Legge regionale, 6 maggio 1998, n.14
<<Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998
e bilancio pluriennale 1998-2000>>
(Pubblicata nel BUR n. 46 suppl. del 15/05/1998)
Art. 42
(Progetti di assistenza integrata)
1. Lo stanziamento previsto al capitolo 784015 è riservato al finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani proposti dai Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti non finanziati con i precedenti programmi di intervento.
2. L'eventuale stanziamento non utilizzato è destinato al finanziamento di progetti proposti dai Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina i criteri per la ripartizione dei fondi e le modalità di accesso ai contributi.