REGOLAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO DELLA REGIONE PUGLIA


Art. 1 - Istituzione


E' istituito ai sensi dell'art. IS della legge 11 agosto 1991, n°266 e del D. M. 08 ottobre 1997, il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Puglia.
Il Comitato ha sede in Bari, presso gli Uffici dell'Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Puglia. Esso può riunirsi anche presso altre istituzioni della Regione Puglia.


Art. 2 - Finalità


Il Comitato persegue le finalità indicate dal D. M. 08 ottobre 1997 e dalle norme regionali emanate in materia, nell'esclusivo intento di sostenere e valorizzare il volontariato e di promuoverne le espressioni più adeguate alle esigenze del territorio regionale. In particolare il Comitato:


a) riceve le istanze per l'istituzione dei Centri di servizio ed istituisce i Centri di servizio;
b) istituisce l'elenco regionale dei Centri di servizio denominato "Elenco regionale dei Centri di servizio di cui al D. M. 08 ottobre 1997°" e lo pubblicizza; provvede altresì a pubblicizzare l'attività svolta da ciascun Centro ed i singoli regolamenti che li disciplinano;
c) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei Centri di servizio;
d) amministra, per il biennio di competenza, le somme scritturate nel fondo speciale regionale denominato "Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991" e provvede alla ripartizione tra i Centri di servizio istituiti presso la regione;
e) riceve i rendiconti preventivi e consuntivi dei Centri di servizio, verificandone
la regolarità, nonché la conformità ai rispettivi regolamenti. .


Per tutto quanto non espressamente regolamentato da norme nazionali o regionali, il Comitato gode della più ampia autonomia decisionale.


Art_ 3 - Ordinamento


Il Comitato è composto di 15 membri, nominati con mandato biennale ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del D. M. 08 ottobre 1997. h mandato decorre dalla data di insediamento del Comitato o di sua ricostituzione ad opera degli Enti di cui all'art.2, comma 2, del D. M. 08 ottobre 1997.

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Nomina un segretario, al quale possono essere demandate le funzioni di tesoriere, anche al di fuori dei propri componenti, e ne determina i compiti.

In caso di vacanza di un componente il Comitato, il Presidente provvede a chiedere al soggetto competente alla nomina la tempestiva sostituzione. Il componente così nominato resta in carica quanto avrebbe dovuto rimanervi il predecessore.

Tutte le cariche sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate per la partecipazione alle riunioni.

Il Comitato farà fronte alle spese relative ai rimborsi, nonché alle spese strettamente necessarie per il buon funzionamento del Comitato ed a quelle connesse alle proprie finalità istituzionali, facendo ricorso alle somme confluite nel fondo speciale regionale. Le spese sostenute verranno imputate alla contabilità dei singoli Centri di servizio, sulla base di una attribuzione proporzionale alla ripartizione annuale tra i singoli Centri delle somme scritturate nel fondo speciale regionale. I giustificativi delle spese sostenute dal Comitato sono trattenuti presso la Segreteria del Comitato e resi disponibili per le eventuali verifiche degli organi dí controllo del Centro di servizio cui viene imputata la spesa.

A tali fini é necessario che i Centri di servizio prevedano e vincolino un importo non superiore al 10% delle entrate derivanti dai trasferimenti dal fondo regionale. Sulle somme vincolate e non utilizzate rimane il diritto per ciascun Centro di servizio di riacquistare la disponibilità della quota residuante di propria pertinenza.
Detti importi verranno trasferiti in un apposito conto aperto presso una banca scelta dal Comitato.

Alla relativa movimentazione provvederà il Comitato nella propria autonomia e sotto la propria responsabilità. Gli interessi bancari eventualmente maturati verranno irnputatì alle spese di funzionamento del Comitato per l'esercizio successivo ovvero, alternativamente, gli interessi bancari eventualmente maturati andranno a decurtazione delle somme da accantonare e da trasferire per le spese di funzionamento del Comitato da parte dei singoli Centri di servizio. E' vietato il ricorso al credito bancario per la copertura di eventuali esigenze di cassa.


Art. 4 - Funzioni di Presidente


Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di cui assicura l'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Inoltre:

- convoca e presiede il Comitato determinando l'ordine del giorno delle riunioni; - sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con altre istituzioni pubbliche e private e con le organizzazioni e strutture del volontariato;
- cura i rapporti tra Comitato ed organi gestori dei Centri di servizio istituiti ai sensi dell'art.3 del D. M. 08 ottobre 1997;
- assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Comitato quando l'urgenza sia tale da non permetterne la tempestiva convocazione, informandone il Comitato stesso alla prima riunione per la ratifica.


Il Presidente può delegare precise funzioni al Vice Presidente ed avvalersi per talune procedure della collaborazione di altri componenti del Comitato. In particolare, per quanto riguarda lo sviluppo di ìniziative di collegamento con il volontariato, il Presidente si avvarrà della collaborazione dei rappresentanti del volontariato stesso in seno al Comitato.


Art.5 - Funzioni di Vice Presidente


Il Vice Presidente coadiuva il :Presidente e ne esercita tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.


Art. 6 - Funzioni di Segretario


Il Segretario, oltre ai compiti assegnati dal Comitato, provvede alla redazione ed alla tenuta dei verbali delle riunioni del Comitato e può svolgere anche le funzioni di tesoriere. Assiste, inoltre, il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Nell'attività amministrativa e di esecuzione delle deliberazioni del Comitato, il Segretario si avvale di personale e strumenti messi a disposizione dalla Regione Puglia.

Art. 7 - Deliberazioni del Comitato


Il Comitato ò convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi le necessità, ovvero quando ne facciano motivata richiesta almeno quattro componenti del Comitato stesso o l'organo gestore di uno degli istituiti Centri di servizio.

La convocazione del Comitato avviene tramite comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire con mezzo telegrafico o tramite telefax almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.
Per la nomina del Presidente e la prima approvazione del regolamento interno, il Comitato delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Per l'approvazione di ogni altro provvedimento, il Comitato delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, il Comitato delibera validamente con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Al componente che non partecipi a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sarà contestata l'assenza e, ove la giustificazione non venga ritenuta valida, il Comitato ne dichiarerà la decadenza e provvederà alla surrogazione, ai sensi del 3° comma del precedente art.3.

Il Comitato può convocare periodicamente i rappresentanti che ha designato negli organi deliberativi e negli organi di controllo dei centri di servizio, nonché rappresentanti degli organi gestori degli stessi, per affrontare problematiche particolari o sostenere momenti formativi o informativi.

Il Comitato può istituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti ed organizzare occasioni di studio volte alla conoscenza delle problematiche che attengono alle proprie competenze.

Nello svolgimento della propria attività, il Comitato adotta il criterio della trasparenza amministrativa, anche nel rispetto della normativa vigente e della pubblicizzazione delle decisioni assunte.


Art.8 - Criteri per l'istituzione ed il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato


Il Comitato determina i criteri per l'istituzione dei Centri, di Servizio per il volontariato e per la ripartizione delle somme di cui al Fondo speciale ex lege n° 266!1991 e ne pubblicizza i contenuti.

Nella definizione dei suddetti criteri il Comitato stabilisce, in particolare:

- il numero dei Centri di servizio, nonché la competenza territoriale di ciascuno di essi;
- i termini, le modalità e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande per l’istituzione dei Centri di servizio;
- i criteri e le priorità da adottare per le valutazioni delle istanze;
- le procedure e le forme per l'istituzione e la revoca dei Centri di servizio;
- i criteri per il riparto annuale tra i Centri di servizio delle somme scritturate nel fondo speciale regionale;
- le modalità per la rendicontazione da parte dei Centri di servizio, nonché le forme ed i criteri per i controlli e le verifiche.

                        

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