ALLEGATO A

LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999 N.10 -  “SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”. 

MODALITA’, CRITERI E LINEE D’INDIRIZZO PER L’INTERVENTO REGIONALE PER IL SECONDO TRIENNIO DI ATTUAZIONE - ANNI 2002-2004.

1. PREMESSA

Gli interventi previsti sono finalizzati alla realizzazione e al consolidamento sull’intero territorio regionale di una rete di servizi di nuove opportunità di socializzazione, di un sistema di garanzie e di tutela a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nell’ambito degli obiettivi definiti dalla l.r. n.10/99, la Regione intende favorire e sviluppare l’elaborazione di specifici e peculiari piani territoriali d’intervento, con la consapevolezza che l’attuazione degli interventi posti in essere prioritariamente nel primo triennio ha prodotto una adeguata copertura alle primarie esigenze delle comunità locali.

2. SOGGETTI

Alla luce degli orientamenti legislativi indicati dalla legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” restano i Comuni,  singoli o associati, i soggetti titolari e deputati alla programmazione e realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, unitamente  ai Provveditorati agli Studi, al Dipartimento per la giustizia minorile, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e alle Aziende Unità Sanitarie locali, con la particolare collaborazione di organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e dei soggetti privati.

I Comuni riservatari  sono tenuti al rispetto degli obiettivi triennali regionali e delle indicazioni delle presenti linee di indirizzo nella formulazione del piano territoriale di intervento per i Comuni medesimi, la cui approvazione è di competenza regionale ai sensi della L.R. n.10/99.

I medesimi Comuni sono, altresì, soggetti all’azione di monitoraggio, di competenza dell’ambito di appartenenza, nonché alle verifiche di competenza regionale.

3. AMBITI TERRITORIALI D’INTERVENTO

Gli ambiti territoriali individuati in sede di prima applicazione della l.r. n.10/99 sono confermati per il secondo triennio, in considerazione dei positivi risultati conseguiti nel primo triennio. L’ambito territoriale deve essere utilizzato al meglio delle sue potenzialità quale luogo delle strategie di intervento e delle forme di coordinamento dei diversi soggetti che avendo individuato obiettivi prioritari, sono chiamati a realizzarli approvando piani territoriali d’intervento tramite accordi di programma.

4. RUOLO E FUNZIONI DELLE PROVINCE

Nel quadro normativo  fissato  dalla legge  regionale,  la Provincia costituisce l’ente intermedio attraverso il quale realizzare la promozione e il coordinamento delle iniziative progettuali e delle   attività degli enti locali.

La Provincia è pertanto chiamata:

5.ACCORDI DI PROGRAMMA

L’accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del dlgs 18 agosto 2000 n.267, è lo strumento attraverso il quale i Comuni ricompresi negli ambiti territoriali esprimono consenso unanime ed approvano i piani territoriali di intervento.

Agli accordi di programma devono partecipare, oltre agli Enti Locali, gli altri Enti pubblici interessati,  tra i quali, a titolo esemplificativo, si indicano i Provveditorati agli Studi, le Aziende unità sanitarie locali, il Dipartimento per la giustizia minorile, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Gli accordi di programma, approvati con atto formale dal Presidente della Provincia o dal Sindaco del comune capofila nel caso di comuni associati, in relazione alla competenza,  dovranno essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

6. CONTRATTI DI PROGRAMMA

In attesa dell’adozione di specifici indirizzi regionali di regolamentazione dei rapporti tra Enti Locali e Terzo Settore, i contratti di programma si sostanziano in accordi tra soggetti istituzionali e soggetti del Terzo Settore coinvolti sia nella programmazione, che nell’attuazione dei progetti.

I criteri per la definizione degli eventuali rapporti negoziati con il privato sociale per l’esecuzione dei progetti vanno definiti nell’ambito dell’accordo di programma del piano territoriale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.5 della L. n.328/2000 e dell’atto di indirizzo di cui al decreto del D.P.C.M. del 30 marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale del 14/08/2001 n.188).

7. PIANI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Il piano territoriale di intervento ha durata triennale; è lo strumento per la programmazione unitaria atta a coniugare progettualità e gestione, a riqualificare la spesa pubblica e mettere in rete le potenzialità presenti sul territorio.

Per ogni ambito provinciale dovrà essere formulato un unico piano territoriale d’intervento comprensivo della città riservataria presente nell’ambito, corredato da una relazione di valutazione sull’efficacia degli interventi attuati nel primo triennio e sui risultati conseguiti.

Nella predisposizione del piano è opportuno distinguere delle fasi metodologiche, al fine di coinvolgere i soggetti interessati in tutti i momenti preparatori, favorendo forme di responsabilità condivisa e la messa in circolo di risorse aggiuntive.

Di fondamentale importanza è l’esercizio della mediazione fra enti e soggetti  coinvolti affidata alla Provincia, affinché l’utilizzo delle risorse attribuite agli ambiti territoriali avvenga in modo armonico, concordato e finalizzato ai risultati, e non con logica di ripartizione economica o di valenza territoriale.

Ai fini della predisposizione dei piani di intervento è pertanto necessario procedere attraverso le seguenti fasi:

Ogni piano territoriale di intervento deve prevedere attività informativa del costo annuale  non superiore a £. 100.000.000=, da detrarsi prioritariamente dal budget assegnato ad ogni ambito, intesa alla divulgazione attraverso  spot e programmi televisivi che illustrino, informino e diano specifiche indicazioni in merito all’attuazione delle attività progettuali locali e di ambito provinciale in favore dei minori.

La predetta attività, elaborata nell’ambito del coordinamento della competente Provincia, sarà gestita operativamente da un Comune capofila individuato preferibilmente in base alla maggiore incidenza della popolazione minorile residente.

Da parte degli Enti locali deve essere, altresì, assicurata l’attiva partecipazione  delle organizzazioni non lucrative alla definizione dei piani territoriali di intervento, valorizzando l’apporto di competenze di tali soggetti, non solo nella realizzazione, ma anche nella progettazione delle iniziative.

Referente per ogni atto e relativi adempimenti dei piani territoriali di intervento sarà la Provincia competente per ambito.

I piani territoriali di intervento, in prima istanza, sono approvati dai Comuni ricompresi nell’ambito, mediante accordi di programma cui partecipano in particolare i Provveditorati agli Studi, le Aziende unità sanitarie locali, il Dipartimento di giustizia minorile, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L’accordo di programma relativo a ciascun piano territoriale dell’ambito provinciale è approvato dal Presidente della Provincia.

I piani sono trasmessi formalmente da parte delle Province alla Regione - Assessorato Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - che, sentita la Commissione Consultiva per i problemi dei minori, istituita ai sensi dell’art.3 della l.r. 11 febbraio 1999 n.10, provvede all’approvazione definitiva e al finanziamento dei singoli progetti.

Ogni piano di intervento dovrà essere accompagnato dalla scheda di riepilogo riportata in ultima pagina e corredato dalla seguente documentazione:

8.  PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI

I piani territoriali di intervento saranno articolati in progetti esecutivi, al fine di garantirne l’immediata attuazione.

Per evitare la parcellizzazione degli interventi, la legge regionale 11 febbraio 1999 n.10 prevede che venga incentivata l’attuazione dei progetti in forma associata, tenendo conto prioritariamente dei comuni rientranti in uno stesso distretto socio-sanitario, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000 n.328.

L’elaborazione dei singoli progetti deve prevedere i seguenti passaggi metodologici:

- fase preparatoria: definizione dei soggetti coinvolti, tempi previsti per la fase preparatoria, modalità e procedure, confronto e integrazione in sede di ambito territoriale di intervento, definizione degli obiettivi concordati e condivisi, congruenti con le finalità del piano territoriale di intervento;

- fase progettuale: definizione di accordo di programma e soggetti che vi concorrono, funzioni ruoli e modalità di intervento, attività e aree di intervento, tempi di realizzo, piano di finanziamento, attività di monitoraggio;

- fase di realizzazione del progetto: attuazione degli interventi, valutazione in itinere e finale.

9. RELAZIONE DESCRITTIVA DEI PROGETTI

La relazione descrittiva dei singoli progetti dovrà essere sintetica, puntuale e seguire necessariamente il seguente schema:

a) indicazione del Comune capofila del progetto, nel caso di Comuni associati;

b) indicazione del dipendente comunale responsabile del progetto esecutivo;

c) introduzione concisa sulla rilevazione e l’analisi del bisogno per il quale si intende intervenire;

d) definizione dei destinatari degli interventi;

e)finalità del progetto;

f) descrizione sintetica dell’intervento e delle attività;

g) figure professionali coinvolte (a rapporto lavorativo o volontario, modalità e orario di impiego);

h) durata prevista dell’intervento;

i) analisi dei costi e dettagliati piani finanziari.

10.CRITERI DI FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE E DI PRIORITA’ DELLE INIZIATIVE

Ai fini della predisposizione dei nuovi piani territoriali di intervento e dei progetti esecutivi che  verranno elaborati a livello locale, tenuto conto della fase di monitoraggio e verifica già effettuata a livello regionale, si confermano le indicazioni programmatiche di cui agli art. 4 -5 - 6 - 7 del primo triennio:

art. 4 “Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della non violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali”

¨la costruzione di reti di supporto alle relazioni familiari finalizzate alla prevenzione e al superamento delle situazioni di crisi e di disagio psico-sociale, relazionale ed economico, che possono verificarsi all’interno di famiglie con figli minorenni, con particolare riguardo alle famiglie con un solo genitore, a quelle con donne capofamiglia, alle famiglie immigrate;

¨la diffusione della cultura dei servizi e dell’accoglienza verso i minori e le famiglie in difficoltà e l’attivazione di una rete di opportunità in grado di fornire risposte efficaci e tempestive a bisogni particolarmente complessi di protezione, di ospitalità, di solidità di riferimenti socio-relazionali, di integrazione o sostituzione di funzioni genitoriali compromessi.

In particolare si individuano i seguenti obiettivi specifici di prioritaria realizzazione:

- incrementare l’istituzione di Comunità di tipo familiare rivolta soprattutto ai gravi bisogni e nuove  tipologie (minori sieropositivi, madri nubili minorenni, minori senza fissa dimora, minori sottoposti ad abuso e maltrattamento);

- sostenere i nuclei familiari i cui minori presentino situazioni igienico-sanitarie carenti;

- privilegiare l’area di intervento per minori in età adolescenziale, favorendo attività progettuali che prevedano forme ed inserimenti lavorativi assolvendo contestualmente gli obblighi scolastici (apprendimento scolastico con l’aiuto dei maestri di strada e formazione integrata in bottega);

- destinare risorse certe e definite in termini economici e strutture operative per interventi e  progetti tesi a favorire il recupero e il reinserimento dei minori a rischio di devianza;

- promuovere l’integrazione dei minori stranieri mediante progetti di mediazione culturale integrata, complementare a quella prevista dalla L. n.40/98;

art.5 “Innovazione e sperimentazione di servizi socio - educativi per la prima infanzia”

art.6 “Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero”

In particolare si individuano i seguenti obiettivi specifici di prioritaria realizzazione:

- potenziare ed incrementare qualitativamente e quantitativamente i Centri socio educativi culturali diurni;

- incrementare e rendere ordinarie le situazioni, attualmente sperimentali, di vivibilità a misura di bambino dei reparti ospedalieri pediatrici.

art 7 “ Azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”

In particolare si individuano i seguenti obiettivi specifici di prioritaria realizzazione:

Le risorse assegnate agli ambiti territoriali dovranno essere destinate:

1)  in via prioritaria al consolidamento  degli interventi del primo triennio, valutati positivamente, prevedendo la possibilità di rifinanziare i progetti del primo piano triennale;

2)  ai servizi innovativi e all’attuazione dei progetti gestiti in forma associata tra i Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000 n.328.

Ogni Comune dovrà partecipare alle spese progettuali in misura almeno pari  al 10% del costo globale del progetto, quale condizione prioritaria per l’ammissibilità al finanziamento.

Saranno ritenute ammissibili:

-  le spese per interventi relativi ad azioni migliorative o aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente svolte nell’esercizio dell’attività istituzionale; in tale ottica si dovrà fare particolare attenzione alla valutazione delle spese coerenti e congruenti alle finalità e alle attività del progetto, per evitare dispendio di risorse finanziarie;

-  le spese per l’allestimento,  l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili e strutture di proprietà comunale in misura non superiore al 10% del costo del progetto, a condizione che venga espressamente dichiarato il mantenimento della destinazione d’uso per finalità socio-assistenziale a favore dei minori, anche dopo la conclusione del progetto;

-  le spese per il personale in misura non superiore al 50% del costo del progetto relativamente alle indispensabili figure professionali che devono risultare in ogni caso congrue rispetto agli obiettivi da conseguire, fatte salve le attività progettuali che richiedono prevalentemente prestazioni professionali.

Non saranno ritenute ammissibili:

-  le spese imputabili all’ordinaria attività istituzionale prevista dalle leggi vigenti;

-  le spese per la costruzione e l’acquisto di immobili;

-  le spese per il pagamento di attività lavorativa prestata dal personale in organico agli Enti pubblici sottoscrittori degli accordi di programma;

-  le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari e convegni in quanto non direttamente indirizzate ad attività fruibili dall’utenza minorile coinvolta nella progettualità.

11. PROCEDURE E TEMPI DI ATTUAZIONE

La Provincia: Il Presidente convoca la conferenza di cui all’art.34 del   dlgs.  18  agosto 2000  n.267,  ai  fini  dell’accordo  di   programma per l’utilizzo delle risorse attribuite.

  I Comuni:  

- stipulano  tra  loro e con  gli altri  soggetti  interessati accordi di programma per la formulazione dei progetti attuativi;

- approvano le convenzioni con i soggetti coinvolti;

- trasmettono i progetti alle Province.

  La Provincia:  Il Presidente convoca la  conferenza  di cui all’art.34 del   dlgs.  18  agosto  2000  n.267, per l’approvazione  del   piano triennale di intervento articolato nei progetti annuali esecutivi.

  Trasmette alla Regione, entro quattro mesi dalla data di approvazione  delle  presenti  linee di indirizzo, il piano territoriale di ambito  con  l’accordo  di  programma,  i   progetti annuali esecutivi ed il piano di formazione.

  La Regione:  Entro  cinque  giorni  dalla  predetta  scadenza  convoca la   Commissione  consultiva di cui all’art.3 della L.R. n.10/99.

  La Commissione  consultiva  si  esprime  entro 20  giorni.

  Approva  i  piani  territoriali  di  intervento  e  finanzia i   progetti entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dei piani territoriali.

  La Provincia:  Avvia  la  fase di monitoraggio  sull’attuazione  del  piano   territoriale di  intervento  e  trasmette,  entro  il  mese di   aprile  di  ogni  anno,  una  relazione  sullo  stato di   attuazione degli interventi, sulla loro efficacia, sull’impatto   sui minori e sulla  società,  sugli obiettivi conseguiti e sulle   misure da adottare per migliorare le  condizioni di vita dei   minori nel rispettivo territorio provinciale.

  12.  MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E DI VERIFICA

La Regione, approvati i piani di intervento territoriali, procede all’erogazione dei finanziamenti nei limiti del budget assegnato al singolo ambito territoriale di intervento, liquidando in un’unica soluzione e direttamente  al Comune capofila del progetto, ove designato,  la quota spettante per la prima annualità. 

Per le annualità successive, la liquidazione sarà disposta ad acquisizione di attestazione della Provincia,  competente per territorio, di avvenuta realizzazione dell’attività progettuale della precedente annualità in misura non inferiore  ai 2/3 degli interventi previsti.

I Comuni capofila, ove designati, a conclusione dei singoli progetti annuali, sono tenuti a presentare alla Provincia competente un consuntivo corredato da una relazione sul progetto, debitamente formalizzato con atto deliberativo comprovante gli oneri e gli impegni assunti per la realizzazione degli stessi.

A conclusione  di ogni annualità del piano territoriale di intervento, la Provincia dovrà trasmettere alla Regione il consuntivo dei singoli progetti attuati e completati, accompagnato da una relazione sull’efficacia degli interventi e sugli obiettivi conseguiti.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e pezze giustificative delle spese sostenute, che dovranno comunque essere disponibili presso il Comune capofila del progetto, in originale o in copia conforme.

Ferma restante la responsabilità delle Amministrazioni comunali sulla vigilanza e sul controllo delle iniziative attivate ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1999 n.10, il Settore Servizi Sociali del competente Assessorato regionale esercita forme di verifica a campione su un numero non inferiore a 20 Comuni.

Qualora, entro un anno dall’erogazione del finanziamento, i singoli Comuni e quelli capofila non abbiano provveduto  all’effettivo avvio della fase attuativa del progetto, la Regione, sentita la Commissione Consultiva per i problemi dei minori, provvede alla ridestinazione delle somme all’interno del medesimo ambito o ad altro ambito di intervento territoriale.

Nel caso di parziale utilizzazione del finanziamento annuale liquidato, destinato a progetti pluriennali, il Comune singolo o capofila, attuatore  del progetto potrà trattenere la quota restante quale anticipazione sull’annualità successiva; nel caso di somme non spese per progetti annuali, le stesse dovranno essere restituite.

13. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI NUOVI SERVIZI

I servizi socio-assistenziali, rientranti nelle tipologie del Regolamento regionale n.1/90 e successive modifiche ed integrazioni nonchè quelli di cui al D.P.C.M. 21 maggio 2001 n.308, dovranno essere muniti della prescritta autorizzazione al funzionamento e conseguenziale iscrizione all’Albo regionale delle strutture per minori.

Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze in materia assistenziale, vigila su tutti i servizi attivati ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1999 n.10 e, in particolare, perché siano presenti figure professionali idonee, siano rispettate le condizioni di idoneità e agibilità dei locali e la copertura assicurativa contro gli infortuni ed eventuali incidenti.

14. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI

Le risorse assegnate alle Province per la formazione e l’aggiornamento sono finalizzate alla realizzazione, d’intesa con i Comuni, di programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza.

A tale scopo, le Province sono tenute, d’intesa con i Comuni:

-  ad attivare  programmi di formazione e aggiornamento degli operatori a livello provinciale, adottati con formali provvedimenti di Giunta Provinciale;

-  a presentare alla Regione specifiche proposte per consentire la partecipazione degli operatori alle attività formative del Centro Nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza;

-  a favorire la partecipazione degli operatori alle attività formative interregionali e nazionali.

Le proposte sono approvate e finanziate dalla Regione previa verifica della loro corrispondenza alle finalità della legge e alle presenti linee di indirizzo.