REGIONE
PUGLIA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE
N.
_____4529______ del registro delle deliberazioni
OGGETTO: L.R. 6 maggio 1998, n. 14 – art. 42 - Progetti di assistenza integrata agli anziani. Criteri per la ripartizione dei fondi ai Comuni e modalità di accesso ai contributi.
L'anno 1998 addì 29 del mese di dicembre in Bari, nella Sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Regionale,
(OMISSIS)
La legge regionale di bilancio 6 maggio 1998, n. 14, all’art. 42 (Progetti di assistenza integrata) dispone che lo stanziamento di £. 7.000.000.000 di cui “al cap. 784015 è riservato al finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani proposti dai Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti non finanziati con i precedenti programmi di intervento.
L'eventuale stanziamento non utilizzato è destinato al finanziamento di progetti proposti dai Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.
La Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge determina i criteri per la
ripartizione dei fondi e le modalità di accesso ai contributi.”
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2978 del 14/7/1998, ha approvato la seguente proposta dei criteri per il riparto dei fondi e le modalità di accesso ai contributi in questione sulla base di quelli adottati dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 162 del 3 dicembre 1996, per gli analoghi interventi di assistenza domiciliare integrata agli anziani (A.D.I.) finanziati negli esercizi 1995,1996,1997, tenendo conto della necessità di alcuni correttivi ritenuti opportuni a seguito dell’esperienza maturata in sede di attuazione dei precedenti interventi:
a) ripartire su base provinciale lo stanziamento di £. 7.000.000.000, riservato a norma del 1° comma dell’art. 42 della l.r. 14/98, in ragione del numero degli anziani ultrasessantacinquenni residenti nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che non sono stati oggetto di finanziamento regionale con precedenti analoghi programmi di intervento di assistenza integrata;
b) prevedere graduatorie provinciali dei progetti ammissibili al finanziamento tenendo conto della popolazione ultrasessantacinquenne residente nei Comuni e di stabilire priorità per i Comuni che hanno già presentato istanza in base alla deliberazione del Consiglio Regionale 3 dicembre 1996, n. 162 e che non sono stati finanziati con deliberazione del Consiglio Regionale 22dicembre 1997, n. 253;
c) stabilire che le eventuali assegnazioni provinciali non utilizzate saranno ripartite tra le altre province ad integrazione dell’assegnazione spettante per il finanziamento dei progetti dei Comuni di cui alla precedente lettera a);
d) stabilire che, ai sensi del 2° comma dell’art. 42 della l.r. n. 14/98, lo stanziamento, assegnato secondo i criteri di cui alle lett. a) e c), eventualmente non utilizzato sarà ripartito su base provinciale in ragione del numero degli anziani ultrasessantacinquenni residenti nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
e) stabilire che nel caso le residue risorse di cui alla lett. d) non dovessero essere sufficienti a finanziare almeno un progetto di un Comune per ogni provincia, la Giunta Regionale finanzierà i progetti dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sulla base di una graduatoria regionale formulata tenendo conto della popolazione ultrasessantacinquenne residente nei Comuni interessati;
f) stabilire che i Comuni, per accedere ai finanziamenti in questione, devono far pervenire, all'Assessorato Regionale Sanità e Servizi Sociali - settore servizi sociali -, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta Regionale di determinazione dei criteri e delle modalità, apposita richiesta corredata da propria deliberazione di approvazione di un progetto di assistenza domiciliare integrata in favore di anziani non autosufficienti concordato con 1'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, unitamente alla copia dell'accordo di programma stipulato con la stessa Azienda in conformità allo schema allegato "A" al presente atto per farne parte integrante;
g) stabilire che la stipula dell'accordo rappresenta la condizione per il finanziamento regionale al Comune o all'Azienda USL nel caso che questa, ai sensi della L.R. 28.12.1994 n.36, svolga per conto del comune il servizio A.D.I.;
h) stabilire che, fermo quanto precedentemente previsto, sarà data priorità al finanziamento dei progetti presentati dai Comuni che abbiano stipulato tra loro accordi di programma ai sensi dell’art. 27 della legge n. 142/90 per la realizzazione degli interventi di A.D.I. in favore degli anziani non autosufficienti;
i) stabilire che il programma comunale di assistenza domiciliare integrata deve essere formulato in maniera modulare, in modo che, nel caso di insufficienza dei fondi regionali a disposizione, se ne possa finanziare una parte senza snaturare la valenza del progetto stesso; quindi nella parte relativa alla esposizione dei costi questi devono essere indicati con riferimento sia al progetto nel suo complesso che a ciascun modulo di esso;
j) fare obbligo ai Comuni assegnatari dei finanziamenti regionali di presentare, entro i termini stabiliti dall'art. 112 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n.77, all’Assessorato Regionale alla Ragioneria il rendiconto di spesa dei contributi ricevuti compilando il modello allegato “B” parte integrante del presente atto; nel caso in cui la gestione dell'attività di A.D.I., ai sensi della citata l.r. n. 36/94, sia stata dal Comune delegata all'Azienda U.S.L. questa deve adempiere all'obbligo di rendicontazione entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo. Al Comune ed all'Azienda U.S.L., in relazione alla gestione del servizio da essi svolta, è fatto, altresì, obbligo di fornire alla Regione la dimostrazione degli interventi realizzati con le risorse regionali e con quelle autonomamente disposte per la realizzazione dell'attività, compilando il modello allegato “C” parte integrante del presente atto;
k) ribadire che gli interventi di assistenza domiciliare integrata in favore di anziani non autosufficienti, da attuarsi previo accordo di programma fra i Comuni e le Aziende U.S.L., devono essere programmati e realizzati nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento 3 dicembre 1996, n. 162 con le seguenti integrazioni:
1. la durata di attuazione dei progetti è fissata in mesi dodici;
2. considerare il modulo rapportato all’equipe;
3. determinare il costo massimo onnicomprensivo da finanziare in modo forfettario per singolo modulo/equipe in £. 250.000.000 in considerazione dei seguenti elementi:
- costo comprensivo di oneri riflessi per un assistente sociale
£. 3.396.964 x 13 mensilità £. 44.160.532
- costo comprensivo di oneri riflessi per cinque ausiliari
£. 2.644.215 x 13 mensilità x 5 £. 171.873.975
- quota per costi generali £. 33.965.493
l) dare atto che i Comuni avranno facoltà di richiedere la partecipazione degli utenti alla quota parte dei costi a carico del bilancio comunale, eccedenti il finanziamento regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
m) stabilire che i Comuni, i cui progetti non sono stati finanziati per esaurimento delle risorse, validamente inseriti nella graduatoria per il riparto dei fondi per la realizzazione di progetti di assistenza integrata agli anziani, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 1997, n. 253, sono inseriti d’ufficio nella graduatoria di cui alla precedente lett. b) sulla base delle proposte già presentate o delle modifiche e integrazioni che perverranno da parte dei Comuni interessati nei termini di cui ai punti precedenti.
La competente Commissione Consiliare, nella seduta del 7/10/1998, ha espresso sulla suddetta proposta parere favorevole condizionato all’accoglimento della seguente modifica:
“ a pag. 2 della narrativa, cassare la lettera c)”.
Si propone, quindi, di approvare i predetti criteri con la modifica richiesta dalla Commissione Consiliare e con l’adeguamento alle disposizioni di cui all’intervenuta deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa.
Lo stanziamento di £. 7.000.000.000, previsto al cap. 784015 del bilancio 1998, è stato impegnato, per gli scopi di cui al presente provvedimento, con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali n. 112 in data 1/12/1998.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il provvedimento che si propone non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Il provvedimento rientra tra quelli di cui all’art. 4, comma 4, lett. a) e f) della l.r. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di approvare, ai sensi dell’art. 42 – 3° comma - della L.R. 6 maggio 1998, n. 14, i seguenti criteri per il riparto dei fondi e le modalità di accesso ai contributi a favore dei Comuni:
a) ripartire su base provinciale lo stanziamento di £. 7.000.000.000, riservato a norma del 1° comma dell’art. 42 della l.r. 14/98, in ragione del numero degli anziani ultrasessantacinquenni residenti nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che non sono stati oggetto di finanziamento regionale con precedenti analoghi programmi di intervento di assistenza integrata;
b) prevedere graduatorie provinciali dei progetti ammissibili al finanziamento tenendo conto della popolazione ultrasessantacinquenne residente nei Comuni e di stabilire priorità per i Comuni che hanno già presentato istanza in base alla deliberazione del Consiglio Regionale 3 dicembre 1996, n. 162 e che non sono stati finanziati con deliberazione del Consiglio Regionale 22dicembre 1997, n. 253;
c) stabilire che, ai sensi del 2° comma dell’art. 42 della l.r. n. 14/98, lo stanziamento, assegnato secondo i criteri di cui alle lett. a), eventualmente non utilizzato sarà ripartito su base provinciale in ragione del numero degli anziani ultrasessantacinquenni residenti nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
d) stabilire che nel caso le residue risorse di cui alla lett. c) non dovessero essere sufficienti a finanziare almeno un progetto di un Comune per ogni provincia, saranno finanziati i progetti dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sulla base di una graduatoria regionale formulata tenendo conto della popolazione ultrasessantacinquenne residente nei Comuni interessati;
e) stabilire che i Comuni, per accedere ai finanziamenti in questione, devono far pervenire, all'Assessorato Regionale Sanità e Servizi Sociali - settore servizi sociali -, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta Regionale di determinazione dei criteri e delle modalità, apposita richiesta corredata da propria deliberazione di approvazione di un progetto di assistenza domiciliare integrata in favore di anziani non autosufficienti concordato con 1'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, unitamente alla copia dell'accordo di programma stipulato con la stessa Azienda in conformità allo schema allegato "A" al presente atto per farne parte integrante;
f) stabilire che la stipula dell'accordo rappresenta la condizione per il finanziamento regionale al Comune o all'Azienda USL nel caso che questa, ai sensi della L.R. 28.12.1994 n.36, svolga per conto del comune il servizio A.D.I.;
g) stabilire che, fermo quanto precedentemente previsto, sarà data priorità al finanziamento dei progetti presentati dai Comuni che abbiano stipulato tra loro accordi di programma ai sensi dell’art. 27 della legge n. 142/90 per la realizzazione degli interventi di A.D.I. in favore degli anziani non autosufficienti;
h) stabilire che il programma comunale di assistenza domiciliare integrata deve essere formulato in maniera modulare, in modo che, nel caso di insufficienza dei fondi regionali a disposizione, se ne possa finanziare una parte senza snaturare la valenza del progetto stesso; quindi nella parte relativa alla esposizione dei costi questi devono essere indicati con riferimento sia al progetto nel suo complesso che a ciascun modulo di esso;
i) fare obbligo ai Comuni assegnatari dei finanziamenti regionali di presentare, entro i termini stabiliti dall'art. 112 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n.77, all’Assessorato Regionale alla Ragioneria il rendiconto di spesa dei contributi ricevuti compilando il modello allegato “B” parte integrante del presente atto; nel caso in cui la gestione dell'attività di A.D.I., ai sensi della citata l.r. n. 36/94, sia stata dal Comune delegata all'Azienda U.S.L. questa deve adempiere all'obbligo di rendicontazione entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo. Al Comune ed all'Azienda U.S.L., in relazione alla gestione del servizio da essi svolta, è fatto, altresì, obbligo di fornire alla Regione la dimostrazione degli interventi realizzati con le risorse regionali e con quelle autonomamente disposte per la realizzazione dell'attività, compilando il modello allegato “C” parte integrante del presente atto;
j) ribadire che gli interventi di assistenza domiciliare integrata in favore di anziani non autosufficienti, da attuarsi previo accordo di programma fra i Comuni e le Aziende U.S.L., devono essere programmati e realizzati nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento 3 dicembre 1996, n. 162 con le seguenti integrazioni:
1. la durata di attuazione dei progetti è fissata in mesi dodici;
2. considerare il modulo rapportato all’equipe;
3. determinare il costo massimo onnicomprensivo da finanziare in modo forfettario per singolo modulo/equipe in £. 250.000.000 in considerazione dei seguenti elementi:
- costo comprensivo di oneri riflessi per un assistente sociale
£. 3.396.964 x 13 mensilità £. 44.160.532
- costo comprensivo di oneri riflessi per cinque ausiliari
£. 2.644.215 x 13 mensilità x 5 £. 171.873.975
- quota per costi generali £. 33.965.493
k) dare atto che i Comuni avranno facoltà di richiedere la partecipazione degli utenti alla quota parte dei costi a carico del bilancio comunale, eccedenti il finanziamento regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
l) stabilire che i Comuni, i cui progetti non sono stati finanziati per esaurimento delle risorse, validamente inseriti nella graduatoria per il riparto dei fondi per la realizzazione di progetti di assistenza integrata agli anziani, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 1997, n. 253, sono inseriti d’ufficio nella graduatoria di cui alla precedente lett. b) sulla base delle proposte già presentate o delle modifiche e integrazioni che perverranno da parte dei Comuni interessati nei termini di cui ai punti precedenti.
- di approvare lo schema di accordo di programma di cui allegato “A” facente parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare i modelli “B” e “C” facenti parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato al Settore Servizi Sociali di comunicare il contenuto del presente provvedimento ai Comuni interessati;
- di dare atto che all’approvazione della graduatoria e al finanziamento dei progetti si provvederà con atti dirigenziali da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 – lett. i) – della l.r. n. 13/94;
- di disporre, ai sensi dell’art. 6 – lett. e) – della l.r. n. 13/94, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-
di dichiarare che il presente provvedimento è atto non soggetto a
controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 15 maggio 1997, n. 127
e che non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1° e 3°
dell'art. 63 della l.r. n. 17/77.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
| IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE | (sig.ra Rosa Caporale) |
| IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO | (dr. Domenico Balliana) |
| IL DIRIGENTE DEL SETTORE | (dr. Carlo Di Carlo) |
| L'ASSESSORE PROPONENTE | (Dr. Michele Saccomanno) |