assegnazione delle risorse, le strutture di accoglienza di cui al precedente punto e) dovranno essere dimensionate in modo da ospitare al massimo 5 utenti e devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per gli alloggi, destinati a civile abitazione.
    Le strutture di accoglienza possono essere costituite da più nuclei aventi ciascuno la capacità ricettiva di 5 utenti e per un massimo di 20 utenti.
    I progetti devono contenere:
    1. descrizione del servizio e delle attività da realizzare;
    2. parere del Comune corredato dalla prescritta certificazione in materia di sicurezza degli immobili, degli impianti e delle attrezzature;
    3. utenza interessata;
    4. piano analitico della spesa;
    5. richiesta del contributo;
    6. relazione riguardante i requisiti strutturali e di funzionamento, e i collegamenti con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con handicap grave.
  3. I soggetti di cui all'art.3 del D.M. 13 dicembre 2001 n.470 per accedere alla graduatoria devono attestare l'iscrizione ai rispettivi albi registri c/o elenchi anagrafici.
  4. I progetti sono approvati e finanziati in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario tenendo conto della popolazione dei Comuni cui il servizio èdestinato e attribuendo priorità in base alla partecipazione finanziaria dei richiedenti alla realizzazione del progetto e agli interventi di cui al punto 2 della precedente lettera e).

    Al finanziamento si provvederà mediante corresponsione di un acconto pari al 50% del contributo in concomitanza dell'approvazione e del saldo previa comunicazione di effettivo avvio della realizzazione dell'iniziativa confermata dal Sindaco dei Comune in cui la medesima é prevista.

    I progetti ammessi a finanziamento devono essere avviati entro 90 giorni dall'erogazione dell'acconto e comunque ultimati entro e non oltre due anni dall'erogazione del saldo.

    Il finanziamento è corrisposto quale contributo alla spesa di realizzazione del progetto e comunque nel limite massimo di due miliardi di lire.

In caso di non completamento del progetto le opere realizzate e le attrezzature acquistate sono acquisite al patrimonio del Comune con vincolo di destinazione con specifico indirizzo alle iniziative in favore degli handicappati gravi.
Il finanziamento non utilizzato è restituito alla Regione che può, su richiesta, attribuirlo al Comune per ìl completamento del progetto o riassegnarlo al competente capitolo di spesa vincolato
Ai Comuni è demandato il compito di costante vigilanza e controllo dei progetti finanziati; ogni quattro mesi i Comuni invieranno all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali una relazione del servizio sociale comunale sull'andamento degli interventi.
La Regione si riserva l'esercizio di forme di verifica a campion.e
In caso di rinuncia esplicita al finanziamento, la quota del soggetto rinunciatario è utilizzata per finanziare progetti relativi agli esercizi successivi.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili di cui alla L.16 novembre 2001, n.28 il presente provvedimento, finalizzato all'ernanazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione di fondi statali con vincolo di destinazione, non prevede impegno di spesa.
Il presente provvedimento è di competenza della Munta Regionale ai sensi dell'artA, comma 4, lettera 0 della L.& 7197.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA. GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in. calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare ai sensi dell'art.7 - comma 1 del Decreto del Ministro per le Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n.470 e dall'art.4 comma 4 lett. f) della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 i criteri di definizione della graduatoria regionale e le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali destinate ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari, come di seguito determinati:

  1.  i progetti, redatti in conformità ai criteri della presente deliberazione, devono essere presentati dai soggetti di cui all'art.3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n.470 entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata:
  2. Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari e di Foggia:
    Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Foggia - Via lsonzo n.7 - 71100 - Foggia.

    Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi:
    Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n.18 - 72 100 - Brindisi.

    Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce:
    Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Lecce - Viale Aldo Moro - 73 100 - Lecce.

    Per gli interventi da realizzarsi nel Comuni della Provincia di Taranto:
    Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Taranto - Corso Umberto n.55 - 74100 - Taranto.

    Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del tírnbro postale di spedizione.

  3. Ripartire su base provinciale le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art.81 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ad integrazione del fondo di cui all'art.59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in ragione della popolazione residente.
  4. Alla formazione delle graduatorie provinciali annuali dei progetti amrnissibili al finanziamento, sìiprovvederà sulla base della popolazione dei Comuni cui il sevizio è destinato, attribuendo priorità in base alla partecipazione finanziaria dei richiedenti alla realizzazione dei progetti e agli interventi di cui al punto 2 della successiva lett. d);
  5. Stabilire che sono finanziabili in misura massima di un progetto per ogni distretto socio-sanitario, le iniziative che prevedono:
    1. l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di inirnobili idonei ad ospitare nuove strutture di accoglienza rispondenti ai servizi di cui agli arti. 8, comma 1, lett. i) e 10, comma 1 legge 104/1992 aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 13 dicembre 2001, n.470 e agli artt. 4 e 5 della L.R.10/97 e in grado di garantire l'integrazione con la rete dei servizi sociali dei territorio,
    2. l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessario per il funzionamento delle strutture di accoglienza, di cui al precedente punto I); detti beni devono essere di primo acquisto e confonni ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza, dei soggetti con handicap grave.
    3. l'avvio e la prosecuzione, per la durata di un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.
    4. la compartecipazione da parte del soggetto proponente in misura almeno pari al 10% del costo del progetto, supportata da idonee garanzie di disponibilità di risorse proprie.
    5. dichiarazione di formale impegno di mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e dell'arredo per finalitàsocio-assístenziali in favore di portatori di handicap grave, anche dopo la conclusione del progetto
  6. Stabilire che per l'ammissione al finanziamento dei progetti, i soggetti di cui alla precedente lett. a) dovranno comprovare l'esperienza nel settore dell'assistenza. ai soggetti con handicap grave mediante certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede legale 1'organizzazione, riferentesi ad attività svolta per almeno tre anni continuativi nel distretto sanitario in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.
  7. Stabilire che per l'assegnazione delle risorse le strutture di accoglienza di cui al precedente punto d) dovranno essere dimensionate in modo da ospitare al massimo 5 utenti e devono possedere i requisiti igienica-sanitari previsti dai regolamenti comunali per gli alloggi destinati a civile abitazione.
    Le strutture di accoglienza possono essere costituite da più nuclei aventi ciascuno la capacità ricettiva di 5 utenti e per un massimo di 20 utenti.
    I progetti devono contenere:
    1. descrizione del servizio e delle attività da realizzare;
    2. parere del Comune corredato dalla prescritta certificazione in materia di sicurezza degli immobili, degli impianti e delle attrezzature;
    3. utenza interessata;
    4. piano analitico della spesa;
    5. richiesta del contributo;
    6. relazione riguardante i requisiti strutturali e di funzionamento, e i collegamenti con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con handicap grave
  8. I soggetti aventi titolo ai sensi del richiamato D.M. n.470/2001, per accedere alla graduatoria devono attestare l'iscrizione ai rispettivi albi, registri c/o elenchi anagrafici.

All'approvazione delle graduatorie provinciali si provvederà con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Al finanziamento dei progetti si provvederà, nel limite delle disponibilità di ciascun esercizio finanziario e secondo l'ordine di graduatoria, con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali di corresponsione di un acconto pari al 50% del contributo e del saldo previa comunicazione di effettivo avvio della realizzazione dell'iniziativa confermata dal Sindaco del Comune in cui la medesima è prevista.

I progetti ammessi a finanziamento devono essere avviati entro 90 giorni dall'erogazione dell'acconto e comunque ultimati entro e non oltre due anni dall'erogazione del saldo.

Il finanziamento è corrisposto quale contributo alla spesa di realizzazione del progetto e comunque nel limite massimo di due miliardi di lire.

In caso di non completamento del progetto, le opere realizzate e le attrezzature acquistate sotto acquisite al patrimonio del Comune con vincolo di destinazione con specifico indirizzo alle iniziative in favore degli handicappati gravi.

Il finanziamento non utilizzato è restituito alla Regione che può, su richiesta, attribuirlo al Comune per ìl completamento del progetto o riassegnarlo al competente capitolo di spesa vincolato.

Ai Comuni è demandato il compito di costante vigilanza e controllo dei progetti finanziati; ogpj 4 - mesi i Sindaci invieranno all'Assessorato regionale ai Servizi sociali urta relazione del servizi sociale comunale sull'andamento degli interventi.

La Regione si riserva l'esercizio di forme di verifica a campione.

In caso di rinuncia esplicita al finanziamento, la quota del soggetto rinunciatario pub essere utilizzata per finanziare uno o più progetti utilmente inseriti in graduatoria.

- Di disporre, ai sensi dell'art.6. comma 1 lett. e) della Legge regionale 12 aprile 1994, n.13 la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

- di dichiarare che il presente atto è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della. vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO (Dr.ssa Anna Maria Palombella)
IL DIRIGENTE (Sig. Gaetano Quatraro)
DIRIGENTE DELL'UFFICIO (Dr. Domenico Balliana)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Dr. Carlo Di Carlo)
L'ASSESSORE PROPONENTE (Salvatore Mazzaracchio)

Il presente provvedimento è esecutivo

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