N. 1871 del registro delle deliberazioni
OGGETTO : L.R. 4 maggio 1999, n. 17 - art. 13 - Deliberazione della Giunta Regionale 1 settembre 1999, n. 1222 Legge 5 febbraio 1992 , n.104 - art. 39, comma 2 lettere l bis) e l ter). Criteri e modalità di erogazione dei fondi statali di sostegno delle persone con handicap grave- Modifiche e integrazioni.
L'anno 2001- addì 11 del mese di dicembre in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:
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Raffaele |
FITTO |
Presidente |
Salvatore |
MAZZARACCHIO |
Ass.re |
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Giuseppe |
BRIENZA |
V. Presidente |
Rocco |
PALESE |
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Felice |
AMODIO |
Ass.re |
Roberto |
RUOCCO |
“ |
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Giovanni |
COPERTINO |
“ |
Michele |
SACCOMANNO |
“ |
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Pietro |
FRANZOSO |
“ |
Enrico |
SANTANIELLO |
“ |
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Pietro |
LOSPINUSO |
“ |
Luciano |
SARDELLI |
" |
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Nicola |
MARMO |
“
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Assiste il Dr. _______________________ segretario redigente.
L'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Minori, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del settore Servizi Sociali, riferisce quanto segue.
La legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
La suddetta norma ha stabilito, fra l’altro, che le risorse statali da ripartire tra le Regioni ai sensi dell’art. 42, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono destinate all’attuazione delle misure previste dall’art. 39, comma 2, lettere l bis) e l ter) della citata legge 104 del 1992.
La Giunta Regionale in virtù dell’art. 13 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17 “Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa”, con deliberazione 1 settembre 1999, n. 1222 ha fissato i seguenti criteri e modalità di erogazione delle predette risorse statali di sostegno delle persone con handicap grave:
1. il 60% dei fondi statali, assegnati alla Regione ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n. 162 del 1998 per gli interventi introdotti dalla stessa legge all’art. 1, comma 1, lettera c), è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario:
a) interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all’art. 3 ,comma 3, della legge n.104/92 e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliari e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’art. 9 della legge n. 104/92 e alla lettera f) dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10;
b) interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati; il Comune dovrà assicurare la costante verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
c) rimborso parziale di spese di assistenza documentate e sostenute dal portatore di handicap grave nell’ambito di programmi previamente concordati con il Comune;
2. il 40% dei fondi annuali statali è utilizzato per l’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i) e 10, comma 1, della legge n. 104/92 e dall’art. 12, commi 4 e 5 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10, dando priorità alle proposte interessanti più Comuni ed in relazione alla popolazione servita.
Il fondo non utilizzato per l’istituzione di tali servizi di accoglienza è destinato al finanziamento degli altri interventi di cui al punto 1.
I progetti comunali devono pervenire alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - entro il 30 settembre di ciascun anno.
Per gli interventi di cui al punto 1 i progetti devono contenere:
a) il programma degli interventi da realizzare;
b) il piano di spesa analitico distinto per ciascun intervento;
c) l’indicazione del concorso comunale alle spese per la realizzazione dell’iniziativa;
d) la certificazione sanitaria attestante la situazione di particolare gravità, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 1047/92, di ciascun soggetto destinatario dell’intervento;
e) relazione contenente la descrizione degli altri interventi in atto e delle condizioni socio economiche del destinatario dell’intervento, con indicazione dell’ammontare complessivo del reddito familiare.
Per l’istituzione dei servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza di cui al punto 2 i progetti devono contenere:
f) descrizione del servizio da realizzare;
g) utenza interessata;
h) il numero dei comuni interessati e la relativa popolazione;
i) piano analitico della spesa;
j) concorso alla spesa da parte del comune o dei comuni interessati per l’istituzione del servizio.
I progetti comunali di cui al punto 1 sono approvati e finanziati in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del Dirigente del Settore Servizi Sociali, tenendo conto, nell’ambito del suddetto ordine di priorità degli interventi, del reddito familiare del soggetto destinatario dell’intervento.
A tal fine il reddito familiare è calcolato detraendo dall’ammontare lordo imponibile di tutti componenti il nucleo familiare, la somma di £. 1.000.000 per ogni familiare a carico.
I progetti comunali per l’istituzione dei servizi di cui al punto 2 sono approvati e finanziati, in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del Dirigente del Settore Servizi Sociali, tenendo conto del numero dei Comuni e della popolazione cui il servizio è destinato.
Entro 18 mesi dalla data di emanazione dei relativi mandati di pagamento i Comuni interessati dovranno relazionare all’Assessorato Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali sulla spesa sostenuta, sulla realizzazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti.
In esecuzione della richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 1222/99, con atti del Dirigente del Settore Servizi Sociali n. 201 del 23/5/2000 e n. 85 del 20/4/2001 sono stati rispettivamente approvati e finanziati i progetti comunali per l’esercizio 1999 e approvata la graduatoria di quelli relativi all’esercizio 2000.
Tenuto conto dell’esperienza maturata si ritiene di dover proporre le seguenti modifiche e integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 1/9/1999:
A) ripartire su base provinciale le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n. 162/1998, in ragione del numero dei portatori di handicap grave residenti nei Comuni, accertati dalle A.U.S.L. competenti per territorio ovvero, in mancanza, in ragione della popolazione residente;
B) prevedere graduatorie provinciali annuali dei progetti ammissibili al finanziamento;
C) stabilire che, tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all’art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di attuazione che destinano specifici finanziamenti agli interventi per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all’assistenza di soggetti con handicap grave privi di familiari, l’intero fondo statale di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 162 del 1998 venga utilizzato per finanziare progetti che i comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario:
1) interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all’art. 3 ,comma 3, della legge n.104/92 e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliari e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’art. 9 della legge n. 104/92 e alla lettera f) dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10;
2) interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati;
3) rimborso parziale di spese di assistenza documentate e sostenute dal portatore di handicap grave nell'ambito di programmi previamente concordati con il Comune;
D) ribadire che il Comune dovrà assicurare vigilanza e costante controllo sulle prestazioni erogate e sulla loro efficacia;
E) prevedere che le risorse eventualmente residuali in ciascun ambito provinciale possano essere utilizzate per finanziare uno o più progetti di altra provincia nel rispetto dei criteri di formulazione delle graduatorie. Le risorse annuali comunque non utilizzate, compresi i finanziamenti restituiti dai Comuni, sono riassegnate al capitolo di competenza;
F) I progetti comunali, redatti in duplice copia, debbono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno con istanza a mezzo raccomandata a.r. indirizzata :
*per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Viale dei Caduti di tutte le guerre, n. 15 - 70126 Bari
*per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n. 18 - 72100 Brindisi
*per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Foggia - via Isonzo n. 7 - 71100 Foggia
*per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Lecce - viale Aldo Moro - 73100 Lecce
*per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Taranto - corso Umberto n. 55 74100 Taranto
Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro e non oltre il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Per il corrente esercizio 2001, i Comuni che hanno presentato i progetti nel termine del 30 settembre potranno adeguare i medesimi ai nuovi criteri entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Pertanto si propone di approvare le suddette modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta Regionale 1 settembre 1999 n. 1222.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modifiche ed integrazione.
Il presente provvedimento, finalizzato all’emanazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione di fondi statali con vincolo di destinazione, non prevede impegno di spesa, non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera f) della L.R. 7/97 e dell’art. 13 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, sottoscritta dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Settore;
A voti unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
- di approvare le modifiche e integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1222/99 di cui in premessa;
- di approvare, conseguentemente, i criteri e le modalità di erogazione dei fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 162, per il sostegno alle persone con handicap grave, così come di seguito riformulati:
A - Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 162/1998 sono ripartite su base provinciale in ragione del numero dei portatori di handicap grave residenti nei Comuni, accertati dalle Aziende USL competenti per territorio, ovvero, in mancanza, in ragione della popolazione residente;
B - I progetti ammissibili al finanziamento sono classificati secondo graduatorie provinciali annuali tenendo conto, nell'ambito dell'ordine di priorità degli interventi di cui al successivo punto C, del reddito familiare del soggetto destinatario dell'intervento e del concorso comunale alle spese di realizzazione dell'iniziativa. A tal fine il reddito familiare è calcolato detraendo dall'ammontare lordo imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare, la somma di £. 1.000.000 per ogni familiare a carico;
C - Tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, -n. 388 e del relativo regolamento di attuazione che destinano specifici finanziamenti agli interventi per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di familiari, l'intero fondo di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 162 del 1998 è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario:
1) interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 104/92 e all'art. 12, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10;
2) Interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati;
3) Rimborso parziale di spese di assistenza documentate e sostenute dal pertatore handicap grave nell'ambito di programmi previamente concordati con il Comune;
D) Il Comune titolare del progetto finanziato assicura costante vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate e sulla loro efficacia;
E) I progetti comunali, redatti in duplice copia, devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a:
*per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali -Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70126 - Bari.
*per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n. 18 - 72100 - Brindisi.
*per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Foggia - Via Isonzo n. 7 - 71100 - Foggia.
*per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Lecce - Viale Aldo Moro - 73100 - Lecce.
*per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Taranto - Corso umberto n. 55 - 74100 - Taranto.
Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro e non oltre il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Per il corrente esercizio 2001, i Comuni che hanno presentato i progetti nel termine del 30 settembre, potranno adeguare i medesimi ai nuovi criteri entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I progetti, approvati con deliberazione della Giunta municipale, devono contenere:
a) -il programma degli interventi da realizzare;
b) -il piano di spesa analitico distinto per ciascun intervento;
c) -l'indicazione del concorso comunale alle spese per la realizzazione delle iniziative;
d) - la certificazione sanitaria attestante la situazione di particolare gravità, di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92, di ciascun soggetto destinatario dell'intervento;
e) - relazione contenente la descrizione degli altri interventi socio-assistenziali in atto e delle condizioni socio economiche del destinatario dell'intervento, con indicazione dell' ammontare complessivo del reddito familiare.
La ripartizione delle risorse, le graduatorie provinciali annuali ed i progetti comunali sono approvati e finanziati dalla Regione, in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali.
Le risorse eventualmente residuali in ciascun ambito provinciale possono essere utilizzate per finanziare uno o più progetti di altra Provincia nel rispetto dei criteri di cui al punto B.
E' fatto obbligo ai Comuni assegnatari dei finanziamenti regionali di assicurare costante vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate e di presentare, entro i termini stabiliti dall'art. 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il rendiconto di spesa all'Assessorato regionale alla Ragioneria. Entro gli stessi termini i Comuni dovranno relazionare all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali sui risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
- di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della legge -regionale 12 aprile 1994, n. 13, la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di disporre, ai -sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i) della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13,-la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia degli atti dirigenziali di ripartizione delle risorse, di approvazione delle graduatorie provinciali annuali e di finanziamento dei progetti;
- di dichiarare la presente deliberazione -non soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
| IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA | IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA |
I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO MINORI (dr. Domenico Balliana)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI (dr. Carlo Di Carlo)
L'ASSESSORE PROPONENTE (Salvatore Mazzaracchio)