Legge
regionale 7 settembre 1987, n. 26
<<
Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL per interventi socio - assistenziali
collegati all'assistenza psichiatrica >>.
(Pubblicata
sul B.U.R.P. Suppl. n. 160 del 25/09/87)
Articolo
Unico
1. Le Unità Sanitarie Locali della Regione assicurano, a partire dal 1°
gennaio 1987, la continuità delle prestazioni socio - assistenziali in favore
delle persone affette da disturbi psichici, tenendo apposita contabilità
separata.
2. La Regione, con decreto
del Presidente della Giunta o dell'Assessore ai Servizi Sociali, se delegato,
assegna le somme occorrenti, con periodicità trimestrale, sulla base di
richieste documentate che le Unità Sanitarie Locali inoltrano all'Assessorato
regionale ai Servizi sociali.
3. La Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, fissa criteri e modalità di
erogazione degli interventi, a modifica od integrazione di quelli in vigore.
4. Alla spesa riveniente
dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente
variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987:
PARTE
II - SPESA
Variazione
in aumento
competenza
cassa
Cap.
0307110 <<Assegnazioni finan-ziarie alle UU.SS.LL per interventi
socio-assistenziali collegati all'Assi-stenza psichiatrica>> (nuova
denomi-nazione)
10.000.000.000
10.000.000.0000
Variazione
in diminuzione
Cap.
1602080 <<Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali da
modificare, integrare e abrogare>> (con modifica dell'allegato 9 del
bilancio 1987)
10.000.000.000
10.000.000.000
5. Per gli anni successivi
si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio
di previsione.
La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 7 settembre 1987
FITTO