De Agostini Giuridica - LEGGI REGIONALI D'ITALIA
Aggiornamento al BU 29/08/2000
Regione: Puglia
7. ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
Anziani
L.R. 31 agosto 1981, n. 49 (1).
Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane.
Art. 1
Finalità.
La Regione Puglia, in attesa della legge quadro nazionale sulla assistenza e della conseguente legge
regionale di riordino della materia ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 618/1977, promuove, inserendole
nella visione globale dei servizi sociali sul territorio, iniziative atte a garantire all'anziano le necessarie
condizioni che consentano il suo permanere nel proprio ambito familiare e sociale ed il suo diritto ad
un'esistenza dignitosa.
Art. 2
Obiettivi ed impegni della Regione.
Nel quadro di una programmazione organica del servizi sociali di base per la intera comunità, al fine di
rendere operante tale diritto, la Regione:
a) promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di sicurezza sociale a carattere
territoriale attraverso un organico sistema di prestazioni in favore dei cittadini che, per età avanzata, per
infermità. croniche o insanabili difetti fisici sono privati della possibilità di svolgere, con autosufficienza,
le abituali relazioni sociali e umane
b) promuove, stimola e sostiene le iniziative dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di
emarginazione
c) sollecita ed agevola la trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti in favore degli anziani ed
il loro adeguamento a forme aperte di intervento;
d) assicura agli utenti l'effettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposte in loro favore e la
loro partecipazione alla gestione dei servizi.
La Regione inoltre:
1) promuove indagini, rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane,
riservando per tale fine non più dello 0,25 del fondo annuale di finanziamento della presente legge;
2) promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:
- riqualificare la figura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale
- facilitare la preparazione psicologica, sociale e culturale alla terza età
- prevenire e circoscrivere le alterazioni psicofisiche della senescenza;
3) promuove e realizza, nell'ambito delle norme della L.R. n. 54/1978, la formazione e l'aggiornamento
professionale del personale impegnato o da adibire nei servizi in favore degli anziani, ivi compreso il
personale proveniente dagli Enti soppressi che già svolgevano attività assistenziale ai sensi del D.P.R. n.
616/1977.
Art. 3
Tipologia dei servizi.
I servizi sociali per gli anziani a carattere socio-sanitario si dividono ed articolano in :
1) Servizi aperti:
a) servizio di segretariato sociale;
b) assistenza economica;
c) assistenza abitativa;
d) assistenza domiciliare;
e) assistenza ambulatoriale;
f) centro aperto polivalente;
2) Servizi residenziali :
a) soggiorni di vacanze e di cura;
b) comunità alloggio;
c) case albergo;
d) case di riposo;
e) case protette per non autosufficienti.
Art. 4
Segretariato sociale.
Il servizio di segretariato sociale polivalente è volto ad assicurare al cittadino l'informazione,
l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle
modalità procedurali per l'accesso alle stesse.
Detto servizio deve funzionare a livello di quartiere o di Comune a seconda l'ampiezza del territorio da
servire in modo da garantire il massimo di agibilità ed un valido collegamento con le problematiche
singole e collettive.
Il servizio di segretario sociale polivalente deve altresì promuovere interventi finalizzati all'assunzione di
dati conoscitivi sulla natura e l'insorgenza del bisogno per proporre e sviluppare l'attività dei servizi
presenti nel territorio deve, inoltre, sollecitare la partecipazione responsabile degli utenti per una corretta
gestione dei servizi.
Art. 5
Assistenza economica.
L'assistenza economica ha il fine di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti al verificarsi
dell'età avanzata o delle menomazioni fisiche che hanno portato alla invalidità e di evitare il ricovero in
Istituto.
Essa si attua, di norma, attraverso la concessione di contributi che devono avere carattere di
tempestività e di temporaneità, ad integrazione del minimo vitale determinato da apposita Commissione
comunale.
Possono essere erogati contributi anche in forma continuativa se lo stato di bisogno è tale da non
permettere un'autonoma vita all'interno della propria comunità, in alternativa ad ospitalità istituzionali.
All'anziano autosufficiente, al fine di evitarne l'isolamento sociale, si può assicurare l'avvio o la
continuazione di attività produttive e sociali adeguate allo stato fisico, facendolo, così, sentire ancora
parte viva e partecipe del contesto socio-culturale.
Art. 6
Assistenza abitativa.
Per favorire la permanenza dell'anziano nell'ambiente originario, l'assistenza abitativa si esplica, anche in
occasione di attuazione di piani di ristrutturazione o di recupero edilizio, mediante:
a) interventi di manutenzione e di miglioramento delle strutture abitative;
b) riserva di una aliquota di appartamenti dell'edilizia economica e popolare.
Art. 7
Assistenza domiciliare.
Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di evitare l'allontanamento dell'anziano dal proprio
domicilio abituale e la sua istituzionalizzazione.
Il servizio domiciliare si articola in :
- prestazioni di tipo igienico sanitario ed infermieristico;
- prestazioni di tipo domestico;
- prestazioni di carattere socio-assistenziale.
Art. 8
Assistenza ambulatoriale geriatrica.
Il servizio ambulatoriale geriatrico su base comunale, circoscrizionale o di quartiere assicura prestazioni
finalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione nell'ambito delle funzioni del Centro aperto polivalente,
previsto dal successivo art. 9.
Tale servizio deve poter disporre di mezzi di trasporto in modo che le suddette prestazioni non
avvengano in costanza di spedalizzazione.
Art. 9
Centro aperto polivalente.
Il Centro aperto polivalente è una struttura di servizio a carattere territoriale per assicurare alle persone
anziane o invalide effettive possibilità di vita autonoma e socializzata.
Il Centro aperto polivalente si caratterizza :
a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo, aperto alla realtà sociale;
b) come centro di servizi di ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stireria ed altri eventuali);
c) come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari;
d) come centro propulsore di iniziative di penetrazione nelle strutture chiuse per anziani;
e) come centro di attività e di terapia occupazionale, nel quadro generale di un servizio di assistenza
ambulatoriale. Il Centro aperto polivalente deve disporre di mezzi di trasporto.
Art. 10
Soggiorni di vacanze e cure.
I soggiorni di vacanze e cure costituiscono strutture residenziali temporanee, organizzate anche in forme
autogestite, allo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni in
luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche al fine di poter effettuare
terapie riabilitative confacenti al loro stato di salute, con possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali.
Art. 11
Comunità alloggio.
Le comunità alloggio sono servizi sociali a carattere familiare, capaci di accogliere dalle 6 alle 10
persone, le quali si gestiscono autonomamente.
I comuni, singoli o associati, possono, al fine di evitare l'istituzionalizzazione degli anziani in case di riposo
o negli ospedali, mettere a disposizione appartamenti situati in zone urbane o residenziali, forniti di
adeguate infrastrutture e servizi sociali.
Al fine di assicurare l'assistenza socio-sanitaria agli ospiti, la comunità alloggio dovrà collegarsi con i
relativi presidi territoriali di base.
Art. 12
Case albergo.
Le case albergo si caratterizzano come un complesso di appartamenti predisposti per coppie od anziani
soli autosufficienti. Sono provviste di servizi sia autonomi che centralizzati e di norma ubicate in zone
urbanizzate, collegate con i servizi territoriali di base.
Le case albergo sono aperte a tutte le altre categorie di cittadini che si trovino in particolare stato di
bisogno, nel limite massimo del 30% della ricettività della struttura.
Art. 13
Case di riposo.
In carenza di altre forme di assistenza ed in loro alternativa, a richiesta degli interessati, gli anziani
autosufficienti possono essere ospitati presso case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio-
assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.
Fra le strutture di cui al comma precedente sono comprese le case di riposo dell'Opera nazionale
pensionati d'Italia (O.N.P.I.) trasferite alla Regione ai sensi della legge n. 641/1978 e che saranno
attribuite, con apposita legge regionale, in proprietà ai rispettivi comuni competenti per territorio.
Tutte le case di riposo devono avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole
forme di assistenza e permettere la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di
istituto.
Tali strutture devono avere una localizzazione in zone urbane, devono favorire la vita di relazione
dell'anziano, le attività di tempo libero ed aprirsi alla comunità circostante. come sedi di servizi aperti alla
popolazione.
Art. 14
Case protette.
Le case protette sono strutture istituite per offrire una residenza ed una assistenza adeguata a persone
anziane non autosufficienti per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel
proprio alloggio.
Agli ospiti delle case protette devono essere garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le
necessarie prestazioni sanitarie medico-generiche e specialistiche.
Art. 15
Standard strutturali organizzativi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta fissa con regolamento (2) gli standard strutturali
organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizi istituiti con la presente legge che dovranno comunque
agire in coordinamento con i presidi sanitari territoriali di base.
Art. 16
Destinatari dei servizi e delle provvidenze.
I servizi, le provvidenze e gli interventi socio-sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti
a tutte le persone anziane che, per particolari condizioni socio-sanitarie e ambientali, abbiano comunque
le necessità di fruirne anche mediante propri contributi.
È considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di
vecchiaia o che, per sopravvenuta invalidità, non eserciti e non possa proficuamente esercitare attività
lavorativa.
Il servizio è gratuito per tutti coloro in stato di bisogno con reddito inferiore o uguale a quello dei
trattamenti minimi di pensione erogati dall'I.N.P.S.
Per gli anziani con reddito superiore a tali limiti si procederà secondo criteri determinati dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 17
Gestione sociale dei servizi.
I comuni, singoli o associati, assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane
attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi pubblici o di
iniziative socializzate riconosciute e dei sindacati di categoria esistenti nel territorio.
Le modalità di gestione indicate al comma precedente si applicano anche nelle II.PP.A.B.
Art. 18
Iniziative di volontariato.
Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali potranno avvalersi della
collaborazione offerta dalle libere iniziative di volontariato.
Art. 19
Competenze dei comuni.
I comuni, singoli o associati, partendo dall'analisi degli standard di servizi esistenti sul territorio, devono
determinare e predisporre gli strumenti operativi atti a rendere effettivo l'esercizio del diritto dei cittadini
alla tutela della salute, al recupero ed al sostegno dello stato di benessere fisico, psichico e sociale,
puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario, sia sul piano
sociale. A tal fine provvedono:
- a formulare piani (annuali e poliennali) di intervento a carattere ordinario o straordinario, in favore
della popolazione anziana assicurando a ogni formulazione la partecipazione dei cittadini e delle
organizzazioni sindacali e degli organismi giuridicamente riconosciuti eventualmente presenti nel territorio
ed operanti nella materia di cui alla presente legge;
- a realizzare, nel territorio di competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali
per le persone anziane privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, attraverso contributi, la
trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti
- a coordinare, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, le attività svolte in favore
degli anziani da parte delle II.PP.A.B. offrendo ad esse azioni di consulenza;
- a regolamentare le modalità per l'accertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane
adottando i conseguenti provvedimenti;
- ad adeguare gli standard strutturali, organizzativi e tecnico-funzionali del servizi residenziali e a
controllare il loro rispetto da parte degli enti ed Istituzioni pubbliche e private che assistono gli anziani;
- ad erogare le rette di ricovero agli Enti, alle istituzioni, ad associazioni che provvedono all'ospitalità
degli anziani, in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente;
- ad assegnare alla famiglia dell'assistibile o a quella che assume l'obbligo di ospitarlo un contributo
finanziario
- ad erogare contributi alle comunità alloggio, ai singoli o coppie ospiti in strutture di tipo residenziale a
carattere sia temporaneo che permanente.
Art. 20
Autorizzazioni.
Le strutture pubbliche e private attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge, dovranno
essere sottoposte a riclassificazione e revisione al fine di verificare l'idoneità all'esercizio delle attività e
saranno inserite in apposito albo regionale, tenuto a cura dell'assessorato regionale ai Servizi sociali.
L'esercizio e la gestione di nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presente legge e che
comunque potranno ospitare al massimo 25 persone, sono soggette a preventiva autorizzazione e
classificazione da parte della Giunta regionale.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità ed i criteri di
classificazione, riclassificazione e revisione di cui ai commi precedenti. Al termine delle procedure di cui
al presente comma il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto di iscrizione all'albo
regionale.
Art. 21
Abrogazioni.
Le disposizioni, per la parte relativa alla assistenza agli anziani, della L.R. n. 38/1978 e della L.R. n.
28/1979 sono abrogate e la materia è disciplinata dalla presente legge.
Art. 22
Delega all'assessore.
Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, può delegare l'Assessore al ramo per le competenze di
cui alla presente legge.
Art. 23
Criteri per il riparto dei finanziamenti.
La Regione, con provvedimento di Giunta, ripartisce annualmente una quota pari al 70% del fondo
disponibile tra tutti i comuni per gli interventi già di competenza regionale e attribuiti ai comuni in virtù
degli artt. 22 e 25 del D.P.R. n. 618/1977.
Detto riparto deve osservare i seguenti parametri:
a) 2/10 in base alla popolazione residente;
b) 4/10 in base all'incidenza della popolazione anziana su quella residente;
c) 4/10 in base al numero dei cittadini con basso reddito di cui al penultimo comma dell'art. 16.
Per la parte residua delle risorse finanziarie disponibili e previste in bilancio, la Regione finanzia, con
apposito piano, specifiche forme di intervento che i comuni intendano realizzare trasformare o adeguare.
Alla fine di ogni esercizio le somme chieste e/o assegnate e non investite dai singoli comuni per il
conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, saranno accantonate in un fondo speciale
permanente a disposizione dell'assessorato regionale ai Servizi sociali per il finanziamento di interventi e
progetti sperimentali nel settore.
Art. 24
Istanze di finanziamento.
I comuni, singoli o associati, per accedere ai finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo
precedente, devono presentare, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita richiesta alla Giunta
regionale corredata da propria delibera consiliare da cui si rilevi:
a) le specifiche forme di intervento che si intendono realizzare, trasformare o adeguare;
b) lo stato della situazione esistente sul territorio relativamente alla necessità dei servizi ed interventi in
favore degli anziani;
c) la dotazione di personale dei servizi già operanti e quella necessaria per la realizzazione delle
specifiche iniziative, nonché le modalità di reperimento, promozione e aggiornamento del personale
stesso;
d) gli oneri finanziari relativi.
Nell'accoglimento delle istanze surrichiamate e nel conseguente riparto finanziario la Regione dovrà
privilegiare la spesa relativa ai servizi di comuni singoli o associati che ne siano completamente
sprovvisti.
Sulla base delle richieste dei comuni, il Consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, approva il
piano di riparto dei finanziamenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
Art. 25
Norma finanziaria.
Per la spesa riveniente dalla presente legge prevista in L. 10.500.000.000 per l'anno 1981 si farà fronte
come segue:
Parte II. - SpesaBil. comp.Bil. cassaCap. 14233. - Interventi promozionali per la
realizzazione ed il potenziamento dei servizi di
assistenza sociale a favore delle persone anziane
(legge in corso di approvazione)
6.500.000.000
6.500.00.000Variazione in aumento:Cap. 14233. - Interventi promozionali per la
realizzazione ed il potenziamento dei servizi di
assistenza sociale a favore delle persone anziane
(legge in corso di approvazione)
4.000.000.000
4.000.000.000Variazioni in diminuzione:Cap. 14232. - Soggiorni climatici in favore di minori
ed anziani - legge regionale n. 36/1978
1.000.000.000
1.000.000.000Cap. 14214. - Assegnazione e/o anticipazione fondi
ai comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di
assistenza e di deleghe alle amministrazioni
provinciali - legge regionale n. 28/1979
3.000.000.000
3.000.000.000
Per gli anni successivi si farà fronte con gli specifici stanziamenti previsti nel bilancio di previsione degli
esercizi finanziari.
Art. 26
Norma transitoria.
In sede di prima applicazione della presente legge, le istanze dei comuni, di cui all'art. 24, dovranno
essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 7 settembre 1981, n. 79, S.O.
(2) Vedi il Reg. 9 maggio 1983, n. 1.