De Agostini Giuridica - LEGGI REGIONALI D'ITALIA

Aggiornamento al BU 29/08/2000

Regione: Puglia

7. ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
Anziani


L.R. 5 aprile 1995, n. 15 (1).
Istituzione della Consulta regionale per l'assistenza agli anziani.



Art. 1
Consulta regionale per l'assistenza agli anziani.

1. È istituita la Consulta regionale per l'assistenza agli anziani, con compiti di analisi della condizione della 
popolazione anziana, delle problematiche assistenziali, di elaborazione e di proposte di scelte 
programmatiche e gli interventi integrati socio-sanitari.
2. La Consulta regionale per l'assistenza agli anziani ha sede presso l'Assessorato ai servizi sociali ed è 
presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, su delega di questi, dall'Assessore ai servizi sociali. 
La Consulta è composta, oltre che dall'Assessore regionale ai servizi sociali e sanità, da:
a) due rappresentanti di ciascuna delle Confederazioni sindacali nazionali dei pensionati presenti sul 
territorio regionale, designati dalle medesime;
b) due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
c) due esperti nel settore designati uno dall'Università degli Studi di Bari e uno da quella di Lecce;
d) un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;
e) un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dell'Unione province italiane (2).
3. Ai lavori della Consulta partecipano, con diritto d'intervento, i coordinatori dei Settori servizi sociali e 
sanità, un rappresentante della sede regionale dell'Unione nazionale degli enti di beneficenza e assistenza 
(U.N.E.B.A.) e un rappresentante della sede regionale dell'Associazione nazionale delle strutture della 
terza età (A.N.A.S.T.E.). Un funzionario in servizio presso il Settore servizi sociali, designato 
dall'Assessore, funge da segretario.
4. La Consulta è convocata dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, ovvero su richiesta di 
almeno due componenti, che dovranno indicare l'argomento da trattare. Gli avvisi di convocazione 
devono pervenire ai componenti, anche col mezzo telegrafico, almeno tre giorni prima dell'adunanza.
5. Il verbale dell'adunanza dà conto degli interventi espressi e dei voti dati. La seduta è valida con la 
partecipazione di almeno la metà dei componenti.
6. La consulta si riunisce almeno due volte l'anno.
7. La partecipazione ai lavori della consulta è a titolo gratuito.




(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 aprile 1995, n. 40.
(2) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 5 settembre 1996, n. 19.




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