R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A

  Deliberazione della Giunta Regionale

N. 2002 del 10.12.2002 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2000, n.388 - art.80 comma 14 e Accordo 19 aprile 2001 fra Ministro per la Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome - Cofinanziamento delle iniziative sperimentali promosse dagli Enti Locali  per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati sul territorio in favore delle famiglie - Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali.

L’anno 2002 addì 10 del mese di dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Pr.

Ass.

Presidente

Raffaele Fitto

V. Presidente

Giovanni Copertino

Assessore

Felice Amodio

Assessore

Pietro Franzoso

Assessore

Pietro Lospinuso

Assessore

Nicola Marmo

Assessore

Salvatore Mazzaracchio

Assessore

Rocco Palese

Assessore

Roberto Ruocco

Assessore

Michele Saccomanno

Assessore

Enrico Santaniello

Assessore

Andrea Silvestri

Assiste alla seduta il Dott. _________________________, Segretario Redigente.

L'Assessore alla Sanità e ai  Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio  Anziani confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, Servizi Sociali riferisce quanto segue:

- La legge 23 dicembre 2000, n. 388” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” all’art.80, comma 14, ha previsto uno stanziamento per il cofinanziamento delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000 per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati sul territorio in favore delle famiglie”.

- Alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di E. 731572,02 incamerata al cap 784035 del bilancio regionale.

-        Con accordo 19 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114 intervenuto tra il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni sono stati convenuti i seguenti criteri per l’utilizzazione dei finanziamenti in questione:

·      gli enti locali gestiscono le suddette iniziative direttamente o mediante convenzioni con organismi pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e consulenza in materia di legislazione sociale e di tematiche familiari e femminili, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni per le famiglie, i servizi di assistenza domiciliare, le normative in materia di sanità, occupazione, trattamenti pensionistici;

·      i contributi vengono concessi secondo le condizioni e le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, previa verifica della sussistenza nelle domande dei seguenti elementi:

a)    promozione delle iniziative entro la data del 30 settembre 2000, mediante l’adozione di atti idonei;

b)   esplicitazione della quota di cofinanziamento dell’iniziativa a carico degli enti proponenti;

c)    descrizione delle attività, con indicazione del soggetto gestore e delle professionalità attivate;

·      le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalità per la verifica delle attività svolte, per la revoca in caso di inadempimento e per l’eventuale riassegnazione dei fondi.

Per quanto sopra si rende necessario stabilire i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative in questione che si propongono come segue :

1.    Le richieste di cofinanziamento delle iniziative sperimentali di cui all’art.80 comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovranno essere presentate dagli enti locali entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a:

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari e di Foggia:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Foggia - Via Isonzo n.7 - 71100 - Foggia.

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n.18 - 72100 - Brindisi.

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Lecce - Viale Aldo Moro - 73100 - Lecce.

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Taranto - Corso Umberto n.55 - 74100 - Taranto.

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

 Le richieste devono essere conformi ai criteri definiti nell’accordo Ministro per la Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile del 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114 ed in particolare:

a)     approvazione delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000 con formale provvedimento del competente organo deliberativo contenente l’esplicitazione della quota di cofinanziamento a carico dell’ente proponente, della descrizione delle attività, dell’indicazione del soggetto gestore, delle professionalità attivate e della durata del progetto;

b)     la gestione delle iniziative da gestire direttamente o mediante convenzione con organismi pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e consulenza in materia di legislazione sociale e di tematiche familiari femminili, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni per le famiglie, i servizi di assistenza domiciliare, le normative in materia di sanità, occupazione, trattamenti pensionistici.

2.    Gli enti proponenti assumono la diretta responsabilità’ in ordine all’accertamento del possesso dei  requisiti di comprovata esperienza da parte dei soggetti convenzionati;

3.    in caso di insufficienza di stanziamento sarà’ formulata apposita graduatoria tenendo conto:

-    della quota di cofinanziamento a carico dell’ente proponente

-    del bacino di utenza.

All’approvazione della graduatoria si provvederà con atto del dirigente del settore Servizi Sociali  da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4.    I progetti finanziati  devono essere attivati entro e non oltre 120 giorni dalla data di riscossione del finanziamento regionale

5.    Gli enti locali comunicheranno al Settore Servizi Sociali della Regione la data di effettivo avvio delle attività, la relazione intermedia dello stato di attuazione del progetto ed una relazione finale entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

Al finanziamento si provvederà nel limite della disponibilità di bilancio, secondo l’ordine della eventuale graduatoria, con determinazione del dirigente del Settore Servizi Sociali di corresponsione di un acconto pari al 50% del contributo e del saldo ad acquisita relazione intermedia dello stato di attuazione del progetto.

6.    Il Settore Servizi Sociali della Regione potrà disporre la verifica delle attività finanziate.

7.    In caso di utilizzo difforme e/o di rinuncia esplicita al finanziamento le quote sono restituite alla Regione per essere utilizzate nel finanziamento di uno o più progetti utilmente inseriti in graduatoria.

8.    Il rendiconto dovrà essere presentato nei termini di cui all’art.111 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 all’ufficio dell’Assessorato Regionale della Ragioneria territorialmente competente.

 Per quanto riguarda gli adempimenti contabili di cui alla L.R.16 novembre 2001, n.28 il presente provvedimento, finalizzato all’emanazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione di fondi statali con vincolo di destinazione, non prevede impegno di spesa.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera f) della L.R. 7/97.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

-        Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

-        Vista la dichiarazione  posta in  calce  al  presente  provvedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal   Dirigente del Settore;

-        A voti unanimi espressi nei termini di legge;

 DELIBERA

-        Di approvare i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative sperimentali di cui all’art.80, comma 14 della L.388/2000 e all’accordo 19 aprile 2001 tra il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni, riguardanti la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati sul territorio in favore delle famiglie, come di seguito determinati.

1.     Le richieste di cofinanziamento delle iniziative sperimentali di cui all’art.80 comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n.388, redatte in conformità ai criteri della presente deliberazione, dovranno essere presentate dagli enti locali entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a:

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari e di Foggia:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Foggia - Via Isonzo n.7 - 71100 - Foggia.

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n.18 - 72100 - Brindisi.

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Lecce - Viale Aldo Moro - 73100 - Lecce.

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo provinciale di Taranto - Corso Umberto n.55 - 74100 - Taranto.

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Le richieste devono essere conformi ai criteri definiti nell’accordo Ministro per la Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile del 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114 ed in particolare:

a)     approvazione delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000 con formale provvedimento del competente organo deliberativo contenente l’esplicitazione della quota di cofinanziamento a carico dell’ente proponente, della descrizione delle attività, dell’indicazione del soggetto gestore, delle professionalità attivate e della durata del progetto;

b)     la gestione delle iniziative da gestire direttamente o mediante convenzione con organismi pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e consulenza in materia di legislazione sociale e di tematiche familiari femminili, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni per le famiglie, i servizi di assistenza domiciliare, le normative in materia di sanità, occupazione, trattamenti pensionistici.

2.    Gli enti proponenti assumono la diretta responsabilità’ in ordine all’accertamento del possesso dei  requisiti di comprovata esperienza da parte dei soggetti convenzionati;

3.    in caso di insufficienze di stanziamento sarà’ formulata apposita graduatoria tenendo conto:

-    della quota di cofinanziamento a carico dell’ente proponente

-    del bacino di utenza.

All’approvazione della graduatoria si provvederà con atto del dirigente del settore Servizi Sociali  da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4.    I progetti finanziati  devono essere attivati entro e non oltre 120 giorni dalla data di riscossione del finanziamento regionale

5.    Gli enti locali comunicheranno al Settore Servizi Sociali della Regione la data di effettivo avvio delle attività, la relazione intermedia dello stato di attuazione del progetto ed una relazione finale entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

Al finanziamento si provvederà nel limite della disponibilità di bilancio, secondo l’ordine della eventuale graduatoria, con determinazione del dirigente del Settore Servizi Sociali di corresponsione di un acconto pari al 50% del contributo e del saldo ad acquisita relazione intermedia dello stato di attuazione del progetto.

6.    Il Settore Servizi Sociali della Regione potrà disporre la verifica delle attività finanziate.

7.    In caso di utilizzo difforme e/o di rinuncia esplicita al finanziamento, le quote sono restituite alla Regione per essere utilizzate nel finanziamento di uno o più progetti utilmente inseriti in graduatoria.

8.    Il rendiconto dovrà essere presentato nei termini di cui all’art.111 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 all’ufficio dell’Assessorato Regionale della Ragioneria territorialmente competente.

-        Di disporre, ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. e) della L.R. 12 aprile 1994, n.13 la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-        Di dichiarare che il presente atto è esecutivo.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI Dott.ssa Stefania Giliberti )

                                                  Sig.ra Anna Rita Pesce

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO Dr. Domenico Balliana

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  Dr. Carlo Di Carlo 

L'ASSESSORE  PROPONENTE  Dr. Salvatore  Mazzaracchio

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