
Delib.DCR 18 MAGGIO 1993, N.205
MODALITÀ E CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE, LA CLASSIFICAZIONE E LA RICLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE OPERANTI IN MATERIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 49/1981.
Omissis
A - Strutture di nuovo esercizio
A 1 - Conformemente alla tipologia dei servizi previsti dalla L.R. n. 49/1981 e dal Reg. n. 1/1983, le strutture di nuovo esercizio (pubbliche e private) sono classificate in Centro polivalente, Comunità alloggio, Casa albergo, Casa di riposo e Casa protetta, in relazione alle finalità perseguite e ai servizi erogati.
A 2 - Su istanza diretta all'Assessorato regionale ai servizi sociali, si procederà alla classificazione delle strutture pubbliche ed all'autorizzazione e classificazione di quelle private solo se le predette, dal punto di vista funzionale, organizzativo e strutturale, risulteranno conformi agli standards fissati con il Reg. n. 1/1983.
A 3 - All'istanza di classificazione per le strutture pubbliche (in carta semplice) e di autorizzazione e classificazione per quelle private (in carta legale) deve essere allegata la seguente documentazione:
a) atto relativo alla natura giuridica dell'ente richiedente (copia dell'atto di costituzione, dello statuto, dichiarazione sostitutiva);
b) planimetria dei locali e degli eventuali spazi annessi, con l'indicazione della relativa destinazione, sottoscritta da un ingegnere o geometra;
c) pianta organica del personale;
d) indicazione del numero dei posti letto (solo per le strutture a carattere residenziale);
e) regolamento interno;
f) copia del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, nel caso in cui siano previste attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, elencate nel D.M. 16 febbraio 1982; la circostanza che non ricorrano le condizioni innanzi indicate deve essere adegua ente documentata;
g) certificato di abitabilità e di uso, rilasciato dal Sindaco del luogo ove ha sede la struttura;
h) certificato di collaudo dell'impianto elettrico, rilasciato a un professionista abilitato e specializzato nella specifica materia, attestante la conformità alla vigente normativa C.E.I.;
i) certificato dell'avvenuta denuncia dell'impianto di messa a terra, ai sensi del D.P.R. n. 547/1953;
l) certificato attestante la idoneità igienico-sanitaria degli ambienti e dei servizi in funzione della loro desti azione, rilasciato dall'Ufficio di igiene pubblica della competente U.S.L.;
m) copia della licenza di P.S. prescritta dall'art. 86 del T.U. delle leggi P.S.; tale documento non è richiesto per gli enti pubblici e per le congregazioni religiose;
n) dichiarazione attestante la tenuta del registro relativo alle persone ospitate (solo per le strutture a carattere residenziale);
o) certificazione antimafia prevista dalle vigenti leggi.
B - Strutture già operanti alla data di entrata in vigore della L.R. 31 agosto 1981, n. 49
B 1 - Per le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 49/1981, si procederà alla loro riclassificazione in Casa di riposo e Casa protetta considerato che soltanto questi tipi di servizi erano presenti sul territorio regionale prima dell'entrata in vigore della richiamata L.R. n. 49/1981.
B 2 - Le strutture, d'ufficio, saranno riclassificate in:
- servizi di tipo "A" quando, dal punto di vista strutturale, organizzativo e funzionale risulteranno adeguati agli standards fissati con Reg. n. 1/1983;
- servizi di tipo "B" quando, anche se non conformi gli standards regionali, saranno in possesso dei requisiti minimi di funzionalità che di seguito si indicano per la Casa di riposo e la Casa protetta:
Casa di riposo
- differenziazione degli spazi in ragione delle funzioni svolte;
- adeguato sistema di distribuzione dei pasti, nei casi in cui la sala pranzo non è a diretto contatto con il servizio cucina;
- impianto di ascensore, in caso di immobile a più piani oltre il primo;
- impianto centralizzato di riscaldamento e distribuzione di acqua calda, anche se con sistema non centralizzato;
- servizio igienico in numero di 1 ogni 3-5 posti letto e servizio igienico completo di vasca ogni 25-30 posti letto;
- individuazione di un responsabile coordinatore dei servizi;
- numero di personale sufficiente ad assicurare la pulizia degli ambienti e degli ospiti nell'arco della giornata;
- servizio infermieristico per almeno 1 (una) ora giornaliera ogni 10 anziani ospiti;
- campanelli di chiamata in corrispondenza della testata di ciascun letto e nei servizi igienici;
- corrimano di sostegno nei servizi igienici e lungo le rampe di scala;
- locale destinato ad ambulatorio fornito delle attrezzature necessarie;
- superficie dell'alloggio, sia da uno o più posti letto, tale da assicurare a ciascun ospite un minimo di mq. 6,50 (sei e cinquanta).
Casa protetta
Oltre a quanto stabilito per la Casa di riposo:
- impianto di ascensore qualora l'edificio ha più di un piano fuori terra;
- superficie dell'alloggio, sia da uno o più posti letto, tale da assicurare a ciascun ospite un minimo di mq. 7 (sette);
- servizio di riabilitazione e di ginnastica fisica di mantenimento;
- servizio di dietetica;
- predisposizione di tutti gli accorgimenti per fare fronte agli impedimenti dei non autosufficienti, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 384/1978 in materia di barriere architettoniche;
- servizio infermieristico assicurato durante l'arco dell'intera giornata.
B 3 - Per la riclassificazione delle strutture occorre presentare all'Assessorato regionale ai servizi sociali, la certificazione indicata nel precedente punto A 3, alle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o).
Con la medesima Delib.G.R. 17 luglio 1992, n. 4244 la Giunta regionale propone che il Consiglio dia atto della competenza della Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di cessazione o di sospensione delle attività delle strutture residenziali per anziani, nei casi di esercizio abusivo di attività e nei casi di inadempimento delle disposizioni assessorili, a seguito di accertata inidoneità all'esercizio, in considerazione anche della competenza della stessa Giunta regionale a riclassificare le strutture residenziali per anziani già esistenti e a concedere l'autorizzazione all'esercizio e gestione di quelle attivande.
Al termine, il relatore comunica il parere favorevole della IIIª Commissione consiliare permanente.
Il Consiglio regionale
Udita e fatta propria la relazione del Cons. Fusillo;
Vista la Delib.G.R. 17 luglio 92, n. 4244;
Preso atto del parere favorevole della III Commissione consiliare permanente;
A maggioranza di voti, con l'astensione dei Cons. Godelli e Occhiofino, espressi e accertati per alzata di mano;
Delibera
Di approvare così come approva, quanto in premessa descritto e che qui si intende integralmente riportato.
Il Presidente propone che la seguente deliberazione venga dichiarata soggetta a controllo di legittimità ex art.45 legge 10 febbraio 1953 n.62, rientrando la stessa tra gli atti previsti dall'art.1 del D. lgs. 13 febbraio 1993, n.40.
Il Consiglio approva all'unanimità.