Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20

<<Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997".

Rettifiche ed integrazioni>>

          (Pubblicata nel BUR n. 43 Suppl. del 27.04.95)

  

Art. 4

(Assistenza agli anziani)

 

          1. Dello stanziamento previsto al cap. 07411090 <<Trasferimento alle USL per il finanziamento della spesa corrente sanitaria. Legge 833/1978>> è riservata una quota di lire 18 miliardi da destinare per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e del Piano sanitario nazionale 1994/1996.

          2. Lo stanziamento di cui al precedente comma 1, in sede di riparto del Fondo sanitario regionale, sarà così articolato:

a) 8 miliardi per progetti integrati rivolti agli anziani non autosufficienti e definiti d'intesa tra i Comuni, singoli e associati, e le USL, anche promuovendo accordi di programma così come disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) 10 miliardi per il concorso nella copertura degli oneri necessari alle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali relativo al ricovero di anziani non autosufficienti presso strutture protette, gestite da enti pubblici, dal privato sociale, da cooperative sociali ed enti morali, che non abbiano fini di lucro. Il Consiglio regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre 1995, provvede all'approvazione di specifico schema di convenzione, predisposto dagli Assessorati alla sanità e servizi sociali, per la regolamentazione del rapporto tra USL e soggetti interessati.

          3. Gli interventi previsti alla lettera a) del precedente comma 2 e quelli finanziati al cap. 0784015 sono attivati dai Comuni con progetti da realizzare d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali competenti. Il Consiglio regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre 1995, determina il riparto dei fondi tra i progetti ammessi, su proposta motivata dagli Assessorati alla sanità e ai servizi sociali.

          4. Le Unità di valutazione geriatrica istituite presso le USL assicurano l'assistenza all'attuazione del progetto integrato attraverso l'analisi e le valutazioni delle specifiche e dei bisogni e indicano gli interventi necessari.

 

 

 

Data a Bari, addì 19 aprile 1995

 

                                                                                          MARTELLOTTA