De Agostini Giuridica - LEGGI REGIONALI D'ITALIA

Aggiornamento al BU 29/08/2000

Regione: Puglia

7. ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
Minori e asili nido


L.R. 11 febbraio 1999, n. 10 (1).
Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.



Art. 1
Oggetto.

1. La presente legge detta norme per la programmazione e l'organizzazione di iniziative degli enti locali 
volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione della legge 28 
agosto 1997, n. 285.


Art. 2
Finalità e principi.

1. Gli interventi previsti nella presente legge sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un 
sistema di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del minore e alla 
valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni 
significative per la crescita della persona.
2. I Comuni, privilegiando forme di gestione associata, avviano progetti territoriali in cui prediligere 
processi di integrazione tra le politiche socio-assistenziali, educative e socio-sanitarie che siano volte al 
superamento degli interventi a carattere assistenziale e alla promozione dei diritti e delle opportunità per i 
minori di qualunque origine e cittadinanza.
3. A tal fine i Comuni, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i diritti di 
partecipazione e di manifestazione del pensiero.


Art. 3
Commissione consultiva.

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione consultiva per i problemi 
dei minori costituita da:
a) Assessore regionale ai servizi sociali - Presidente;
b) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Provveditori agli studi;
c) cinque membri, esperti in materia, in rappresentanza dei Comuni, uno per ogni provincia, designati 
dall'A.N.C.I. di Puglia;
d) un membro, esperto in materia, designato dall'U.P.I. di Puglia;
e) un membro, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la Puglia;
f) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Presidenti dei Tribunali per minori della 
Puglia;
g) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato 
iscritte nel registro regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
h) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle cooperative sociali iscritte 
nell'Albo regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
i) un membro designato dal Forum pugliese del terzo settore;
j) due membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;
k) dirigente Settore servizi sociali della Regione;
l) dirigente Ufficio minori della Regione.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni 
e la mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal 
dirigente del Settore servizi sociali. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, la Commissione è 
presieduta dal dirigente del Settore servizi sociali.
4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva, nell'area delle problematiche relative all'infanzia 
e all'adolescenza a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di due 
volte l'anno, è validamente costituita con almeno sette membri e decide a maggioranza dei presenti.
5. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni di 
cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.


Art. 4
Centro regionale di documentazione.

1. L'Assessorato regionale ai servizi sociali, in raccordo con le Amministrazioni provinciali, anche in 
attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 opera quale centro di raccolta ed elaborazione dati sulla 
condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e privati che hanno 
particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. La Giunta regionale emana le norme direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per 
la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi a:
a) attività di documentazione, studio, ricerca sulla condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e 
psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) predisposizione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse finanziarie e alla loro 
destinazione per aree di intervento.
3. Per sostenere le attività del presente articolo, la Giunta regionale assegna, ai Comuni singoli o 
associati e alle Amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti a gestione associata, al fine di 
incentivare un sistema informatizzato di raccolta ed elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale.


Art. 5
Ambiti territoriali.

1. L'Assessore regionale ai servizi sociali, al massimo ogni tre anni, sentito il parere della Commissione 
consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'U.P.I. e dell'A.N.C.I. di Puglia, propone 
alla Giunta regionale la determinazione di uno o più ambiti territoriali di intervento per ciascuna provincia. 
In sede di prima applicazione sono individuati cinque ambiti territoriali uno per ciascuna Provincia.


Art. 6
Competenze delle Province.

1. Le Province, per il rispettivo territorio, svolgono funzioni di promozione e coordinamento nei confronti 
degli enti locali.
2. Le Province promuovono, d'intesa con i Comuni, programmi di formazione e aggiornamento degli 
operatori impegnati nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.


Art. 7
Piani territoriali di intervento.

1. I Comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'art. 5 approvano mediante accordi di programma 
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, piani territoriali d'intervento della durata massima di un triennio, 
articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista 
copertura finanziaria.
2. Il piano triennale d'intervento dovrà contenere i seguenti elementi:
a) definizione del Comune capofila referente del progetto, responsabile delle procedure tecnico-
amministrative;
b) analisi quali-quantitative dei minori presenti nell'ambito;
c) mappa e analisi delle risorse pubbliche e del privato sociale disponibili sul territorio;
d) definizione degli obiettivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 7 della L. n. 285/1997;
e) individuazione delle risorse economiche disponibili o necessarie;
f) elaborazione dei progetti annuali riferiti a servizi, azioni, interventi che si intendono attuare per 
raggiungere gli obiettivi previsti nel piano triennale attraverso la definizione:
1) del livello territoriale di intervento;
2) dei soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti nell'accordo di programma;
3) della copertura finanziaria, prevedendo una possibile compartecipazione dei soggetti coinvolti 
nonché le risorse già impegnate con finanziamenti di altre leggi o con fondi propri;
4) della durata e dei tempi di realizzazione;
5) della metodologia e degli strumenti di valutazione e verifica.
3. I piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, devono essere presentati alla 
Regione dai Comuni tramite la Provincia completi del piano economico e dell'accordo di programma 
stipulato tra i soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di programma con i soggetti del 
terzo settore.


Art. 8
Finanziamenti.

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti 
dalle leggi statali e dal bilancio regionale, attribuisce agli ambiti territoriali le quote di finanziamento come 
segue (2):
a) 4/10 in base alla popolazione residente;
b) 6/10 in base alla popolazione minorile residente.
2. La Giunta regionale riserva una quota delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 5 per cento, 
per la realizzazione di programmi di formazione e di scambi interregionali in materia di servizi per 
l'infanzia e l'adolescenza (3).
3. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di accesso agli interventi finanziari regionali, i 
criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica, dell'efficienza e 
dell'efficacia delle attività realizzate, cui devono attenersi gli enti locali compresi i Comuni riservatari 
delle quote del 30 per cento del fondo di cui alla L. n. 285/1997.
4. La Giunta regionale, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 3, dovrà prevedere che:
a) gli enti locali assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
definiscano i piani territoriali d'intervento mediante accordi di programma in particolare con i 
Provveditorati agli studi, le Aziende unità sanitarie locali e i centri di giustizia minorile competenti per 
territorio;
b) i piani territoriali siano triennali e articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi con relativo 
piano economico e indicazione della copertura finanziaria;
c) il termine di presentazione dei piani d'intervento da parte degli enti locali sia fissato non oltre quattro 
mesi dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dei finanziamenti agli ambiti territoriali;
d) siano valutati prioritariamente piani d'intervento presentati dai Comuni di cui al comma 2 dell'art. 1 
della L. n. 285/1997;
e) sia incentivata l'attuazione dei progetti in forma associata tenendo conto prioritariamente dei 
Comuni rientranti in uno stesso distretto socio-sanitario.
5. La Regione, sentita la Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, approva 
e finanzia i progetti, presentati dai Comuni tramite la Provincia, entro sessanta giorni dalla data di 
scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di intervento; la Commissione è convocata 
entro cinque giorni da tale termine e il parere s'intende comunque acquisito entro i successivi venti giorni.
6. I fondi assegnati e non utilizzati all'interno di un ambito possono essere destinati a finanziare i progetti 
di altri ambiti.


Art. 9
Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di bilancio 
previste al capitolo 786000, ammontante per il 1998 a lire 7.504.486.616, e con le disponibilità di bilancio 
previste al capitolo 781030, ammontanti per il 1998 a lire 5 miliardi.
2. La declaratoria del capitolo di entrata 2037200 è modificata come segue: "Assegnazione statale per 
l'infanzia e l'adolescenza - legge n. 285/1997 e legge n. 451/1997 - Entrate vincolate".
3. La declaratoria del capitolo di spesa 786000 è modificata come segue: "Spese del fondo nazionale per 
l'infanzia e l'adolescenza - Fondi vincolati - legge n. 285/1997 e legge n. 451/1997".
4. La declaratoria del capitolo di spesa 781030 è modificata come segue: "Contributi regionali per 
interventi in favore dei minori - legge in corso di approvazione - Fondi del bilancio autonomo".




(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 17 febbraio 1999, n. 16.
(2) Vedi la Delib.G.R. 28 marzo 2000, n. 395.
(3) Vedi la Delib.G.R. 28 marzo 2000, n. 395.



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