Legge regionale 7 settembre 1987, n. 26

<< Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL per interventi socio - assistenziali collegati all'assistenza psichiatrica >>.

(Pubblicata sul B.U.R.P. Suppl. n. 160 del 25/09/87)

 

 

Articolo Unico

 

            1. Le Unità Sanitarie Locali della Regione assicurano, a partire dal 1° gennaio 1987, la continuità delle prestazioni socio - assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici, tenendo apposita contabilità separata.

            2.  La Regione, con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore ai Servizi Sociali, se delegato, assegna le somme occorrenti, con periodicità trimestrale, sulla base di richieste documentate che le Unità Sanitarie Locali inoltrano all'Assessorato regionale ai Servizi sociali.

            3.  La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa criteri e modalità di erogazione degli interventi, a modifica od integrazione di quelli in vigore.

            4.  Alla spesa riveniente dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987:

PARTE II - SPESA

 

Variazione in aumento                                       competenza                     cassa

Cap. 0307110 <<Assegnazioni finan-ziarie alle UU.SS.LL per interventi socio-assistenziali collegati all'Assi-stenza psichiatrica>> (nuova denomi-nazione)

                                                                             10.000.000.000    10.000.000.0000

 

Variazione in diminuzione

Cap. 1602080 <<Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali da modificare, integrare e abrogare>> (con modifica dell'allegato 9 del bilancio 1987)

                                                                             10.000.000.000     10.000.000.000

 

            5.  Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 7 settembre 1987

                                                                                    FITTO

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