Bollettino Ufficiale Regionale Puglia




Bollettino Regionale n° 144


Pubblicato il 01 / 12 / 2000 




LEGGE REGIONALE 20 novembre 2000, n. 15 





(r) MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 1983, N. 20 CONCERNENTE INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO E MODALITÀ PER L'ESTINZIONE". 





IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. L'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:
"1. Le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza beneficenza di determinazione e/o modifiche delle piante organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con la dimensione dell'attività istituzionale, sono soggette all'approvazione della Regione.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di corrispondenza e di compatibilità di cui al comma 1.
3. La Commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta di parere da parte della Giunta regionale. Decorso detto termine, la Giunta adotta il provvedimento di cui al comma 2.
4. I procedimentì amministrativi sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti".

Art. 2

1. L'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è abrogato.

Art. 3

1. L'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è abrogato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 novembre 2000

Raffaele Fitto

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Legge Regionale 28 novembre 1983, n. 20 "Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) - Norme per la salvaguardia dei patrimonio e modalità per pestinzione", pubblicata nel BURP n. 125 suppl./83, è stata successivamente modificata e integrata dalle LL.RR. 6/96, 27/96 e 17/99

Il termine di novanta giorni previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 20/83 così come sostituto dall'art. 1 della presente legge deve intendersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 15/00

L'articolo 3 della L.R. 20/83, abrogato dall'art. 2 della presente legge così disponeva:

Articolo 3

Gli acquisti, le trasformazioni di destinazione od alienazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, i contratti di locazione e di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberati dalle II.PP.A.B. sono subordinati alla autorizzazione della Giunta regionale.
La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio comunale ove ha sede legale l'I.P.A.B. e del Consiglio comunale ove sono situati gli immobili, nonchè della competente Commissione consiliare regionale, può concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma esclusivamente quando trattasi di atti strettamente necessari al proseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni, nonchè ad assicurare il miglioramento ed il potenziamento dei servizi.

L'articolo 4 della L.R. 20/83, abrogato dall'art. 3 della presente legge così disponeva:

Articolo 4

I pareri dei Consigli comunali interessati e della competente Commissione consiliare regionale devono essere emessi nel termine di quaranta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine gli organi che non abbiano emesso il richiesto parere sono reputati senz'altro assenzienti.
Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione prodotta, gli organi di cui al primo comma possono richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, in tal caso, il termine di quaranta giorni decorrerà nuovamente dalla data di ricezione dei chiarimenti od elementi integrativi prodotti.
La Giunta regionale nei successivi 60 giorni concede o nega l'autorizzazione che sarà notificata a mezzo Decreto del Presidente della Giunta regionale









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