REGIONE PUGLIA
Deliberazione della
Giunta Regionale
N. 978
del 09/07/2002 del Registro delle Deliberazioni
Codice CIFRA: SSS/DEL/2002/00044
OGGETTO: Decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001 n. 470. Interventi in
favore dei soggetti coN handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.
Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali
L'anno 2002 addì 09 del mese
di Luglio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale,
previo regolare invito nelle persone dei Signori:
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Sono presenti:
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Sono assenti.
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Presidente
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Raffaele Fitto
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V.Presidentee
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Giovanni Copertino
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Assessore
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Felice Amodio
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Assessore
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Nicola Magno
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Assessore
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Pietro Franzoso
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Assessore
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Pietro Lospinuso
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Assessore
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Salvatore Mazzaracchio
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Assessore
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Rocco Palese
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Assessore
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Roberto Ruocco
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Assessore
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NEchele Saccomanno
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Assessore
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Eurico Santaniello
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Assessore
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Andrea Silvestri
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Assiste alla seduta il Dott.
Romano Donno, Segretario redigente.
L'Assessore ai Servizi Sociali,
sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Minori, confermata dai Dirigente
dello stesso Ufficio e dai Dirigente del Settore Servizi Sociali, riferisce
quanto segue:
L'art.81 della legge 23 dicembre
2000, n.388 ha previsto l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali
di una somma pari a £.100 miliardi per l'anno 2001 da ripartire fra le
regioni per il finanziamento di un programma di interventi per la cura e l'assistenza
di portatori di handicap grave successiva alla perdita dei familiari che ad
essi provvedevano.
Il decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n.470, pubblicato nella G.U. 18.1.2002,
n.15, nel disciplinare i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti
previsti dal richiamato art. 81, ha fra l'altro stabilito:
“Art.2 - Trasferimento delle risorse
alle regioni.
1. Le risorse previste dall'art.81
della legge 23 dicembre 2000, n.388, ad integrazione del Fondo di cui all'art.59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con un apposito
provvedimento di riparto successiva e integrativo del decreto di cui all'art.20,
comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328, sulla base dell'ultima rilevazione
della popolazione residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Al fine di evitare effetti sperequativi,
anche in considerazione della natura degli interventi da realizzare, il 20%
delle risorse finanziarie disponibili viene ripartito attribuendo una quota
di medesimo importo a ciascuna regione e provincia autonoma. Il restante 80%
viene ripartito in base alla popolazione residente.
Art.3 - Soggetti abilitati a presentare
la domanda.
- Possono presentare la domanda
per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi
di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328, che abbiano
una diretta e comprovata esperienza nei settore dell'assistenza ai soggetti
con handicap grave:
organismi non lucrativi di utilità sociale;
organismi di cooperazione;
organizzazioni di volontariato;
associazioni ed enti di
promozione sociale; fondazioni;
enti di patronato;
altri soggetti privati.
- L'esperienza nel settore dell'assistenza
ai soggetti con handicap grave, comprovata secondo modalità individuate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, deve essersi svolta
per un adeguato periodo di tempo e deve essere riferita all'attività diretta
della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella
provincia autonoma in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.
Art.4 - Progetti finanziabili.
- Da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro della programmazione
degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre
2000, n.328, anche in collaborazione con gli enti locali, sono finanziabili
i progetti che prevedono l'apertura di nuove strutture di accoglienza dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, e più in particolare:
-
l'acquisto, la ristrutturazione,
la locazione di immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture,
che vanno localizzate in contesti territoriali tali da consentirne l'integrazione
con la rete dei servizi sociali del territorio;
-
l'acquisto e la messa
in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento,
necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; tali
beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza.
previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti
con handicap grave;
-
l'avvio e la prosecuzione,
per un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali,
di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.
-
Il progetto contiene una
descrizione completa delle caratteristiche degli interventi e delle professionalità
allo scopo impiegate ed è corredato di adeguata documentazione attestante
i costi degli stessi e la relativa copertura.
.
Art.5 - Criteri per l'individuazione
dei progetti da finanziare.
- Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle
norme degli statuti dì autonomia, stabiliscono i criteri per l'individuazione
dei progetti da ammettere al finanziamento.
- Al fine di assicurare l'omogeneità
qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma
1 del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualità del
progetto dal punto di vista:
dei requisiti strutturali
e funzionamento;
delle attività assistenziali,
di tutela, di sostegno psicologico ed educativo;
del collegamento del progetto
con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con
altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza
ai soggetti con handicap.
Art.6 - Requisiti delle strutture
di accoglienza.
- Le strutture di cui all'art.4
devono avere dimensioni ridotte e comunque tali da assicurare l'inserimento
e l'accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare
e devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti
comunali per le case di abitazione. Esse non possono, comunque, avere requisiti
inferiori a quelli previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti
locali per le strutture residenziali destinate all'assistenza di soggetti
con handicap grave.
Art. 7 – Modalità di concessione
e di erogazione dei finanziamenti.
- Nel quadro della programmazione
degli interventi sociali di cui all'articolo 8, camma 2, della legge 8 novembre
2000, n.328, anche in collaborazione con gli enti locali, le regioni e le
province autonome di Trenta e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati
nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono le forme
di finanziamento; le modalità di concessione e di erogazione dei contributi,
in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicità sul territorio.
- Le attività ammesse al finanziamento
devono essere comunque ultimate entro e non oltre due anni dall'erogazione
dei contributo.
- Il contributo è concesso a concorrenti
della spesa prevista per la realizzazione del progetto e comunque nel limite
massimo di due miliardi di lire per progetto”.
In attuazione delle richiamate disposizioni
e, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. f) della legge regionale 4 febbraio 1997,
n.7, si rende necessario determinare i criteri per l'individuazione dei progetti
da ammettere al finanziamento, le forme di finanziamento e le modalità di concessione
e di erogazione dei contributi.
Si propone, quindi, di:
- stabilire che i progetti, redatti
in conformità ai criteri della presente deliberazione, devono essere presentati
entro e non oltre il 30 settembre di ciascun arino con istanza a mezzo raccomandata
A, R. indirizzata:
Per gli interventi da realizzarsi
nei Comuni della Provincia di Bari e di Foggia:
Alla Regione Puglia
- Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di
Foggia - Via lsonzo n.7 - 71100 - Foggia.
Per gli interventi da realizzarsi
nei Comuni della Provincia di Brindisi:
Alla Regione Puglia
- Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di
Brindisi - Piazza Cairoli n.18 - 72 100 - Brindisi.
Per gli interventi da realizzarsi
nei Comuni della Provincia di Lecce:
Alla Regione Puglia
- Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di
Lecce - Viale Aldo Moro - 73 100 - Lecce.
Per gli interventi da realizzarsi
nel Comuni della Provincia di Taranto:
Alla Regione Puglia
- Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di
Taranto - Corso Umberto n.55 - 74100 - Taranto.
Saranno ritenuti regolarmente
presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo
farà fede la data del tírnbro postale di spedizione.
- Ripartire su base provinciale
le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art.81 della legge
23 dicembre 2000, n.388, ad integrazione del fondo di cui all'art.59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in ragione della popolazione
residente.
- Prevedere graduatorie provinciali
annuali dei progetti ammissibili al finanziamento.
- Prevedere il finanziamento di
massimo un progetto per ogni distretto socio-sanitario.
- Stabilire che sono finanziabili
i progetti che prevedono:
- l'acquisto, la ristrutturazione,
la locazione di inirnobili idonei ad ospitare nuove strutture di accoglienza
rispondenti ai servizi di cui agli arti. 8, comma 1, lett. i) e 10, comma
1 legge 104/1992 aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 13 dicembre
2001, n.470 e agli artt. 4 e 5 della L.R.10/97 e in grado di garantire l'integrazione
con la rete dei servizi sociali dei territorio,
- l'acquisto e la messa in opera
degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessario
per il funzionamento delle strutture di accoglienza, di cui al precedente
punto I); detti beni devono essere di primo acquisto e confonni ai requisiti
di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza,
dei soggetti con handicap grave.
- l'avvio e la prosecuzione,
per la durata di un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali,
di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.
- la compartecipazione da parte
del soggetto proponente in misura almeno pari al 10% del costo del
progetto, supportata da idonee garanzie di disponibilità di risorse proprie.
- dichiarazione di formale impegno
di mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, degli impianti,
delle attrezzature e dell'arredo per finalitàsocio-assístenziali in favore
di portatori di handicap grave, anche dopo la conclusione del progetto
- Stabilire che - per l'ammissione
al finanziamento dei progetti, i soggetti abilitati a presentare domanda di
cui all'art.3 del D.M. 13 dicembre 2001, n.470 dovranno comprovare l'esperienza
nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave mediante certificazione
rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede legale l'organizzazione, riferentesi
ad attività svolta per almeno tre anni continuativi nel distretto sanitario
in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.
- Stabilire che per l'assegnazione
delle risorse, le strutture di accoglienza di cui al precedente punto e) dovranno
essere dimensionate in modo da ospitare al massimo 5 utenti e devono possedere
i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per gli alloggi,
destinati a civile abitazione.
Le
strutture di accoglienza possono essere costituite da più nuclei aventi ciascuno
la capacità ricettiva di 5 utenti e per un massimo di 20 utenti.
I progetti devono contenere:
- descrizione del servizio
e delle attività da realizzare;
- parere del Comune corredato
dalla prescritta certificazione in materia di sicurezza degli immobili,
degli impianti e delle attrezzature;
- utenza interessata;
- piano analitico della spesa;
- richiesta del contributo;
- relazione riguardante i requisiti
strutturali e di funzionamento, e i collegamenti con i servizi sociali
di base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative,
servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti
con handicap grave.
- I soggetti di cui all'art.3
del D.M. 13 dicembre 2001 n.470 per accedere alla graduatoria devono attestare
l'iscrizione ai rispettivi albi registri c/o elenchi anagrafici.
- I progetti sono approvati e
finanziati in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario
tenendo conto della popolazione dei Comuni cui il servizio èdestinato
e attribuendo priorità in base alla partecipazione finanziaria dei richiedenti
alla realizzazione del progetto e agli interventi di cui al punto 2 della
precedente lettera e).
Al finanziamento si provvederà
mediante corresponsione di un acconto pari al 50% del contributo
in concomitanza dell'approvazione e del saldo previa comunicazione di effettivo
avvio della realizzazione dell'iniziativa confermata dal Sindaco
dei Comune in cui la medesima é prevista.
I progetti ammessi a finanziamento
devono essere avviati entro 90 giorni dall'erogazione dell'acconto e comunque
ultimati entro e non oltre due anni dall'erogazione del saldo.
Il finanziamento è corrisposto
quale contributo alla spesa di realizzazione del progetto e comunque nel
limite massimo di due miliardi di lire.
In caso di non completamento del
progetto le opere realizzate e le attrezzature acquistate sono acquisite al
patrimonio del Comune con vincolo di destinazione con specifico indirizzo alle
iniziative in favore degli handicappati gravi.
Il
finanziamento non utilizzato è restituito alla Regione che può, su richiesta,
attribuirlo al Comune per ìl completamento del progetto o riassegnarlo al competente
capitolo di spesa vincolato
Ai Comuni è demandato il compito
di costante vigilanza e controllo dei progetti finanziati; ogni quattro mesi
i Comuni invieranno all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali una relazione
del servizio sociale comunale sull'andamento degli interventi.
La Regione si riserva l'esercizio
di forme di verifica a campion.e
In caso di rinuncia esplicita
al finanziamento, la quota del soggetto rinunciatario è utilizzata per finanziare
progetti relativi agli esercizi successivi.
Per quanto riguarda gli adempimenti
contabili di cui alla L.16 novembre 2001, n.28 il presente provvedimento,
finalizzato all'ernanazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione di
fondi statali con vincolo di destinazione, non prevede impegno di spesa.
Il presente provvedimento
è di competenza della Munta Regionale ai sensi dell'artA, comma 4, lettera
0 della L.& 7197.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.
LA. GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente
proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste
in. calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal
Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
-
di approvare ai sensi dell'art.7 - comma 1 del Decreto del Ministro per le Politiche
Sociali 13 dicembre 2001, n.470 e dall'art.4 comma 4 lett. f) della Legge regionale
4 febbraio 1997, n. 7 i criteri di definizione della graduatoria regionale e
le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali destinate
ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza
dei familiari, come di seguito determinati:
- i progetti, redatti in conformità
ai criteri della presente deliberazione, devono essere presentati dai soggetti
di cui all'art.3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
13 dicembre 2001, n.470 entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno con
istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata:
Per gli interventi da realizzarsi
nei Comuni della Provincia di Bari e di Foggia:
Alla Regione Puglia
- Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di
Foggia - Via lsonzo n.7 - 71100 - Foggia.
Per gli interventi da realizzarsi
nei Comuni della Provincia di Brindisi:
Alla Regione Puglia
- Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di
Brindisi - Piazza Cairoli n.18 - 72 100 - Brindisi.
Per gli interventi da realizzarsi
nei Comuni della Provincia di Lecce:
Alla Regione Puglia
- Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di
Lecce - Viale Aldo Moro - 73 100 - Lecce.
Per gli interventi da realizzarsi
nel Comuni della Provincia di Taranto:
Alla Regione Puglia
- Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di
Taranto - Corso Umberto n.55 - 74100 - Taranto.
Saranno ritenuti regolarmente
presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo
farà fede la data del tírnbro postale di spedizione.
- Ripartire su base provinciale
le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art.81 della legge
23 dicembre 2000, n.388, ad integrazione del fondo di cui all'art.59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in ragione della popolazione residente.
- Alla formazione delle graduatorie
provinciali annuali dei progetti amrnissibili al finanziamento, sìiprovvederà
sulla base della popolazione dei Comuni cui il sevizio è destinato, attribuendo
priorità in base alla partecipazione finanziaria dei richiedenti alla realizzazione
dei progetti e agli interventi di cui al punto 2 della successiva lett. d);
- Stabilire che sono finanziabili
in misura massima di un progetto per ogni distretto socio-sanitario, le iniziative
che prevedono:
- l'acquisto, la ristrutturazione,
la locazione di inirnobili idonei ad ospitare nuove strutture di accoglienza
rispondenti ai servizi di cui agli arti. 8, comma 1, lett. i) e 10, comma
1 legge 104/1992 aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 13 dicembre
2001, n.470 e agli artt. 4 e 5 della L.R.10/97 e in grado di garantire l'integrazione
con la rete dei servizi sociali dei territorio,
- l'acquisto e la messa in opera
degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessario
per il funzionamento delle strutture di accoglienza, di cui al precedente
punto I); detti beni devono essere di primo acquisto e confonni ai requisiti
di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza,
dei soggetti con handicap grave.
- l'avvio e la prosecuzione,
per la durata di un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali,
di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.
- la compartecipazione da parte
del soggetto proponente in misura almeno pari al 10% del costo del
progetto, supportata da idonee garanzie di disponibilità di risorse proprie.
- dichiarazione di formale impegno
di mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, degli impianti,
delle attrezzature e dell'arredo per finalitàsocio-assístenziali in favore
di portatori di handicap grave, anche dopo la conclusione del progetto
- Stabilire che per l'ammissione
al finanziamento dei progetti, i soggetti di cui alla precedente lett. a) dovranno
comprovare l'esperienza nel settore dell'assistenza. ai soggetti con handicap
grave mediante certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede
legale 1'organizzazione, riferentesi ad attività svolta per almeno tre anni
continuativi nel distretto sanitario in cui si intende realizzare
la nuova struttura di accoglienza.
- Stabilire che per l'assegnazione
delle risorse le strutture di accoglienza di cui al precedente punto d) dovranno
essere dimensionate in modo da ospitare al massimo 5 utenti e devono possedere
i requisiti igienica-sanitari previsti dai regolamenti comunali per gli alloggi
destinati a civile abitazione.
Le strutture di accoglienza
possono essere costituite da più nuclei aventi ciascuno la capacità ricettiva
di 5 utenti e per un massimo di 20 utenti.
I progetti devono contenere:
- descrizione del servizio e delle
attività da realizzare;
- parere del Comune corredato
dalla prescritta certificazione in materia di sicurezza degli immobili, degli
impianti e delle attrezzature;
- utenza interessata;
- piano analitico della spesa;
- richiesta del contributo;
- relazione riguardante i requisiti
strutturali e di funzionamento, e i collegamenti con i servizi sociali di
base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi
e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con
handicap grave
- I soggetti aventi titolo
ai sensi del richiamato D.M. n.470/2001,
per accedere alla graduatoria devono attestare l'iscrizione ai rispettivi
albi, registri c/o elenchi anagrafici.
All'approvazione delle graduatorie
provinciali si provvederà con determinazione del Dirigente del Settore Servizi
Sociali da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Al finanziamento dei progetti
si provvederà, nel limite delle disponibilità di ciascun esercizio finanziario
e secondo l'ordine di graduatoria, con determinazione del Dirigente del
Settore Servizi Sociali di corresponsione di un acconto pari al 50% del
contributo e del saldo previa comunicazione di effettivo avvio della realizzazione
dell'iniziativa confermata dal Sindaco del Comune in cui la medesima è prevista.
I progetti ammessi a finanziamento
devono essere avviati entro 90 giorni dall'erogazione dell'acconto e comunque
ultimati entro e non oltre due anni dall'erogazione del saldo.
Il
finanziamento è corrisposto quale contributo alla spesa di realizzazione del
progetto e comunque nel limite massimo di due miliardi di lire.
In caso di non completamento del
progetto, le opere realizzate e le attrezzature acquistate sotto acquisite al
patrimonio del Comune con vincolo di destinazione con specifico indirizzo alle
iniziative in favore degli handicappati gravi.
Il
finanziamento non utilizzato è restituito alla Regione che può, su richiesta,
attribuirlo al Comune per ìl completamento del progetto o riassegnarlo al competente
capitolo di spesa vincolato.
Ai Comuni è demandato il compito
di costante vigilanza e controllo dei progetti finanziati; ogpj 4 - mesi i Sindaci
invieranno all'Assessorato regionale ai Servizi sociali urta relazione del servizi
sociale comunale sull'andamento degli interventi.
La Regione si riserva l'esercizio
di forme di verifica a campione.
In caso di rinuncia esplicita al
finanziamento, la quota del soggetto rinunciatario pub essere utilizzata per
finanziare uno o più progetti utilmente inseriti in graduatoria.
- Di disporre, ai sensi dell'art.6.
comma 1 lett. e) della Legge regionale 12 aprile 1994, n.13 la pubblicazione
della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- di dichiarare che il presente
atto è esecutivo.
| IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA |
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA |
| Dott. Romano Donno |
Dott. Raffaele Fitto |
I sottoscritti attestano che il
procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della.
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema
di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale
da parte della Giunta regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
| IL FUNZIONARIO |
(Dr.ssa Anna Maria Palombella) |
| IL DIRIGENTE |
(Sig. Gaetano Quatraro) |
| DIRIGENTE DELL'UFFICIO |
(Dr. Domenico Balliana) |
| IL DIRIGENTE DEL SETTORE |
(Dr. Carlo Di Carlo) |
| L'ASSESSORE PROPONENTE |
(Salvatore Mazzaracchio) |
Il presente provvedimento è
esecutivo
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