
Legge Regionale 5 settembre 1996, n.19
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 15.
ARTICOLO 1
1. Il comma 2 dell' art. 1 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 15, e' cosi' sostituito:
2. La Consulta regionale per l' assistenza agli anziani ha sede presso l' Assessorato ai servizi sociali ed e' presieduta
dal Presidente della Giunta regionale o, su delega di questi, dall' Assessore ai servizi sociali. La Consulta
e' composta, oltre che dall' Assessore regionale ai servizi sociali e sanita', da:
a) due rappresentanti di ciascuna delle Confederazioni sindacali nazionali dei pensionati presenti sul territorio
regionale, designati dalle medesime;
b) due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
c) due esperti nel settore designati uno dall' Universita' degli studi di Bari e uno da quella di Lecce;
d) un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dell' Associazione nazionale dei Comuni d' Italia;
e) un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dell' Unione province italiane.
Data a Bari, addi' 5 settembre 1996