De Agostini Giuridica - LEGGI REGIONALI D'ITALIA
Aggiornamento al BU 29/08/2000
Regione: Puglia
7. ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
Contributi vari
L.R. 11 gennaio 1994, n. 2 (1).
Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi.
Art. 1
1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli
artt. 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, annualmente sono
concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle
Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate Associazioni nazionali riconosciute:
Unione Italiana Ciechi25%Ente nazionale per la protezione assistenza ai
sordomuti9%Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro9%Associazione nazionale vittime civili di guerra4%Unione nazionale mutilati per servizio13%Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra19%Associazione nazionale mutilati e invalidi civili16%Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi
in guerra5%
Art. 2
Documentazione.
1. I contributi sono concessi con deliberazione di Giunta regionale a favore delle associazioni di cui al
precedente art. 1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della seguente documentazione da
inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi Sociali:
a) domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, a firma del legale
rappresentante regionale;
b) bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statutari;
c) relazione sull'attività svolta.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato,
con la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria - che rilascia
attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme amministrativo - contabili.
3. La mancata o irregolare rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione
dell'associazione inadempiente dalla assegnazione dei contributi ed il recupero, a termini di legge, delle
somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione corrispondente
dell'erogando contributo.
Art. 3
1. Per l'anno in corso la documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere presentata
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. È abrogata la L.R. 30 dicembre 1974, n. 46 «Concessione di contributi alle sezioni provinciali
dell'Unione Italiana Ciechi della Puglia».
Art. 5
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1993 in L.
660.000.000, si fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al Cap. 0784020 «Contributi
alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi» del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 della
Regione Puglia.
2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 14 gennaio 1994, n. 9.