LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, N. 13
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| "Individuazione
degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei
servizi socio-assistenziali". |
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IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: TITOLO I AMBITI E GESTIONE ART. 1 (AMBITI TERRITORIALI) 1. Al fine della realizzazione dei servizi e della gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, gli ambiti territoriali previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari della Puglia come determinati in attuazione dell'articolo 3 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. ART. 2 (GESTIONE ASSOCIATA) 1. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è esercitata dai comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario. 2. I comuni di minore dimensione demografici, definiti ai sensi dell'articolo 3, appartenenti allo stesso ambito distrettuale determinano la forma di gestione attribuendo l'esercizio delle funzioni socio-assistnziali a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 avente sede legale nel territorio circoscrizionale o, in mancanza, a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. I comuni non rientranti nella previsione dell'articolo 3 determinano autonomamente le forme di gestione tenendo conto prioritariamente delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.lgs 267/2000 aventi sede legale nel territorio di competenza. ART. 3 (COMUNI DI MINORE DIMENSIONE DEMOGRAFICA) 1. Il piano regionale, previsto dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 2000, determina i livelli ottimali di esercizio delle funzioni socio-assistenziali, definisce i comuni di minore dimensione demografica tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentita la Conferenza Regione-enti locali, la Giunta regionale individua, ai sensi del comma 2 dell'articolo 33 del d.lgs. 267/2000, per gli ambiti distrettuali inadempienti la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento. 3. Il regolamento di cui al comma 2 resta in vigore sino all'approvazione delle forme di gestione da parte dei comuni. ART.4 (INCENTIVAZIONE DELLE FORME ASSOCIATE) 1. Il Piano regionale socio-assistenziale determina le risorse aggiuntive da destinare, quali contributi per la gestione associata, ai comuni con minore dimensione demografica e individua le forme d'incentivazione per la gestione associata da parte degli altri comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, lettera b), della legge n. 328 del 2000. TITOLO II DISCIPLINA FUNZIONI AMMINISTRATIVE ART. 5 (CONFERIMENTO PATRIMONIO E PERSONALE) 1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare della struttura assistenziale sita in Gallipoli, riveniente dall'ex Ente "Gioventù italiana" e attribuita alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, è conferito in via definitiva al Comune di Gallipoli per l'esercizio delle attività assistenziali. 2. Al personale regionale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la struttura assistenziale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22. ART. 6 (NORMA DI RACCORDO) 1. Sino all'emanazione della legge regionale di riordino dei servizi sociali o di riforma delle norme settoriali, gli enti locali esercitano le competenze in base alla vigente normativa intendendosi sostituiti gli organi regionali dagli organi comunali e provinciali. 2. La Giunta regionale regolamenta l'attività di verifica per il controllo dell'efficacia ed efficienza dei servizi sul territorio, disciplinando termini e modalità di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti. 3. Le strutture che esercitano le attività socio-assistenziali sono obbligate a indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi di iscrizione nei registri regionali cui sono tenute a essere iscritte e in particolare: a) albo delle strutture regionali per anziani di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49; b) albo delle strutture per minori previsto dal regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1; c) registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11; d) registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le strutture che non osservano la prescrizione del presente comma sono soggette alla sospensione e, in caso di reiterata inosservanza, alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assistenziale secondo la disciplina fissata dal regolamento di cui al comma 2. 4. Competono alle province gli interventi in materia di assistenza scolastica e di istruzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. ART. 7 (UTILIZZO RISORSE E CRITERI DI FINANZIAMENTO) 1. Per la gestione delle strutture conferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, la Regione assegna ai comuni le necessarie risorse finanziarie, garantendo gli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa del bilancio autonomo regionale 2002, area d'intervento dei servizi alla persona - unità previsionale di base 9.2 - Servizi sociali. 2. Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito annualmente nel bilancio regionale, è ripartito tra i comuni secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17. 3. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla regione, fatte salve le specifiche finalizzazioni, confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal piano regionale socio-assistenziale. 4. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della riforma prevista dalla legge n. 328 del 2000, ivi comprese le attività di informazione, é posta a disposizione del settore servizi sociali della Regione una quota non superiore al due per cento delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per le politiche sociali per essere utilizzate secondo le direttive della Giunta regionale. 5. Il Settore servizi sociali, per gli adempimenti connessi all'attuazione della riforma e per la predisposizione del piano regionale socio-assistenziale, può avvalersi di enti di ricerca pubblici e privati particolarmente qualificati in materia di politiche sociali in conformità delle direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale. 6. I comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui al comma 4 una percentuale non superiore all'uno per cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 2 e 3. 7. Per le competenze già eserciate dalle province le medesime provvedono, con le modalità definite nell'ambito della Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 22 del 2000, a trasferire ai comuni le risorse finanziarie impegnate nei rispettivi bilanci con riferimento all'ultimo esercizio finanziario precedente al trasferimento delle competenze. ART. 8 1. I contributi di spesa corrente concessi ai comuni per la realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare anche integrata, di telesoccorso e telecontrollo e di intervento di prevenzione della devianza minorile, sino all'esercizio finanziario di competenza 1998 restano attribuiti ai medesimi comuni a condizione che i progetti risultino attivati non oltre la data del 30 novembre 2002. 2. I comuni, entro e non oltre la predetta data, sono tenuti a trasmettere al Settore servizi sociali della Regione Puglia copia conforme della deliberazione della Giunta municipale di avvenuta attivazione dei progetti contenenti specifico riferimento al provvedimento regionale di finanziamento. 3. In caso di inadempimento di quanto prescritto dal comma 2, i comuni devono restituire le quote di contributi non utilizzati nei termini del provvedimento di concessione. 4. Restano salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28. 5. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 é differito al 31 dicembre 2002. 6. Restano salve le restituzioni dei contributi di cui al comma 1 già incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 9 (NORMA FINANZIARIA) 1. Per l'anno 2002, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'area di intervento dei sevizi alla persona - unità previsionale di base 9.2 - servizi sociali ai capitoli 781030 "Contributi regionali per interventi in favore dei minori (l.r. 11 febbraio 1999, n. 10)", 781035 "Spese e/o trasferimenti ai comuni per il funzionamento delle case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni, Centro educativo ex G.I. di Gallipoli (l. 649/78, legge 18 novembre 1975, n.764 e l.r. 30 dicembre 1994, n.37)", 781075 "Trasferimenti alle aziende USL per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto (l.r. 25 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni)", 782010 "Spese di gestione della casa di riposo dei profughi di Bari (l.r. 4 maggio 1979, n.28)", 783035 "Trasferimento alle USL per assistenza economica ai pazienti psichiatrici (l.r. 7 settembre 1987, n.26)", 784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali (art. 11 l.r. 17 aprile 1990, n. 11)", 784018 "Contributi alle IPAB (l.r. 28 novembre 1983, n.20)", 784020 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi (l.r. 11 gennaio 1994, n.2)" previo adeguamento delle declaratorie alle disposizioni della presente legge e con le quote del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, attribuite alla Regione e con le risorse di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2000. 2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 12 luglio 2002 RAFFAELE FITTO NOTE Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione InformazioneStudi e Ricerche- in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n.726/93, al solo finedi facilitarela lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale. Note all'art. 1 La legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000 n. 265, S.O. Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3 lett. a). Art. 8 Funzioni delle regioni 3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge. Il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. Si riporta il testo dell'art. 3 quater Art. 3 quater Il distretto 1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unità sanitaria locale. Il distretto è individuato, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente, disponga diversamente. 2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 3-quinquies, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della unità sanitaria locale. 3. Il Programma delle attività territoriali, basato sul principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative: a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies; b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente a carico dell'unità sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza; c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di distretto dal direttore di distretto ed é approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale. 4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella dell'unità sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione. Note all'art. 2 Il D.lgs 4 maggio 2001, n. 207 recante "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000 n. 328" è pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2001, n. 126. Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. Si riporta l'art. 114 Art. 114 Aziende speciali ed istituzioni 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti. 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio. Nota all'art. 3 Si riporta l'art. 33, comma 2 del D.Lgs 267/2000. Art. 33 Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni 2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. Nota all'art. 4 Si riporta l'art. 20, comma 5, lett. b) della legge 328/2000 Art. 20 Fondo nazionale per le politiche sociali 5. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi/ a) omissis b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a); Nota all'art. 5 La L. 18 novembre 1975 n. 764 recante "Soppressione dell'Ente Gioventù Italiana" è pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1976 n. 13. La legge regionale 30 novembre 2000 n. 22 recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali" è pubblicata sul BUR n. 147 del 13/12/2000. Note all'art. 6 La legge regionale 31 agosto 1981 n. 49 recante "Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane" è pubblicata sul BUR n. 79 suppl. del 7/9/1981. Il Regolamento 23 giugno 1993, n. 1 recante "Modifiche e integrazioni al regolamento 6/6/1990 n. 1 "Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori: determinazione degli standards relativi" è pubblicato nel BUR n. 103 del 27/7/1993. La legge regionale 16 marzo 1994 n. 11 recante "Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato" è pubblicata nel BUR n. 53 Suppl. del 30/3/1994. La L. 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2000 n. 300. Il D.L. 18 gennaio 1993 n. 9 recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993 n. 14. E' stato convertito in legge con modicazioni dall'art. 1, comma 2, L. 18 marzo 1993 n. 67 pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 1993, n. 66. Note all'art. 7 La legge regionale 6 maggio 1998 n. 14 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilanio pluriennale 1998-2000" è pubblicata nel BUR n. 46 suppl. del 15/5/1998. Si riporta l'art. 28 così come integrato dalla l.r. 9/2000 art. 29, comma 2. Art. 28 (Conferimento patrimonio ONPI) 1. In attuazione delle disposizioni della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive modificazioni, con decorrenza 1° giugno 1998 sono conferiti ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ONPI e le relative competenze assistenziali. Il conferimento del Patrimonio immobiliare e mobiliare ha luogo nello stesso stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si trovano. La Legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 recante "Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001)" è pubblicato nel BUR n. 47 suppl. del 7/5/1999. Si riporta l'art. 15 Art. 15 (Fondo socio-assistenziale) 1. Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali di cui al cap. 784010 detratte le quote di cui ai successivi commi, è ripartito ai Comuni sulla base dei seguenti parametri: a) 3/10 in parti uguali tra tutti i Comuni; b) 4/10 in base alla popolazione residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1990 n. 29; c) 1/10 in base alla disoccupazione; d) 1/10 in base alla disoccupazione ultrasessantenne; e) 1/10 in base alla disoccupazione infradiciottenne. 2. Una quota del fondo di cui al comma 1 è riservata alle provvidenze integrative a favore degli hanseniani e delle loro famiglie ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11. 3. Gli stanziamenti di cui al comma 1, assegnati quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni, nell'ambito della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative socio-assistenziali di competenza. 4. Una quota non inferiore al 20 per cento dell'assegnazione attribuita al singolo Comune è vincolata per assicurare i servizi socio-assistenziali a favore dei portatori di handicap con patologie stabilizzate presso le strutture di riabilitazione. La legge regionale 30 novembre 2000 n. 22 recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali" è pubblicata sul BUR n. 147 del 13/12/2000. Si riporta l'art. 6. Art. 6 (Conferenza permanente Regione-Autonomie locali) 1. E' istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali. 2. La Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali: a) esprime parere obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative a carattere generale relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali; b) su espressa richiesta della competente Commissione consiliare, esprime pareri sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi riflessi sul sistema delle Autonomie locali. 3. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica. 4. I pareri richiesti alla Conferenza devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria di cui al comma 3, entro cinque giorni dalla loro formulazione. 5. I pareri sugli atti legislativi di competenza del Consiglio regionale possono essere richiesti alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali dalla Giunta regionale solo prima della loro trasmissione al Consiglio. Successivamente i pareri possono essere richiesti dal Consiglio regionale e dati allo stesso. Note all'art. 8 La Legge regionale 24 luglio 2001, n. 18 recante "Disciplina del commercio su aree pubbliche" è pubblicata nel BUR Puglia del 25 luglio 2001 n. 111. La Legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999" è pubblicata nel BUR n. 67 suppl. del 6/6/1997. Si riporta l'art. 36 comma 4. Art. 36 (Fondo regionale per le spese socio-assistenziali) 4. I contributi concessi ai Comuni negli esercizi precedenti ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 31 agosto 1981, non utilizzati o utilizzati difformemente dalle finalità per cui erano stati assegnati, restano attribuiti agli stessi Comuni a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le predette Amministrazioni provvedono ad attestare l'utilizzazione dei finanziamenti per le finalità di cui al precedente articolo. |