REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA SANITA' E AI SERVIZI SOCIALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI

 

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA SANITA' E AI SERVIZI SOCIALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI
ATTO DIRIGENZIALE
n. 268 di repertorio 

del 10 ottobre 2003
codice CIFRA 082/DIR/2003 
OGGETTO : Atto dirigenziale n. 332 dell'11 ottobre 2002 "Legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 art. 13 - Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871 come rettificata con DGR n. 657 del 28/05/2002 - Approvazione dei progetti dei Comuni per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 39, co. 2, lett. l bis) ed l ter) di sostegno delle persone con handicap grave. Approvazione graduatoria anno 2001. Provincia di Lecce" . Modifica. 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Il giorno 10 ottobre 2003, in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 , -art. 4, 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n.3261;

- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 28.1.2003, di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali di cui alla deliberazione n. 10 del 28.1.2003;
- richiamate le disposizioni di cui all'atto dirigenziale n. 064 del 03.03.2003 in materia di attribuzione dei procedimenti amministrativi; 
- visto l'esito del riesame del procedimento amministrativo concernente la graduatoria approvata con atto dirigenziale n. 332 dell'11 ottobre 2002, attivato in applicazione del principio di autotutela previa valutazione della richiesta del Comune di Carmiano prot. n. 3852 s.d. pervenuto il 28/03/2003 e in base al quale è emerso che il progetto 2001 del medesimo, in veste di Comune capofila nei confronti di Arnesano, Monteroni e Novoli è parzialmente ammissibile nella graduatoria ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1871/2001in quanto:
1) sono ammissibili a finanziamento:
Comune di Carmiano:
- n. 11 interventi a favore di portatori di handicap grave rientranti nella tipologia definita alla lettera C, punto 2 della deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871;
2) non sono ammissibili a finanziamento:
a) Comune di Carmiano:
- un intervento ex lett. C punto 1 delib. G.R. n. 1871/2001 per mancanza del requisito prescritto dal medesimo punto 1 (interventi in atto da parte del Comune);
- un intervento ex lett. C punto 3 delib. G.R. 1871/2001 per mancanza del requisito prescritto dal medesimo punto 3 (programma individuale previamente concordato con il Comune) e lett. B (piano analitico della spesa).
b) Comune di Arnesano:
- un intervento ex lett. C punto 1 delib. G.R. 1871/2001 per mancanza del requisito prescritto dal medesimo punto 1(interventi in atto da parte del Comune);
- un intervento ex lett. C punto 3 delib. G.R. 1871/2001 per mancanza del requisito prescritto dal medesimo punto 3 (programma previamente concordato con il Comune);
c) Comune di Monteroni 
- il provvedimento comunale di adesione al protocollo d'intesa con i Comuni di Carmiano (capofila) Arnesano e Novoli (deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5/CP/Gc del 29/05/2002) risulta assunto fuori termine rispetto alla deliberazione n. 1871/01;
e) Comune di Novoli
- manca il provvedimento comunale di adesione al protocollo d'intesa anno 2001 con i Comuni di Carmiano, Arnesano e Monteroni (agli atti vi è quello del 2000 che individua Novoli come Comune capofila) ed inoltre, nell'esame di merito, dei 7 interventi ex lett. C punto 1, 6 sono inammissibili per mancanza dei prescritti interventi comunali in atto ed uno non è corredato dalla idonea certificazione sanitaria (lett. d), mentre dei 4 interventi ex lett. C punto 2, tre sono incompatibili con le finalità/iniziative della deliberazione n. 1871/01 ed uno è privo di idonea certificazione sanitaria.
- valutata e condivisa la proposta del Dirigente dell'Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona responsabile del procedimento amministrativo a livello centrale di approvare la modifica della graduatoria in conformità ai criteri e alle modalità di accesso a contributi approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n. 1871 come rettificato con D.G.R. n. 657 del 28/05/2002;
- richiamato l'art. 13 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 che dispone:
a) "i finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap. 784030 sono finalizzati al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall'art. 39, comma 2, lettere l bis) ed l ter) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
b) La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 162";
- considerato che la Giunta regionale con la richiamata deliberazione 1871/01 ha, fra l'altro, stabilito i seguenti criteri e modalità di erogazione dei fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 21 maggio 1998, n. 162, per il sostegno alle persone con handicap grave:
"A - Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 162/1998 sono ripartite su base provinciale in ragione del numero dei portatori di handicap grave residenti nei Comuni, accertati dalle Aziende USL competenti per territorio, ovvero, in mancanza, in ragione della popolazione residente;
B - I progetti ammissibili al finanziamento sono classificati secondo graduatorie provinciali annuali tenendo conto, nell'ambito dell'ordine di priorità degli interventi di cui al successivo punto C, del reddito familiare del soggetto destinatario dell'intervento e del concorso comunale alle spese di realizzazione dell'iniziativa. A tal fine il reddito familiare è calcolato detraendo dall'ammontare lordo imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare, la somma di £. 1.000.000 per ogni familiare a carico - per le famiglie con due o più portatori di handicap grave il reddito è calcolato al 50%;
C - Tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di attuazione che destinano specifici finanziamenti agli interventi per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di familiari, l'intero fondo di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 162 del 1998 è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario:
1) interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all'art.3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 104/92 e all'art. 12, comma 2, lett. f, della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10;
2) Interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati; 
3) Rimborso parziale di spese di assistenza documentate e sostenute dal portatore handicap grave nell'ambito di programmi previamente concordati con il Comune. 
Il Comune titolare del progetto finanziato assicura costante vigilanza e controllo delle prestazioni erogate e sulla loro efficacia;"
"I progetti, approvati con deliberazione della Giunta municipale, devono contenere:
a) il programma degli interventi da realizzare;
b) il piano di spesa analitico distinto per ciascun intervento;
c) l'indicazione del concorso comunale alle spese per la realizzazione delle iniziative;
d) la certificazione sanitaria attestante la situazione di particolare gravità, di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92, di ciascun soggetto destinatario dell'intervento;
e) relazione contenente la descrizione degli altri interventi socio-assistenziali in atto e delle condizioni socio economiche del destinatario dell'intervento, con indicazione dell'ammontare complessivo del reddito familiare.
La ripartizione delle risorse, le graduatorie provinciali annuali ed i progetti comunali sono approvati e finanziati dalla Regione, in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali."
- preso atto che il presente provvedimento non comporta gli adempimenti contabili di cui agli artt. 78 - 79 della L.R. n. 28/2001 trattandosi di approvazione della graduatoria provinciale dei progetti da finanziare con successive determinazioni ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871, con onere sul Cap. 784030 del bilancio 2003 - risorse vincolate - residui di stanziamento.
DETERMINA
- di modificare, per i motivi innanzi esposti e qui integralmente richiamati, la graduatoria dei progetti dei Comuni della provincia di Lecce di cui all'atto dirigenziale n. 332 dell'11 ottobre 2002, così come riformulata nel tabulato "A" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di riservarsi di provvedere al finanziamento dei progetti con successivi atti;
- di dare atto che i progetti ritenuti totalmente non ammissibili sono elencati a margine del predetto allegato con l'indicazione della motivazione di esclusione;
- di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n. 1871, la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. - Assistenza alla Persona.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, si compone di 18 pagine, compreso gli allegati, è immediatamente esecutivo. 

DI CARLO


I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dagli stessi predisposto è conforme alle risultanze istruttorie.
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO (sig.a Anna Rita Pesce) 
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO (dr. Domenico Balliana ) 

 

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