Legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9
<<Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e
bilancio
pluriennale 1993-1995>>
(Pubblicata
nel B.U.R. n. 87 Suppl. del 19/06/93)
Art.14
(Servizi
Sociali)
1. Il fondo regionale per le spese socio-assistenziali è ripartito tra i
Comuni con deliberazione di Giunta regionale sulla base dei criteri indicati al
secondo e terzo comma dell'art. 11 della L.R. 17/4/90, n. 11.
2. E' istituito il capitolo 0784015 con la dotazione di lire
10.000.000.000 da destinare alla realizzazione di un programma di interventi di
assistenza domiciliare sociale e/o integrata da quella sanitaria in favore della
popolazione anziana. Il 50% di tale dotazione è destinato ai Comuni capoluoghi
di provincia.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
determina i criteri di riparto dei fondi di cui al precedente comma.