REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA SANITA' E AI SERVIZI SOCIALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI
ATTO DIRIGENZIALE 

n. 0085 di repertorio
del 20 aprile 2001


codice CIFRA 082/DIR/2001/00086
OGGETTO : Legge regionale 4 maggio 1999, n.17, art.13 - Deliberazione della Giunta Regionale 1 settembre 1999, n.1222 - Approvazione dei progetti dei Comuni per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 -art.39, co.2, lettere l bis) ed l ter) di sostegno delle persone con handicap grave. - Approvazione graduatoria anno 2000.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Il giorno 20.4.2001, in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D. Lgs.3 febbraio 1993, n.29 -art. 3, 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n.3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.3698 del 31 luglio 1998 di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali previsto dalla l.r. n.18/74 e successive modifiche ed integrazioni;
- richiamate le disposizioni di cui all'atto dirigenziale n.002 del 20.8.1998 e successive integrazioni;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo concernente l'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento presentati per l'anno 2000 dai Comuni ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 1 settembre 1999 n.1222;
- valutata e condivisa la proposta del Dirigente dell'Ufficio Minori, responsabile del procedimento amministrativo a livello centrale, di approvare la predetta graduatoria formulata in conformità ai criteri e alle modalità di accesso ai contributi approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 1 settembre 1999, n.1222;
- visto l'art.13 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17 che dispone:
a) "i finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap.784030 sono finalizzati al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall'art.39, comma 2, lettere l bis) ed l ter) della legge 5 febbraio 1992, n.104.
b) La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n.162";
- considerato che la Giunta regionale con la richiamata deliberazione 1222/99 ha, fra l'altro, stabilito i seguenti criteri e modalità di erogazione dei fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge 21 maggio 1998, n.162, per il sostegno alle persone con handicap grave;
1. "il 60% dei fondi statali, assegnati alla Regione ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge n.162 del 1998 per gli interventi introdotti dalla stessa legge all'art.1, comma 1, lettera c), è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi, a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario:
a) interventi a sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all'art.3 , comma 3, delle legge n.104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art.9 della legge n.104/92 e alla lettera f) dell'art.12, comma 1, delle legge regionale 18 marzo 1997, n.10;
b) interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati; il Comune dovrà assicurare la costante verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
c) rimborso parzialedi spese di assistenza documentate e sostenute dal portatore di handicap grave nell'ambito di programmi previamente concordati con il Comune;
2. il 40% dei fondi annuali statali è utilizzato per l'istituzione di servizi di accoglienza per periodi 
brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli art. 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, della legge n.104/92, e dell'art.12, commi 4 e 5 della legge regionale 18 marzo 1997, n.10, dando priorità alle proposte interessanti più comuni ed in relazione alla popolazione servita".
"I progetti comunali di cui al punto 1 sono approvati e finanziati in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del Dirigente del Settore Servizi Sociali, tenendo conto, nell'ambito del suddetto ordine di priorità degli interventi, del reddito familiare del soggetto destinatario dell'intervento.
A tal fine il reddito familiare SI calcola detraendo dall'ammontare lordo imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare, la somma di £.1.000.000 per ogni familiare a carico.
I progetti comunali per l'istituzione del servizio di cui al punto 2 sono approvati e finanziati, in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del Dirigente de Settore Servizi Sociali, tenendo conto del numero dei Comuni e della popolazione cui il servizio è destinato".
- preso atto che il presente provvedimento non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 3 dell'art.63 della legge regionale n.17/77 trattandosi di approvazione della graduatoria regionale dei progetti da finanziare con successive determinazioni,con onere sul cap.784030 del bilancio 2000 a discarico dell'impegno assunto con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali n.463 del 15 dicembre 2000; 
DETERMINA
1) di approvare la graduatoria regionale dei progetti dei Comuni per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 art.39, comma 2, lettere l bis) ed l ter) di sostegno delle persone con handicap grave formulata secondo l'ordine prioritario stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale 1 settembre 1999, n.1222 distinte per gli interventi di cui ai punti 1 e 2 della medesima deliberazione, di cui ai tabulati "A" e "B" allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di riservarsi di provvedere al finanziamento dei progetti con successivi atti;
3) di dare atto che i progetti ritenuti totalmente non ammissibili sono elencati a margine dei predetti allegati con l'indicazione della motivazione di esclusione;
4) di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 1 settembre 1999, n.1222, la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Minori;
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Il presente provvedimento, si compone di 20 pagine, compreso gli allegati, è immediatamente esecutivo, e non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 3 dell'art.63 della L.R. 17/77 e successive modifiche non derivante dal medesimo alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione;

DI CARLO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dagli stessi predisposto è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO (dr.ssa Anna Maria Palombella)
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO (dr. Domenico Balliana)

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