Legge regionale, 6 maggio 1998, n.14

<<Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998

e bilancio pluriennale 1998-2000>>

(Pubblicata nel BUR n. 46 suppl. del 15/05/1998)

 

 Art. 42

(Progetti di assistenza integrata)

 

1. Lo stanziamento previsto al capitolo 784015 è riservato al finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani proposti dai Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti non finanziati con i precedenti programmi di intervento.

2. L'eventuale stanziamento non utilizzato è destinato al finanziamento di progetti proposti dai Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina i criteri per la ripartizione dei fondi e le modalità di accesso ai contributi.

 

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