Legge regionale 19 giugno 1993, n. 9

<<Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e

bilancio pluriennale 1993-1995>>

(Pubblicata nel B.U.R. n. 87 Suppl. del 19/06/93)

 

 

Art.14

(Servizi Sociali)

 

          1. Il fondo regionale per le spese socio-assistenziali è ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta regionale sulla base dei criteri indicati al secondo e terzo comma dell'art. 11 della L.R. 17/4/90, n. 11.

          2. E' istituito il capitolo 0784015 con la dotazione di lire 10.000.000.000 da destinare alla realizzazione di un programma di interventi di assistenza domiciliare sociale e/o integrata da quella sanitaria in favore della popolazione anziana. Il 50% di tale dotazione è destinato ai Comuni capoluoghi di provincia.

          3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri di riparto dei fondi di cui al precedente comma.