Legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11
<<Disposizioni
sostitutive ed integrative della L.R. 4/10/1989, n. 14>>
(Pubblicata
nel BUR Suppl. n. 74 del 24/04/90)
Art.
11
1. È' istituito il "Fondo Regionale per le spese socio -
assistenziali" di cui all'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1989, n.
11.
2. L'85% del Fondo è ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare Bilancio, per le spese di programma
e di gestione dei servizi socio-assistenziali, ivi comprese le prestazioni
economiche ex ONMI già esercitate dalle Amministrazioni provinciali, sulla base
dei seguenti parametri riferiti a ciascun Comune:
a)
4/10 in base alla popolazione residente;
b)
2/10 in base alla disoccupazione;
c)
2/10 in base alla popolazione ultrasessantenne;
d)
2/10 in base alla popolazione inferiore agli anni diciotto.
3. Alla quota dell'85% del Fondo fanno altresì carico le provvidenze
integrative a favore degli hanseniani e delle loro famiglie, attribuite secondo
i seguenti criteri:
a)
agli hanseniani residente nei Comuni della Regione Puglia è corrisposto, a
integrazione del sussidio di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, a decorrere
dal 1° marzo 1990, un assegno giornaliero di Lire undicimila. È' altresì
corrisposto per ciascun familiare a carico un assegno giornaliero di lire
diecimila. Per la definizione dei familiari a carico vigono le disposizioni di
cui alla citata legge 24/1/1986, n. 31;
b)
gli assegni integrativi di cui alla precedente lettera a) sono corrisposti dal
Sindaco del Comune di Residenza di ciascun hanseniano sulla base di elenchi
forniti dall'Assessore regionale alla sanità all'inizio di ciascun anno e
secondo le eventuali modificazioni comunicate nel corso dell'anno.
Alla fine di ciascun anno il Sindaco è tenuto a redigere e presentare il
rendiconto delle spese sostenute;
c)
la Giunta regionale accredita ai Comuni le somme occorrenti per l'erogazione
degli assegni sulla base degli elenchi di cui alla precedente lettera b).
4. La parte residua del Fondo è ripartita, con uno o più provvedimenti,
dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione
consiliare, per l'esercizio delle funzioni amministrative rivenienti da leggi
regionali o statali e per il finanziamento di programmi di intervento
socio-assistenziali presentati dai Comuni.
5. L'importo delle rette di ospitalità per il ricovero di minori ed
anziani è stabilito d'intesa tra gli Enti affidanti e gli organismi
socio-assistenziali affidanti.