COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE

PER IL VOLONTARIATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

CRITERI REGOLANTI L’ISTITUZIONE, LA CANCELLAZIONE ED IL RIFINZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO IN PUGLIA E BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 8 OTTOBRE 1997

Premesso

1)         che è compito del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Puglia disciplinare le modalità di presentazione ed i criteri di valutazione delle istanze per la  istituzione dei centri di servizio nella Regione Puglia, nonché provvedere all’istituzione di tali Centri, come previsto dall’art. 3 D.M. 8 ottobre 1997 e dagli artt. 2, lett. a) e lett. b), n. 8 del regolamento dello stesso Comitato di Gestione (allegato al presente bando);

2)         che i Centri di Servizio, ideati quale strumento idoneo a promuovere, sostenere e qualificare l’attività delle organizzazioni di volontariato in un’ottica di progresso del territorio, di miglioramento della qualità della vita e di tutela dei diritti dei cittadini, devono possedere stabilità, snellezza e versatilità strutturale ed organizzativa, in modo da approntare risposte valide ed  effettivamente aderenti ai bisogni del contesto socio-territoriale pugliese;

3)         che, date le peculiarità del Volontariato e del territorio regionale, il Comitato di Gestione ritiene preferibile la costituzione di cinque Centri di Servizio, uno per ciascuna provincia;

4)         che, allo scopo di favorire l’omogeneità di funzionamento dei Centri di Servizio su tutto il territorio regionale e l’utilizzo ottimale delle risorse disponibili, il Comitato di Gestione prevede che i Centri individuino le più opportune forme di coordinamento;

5)         che, in ogni caso, per assicurare un livello apprezzabile ed omogeneo di prestazioni in favore delle  organizzazioni di volontariato anche nelle aree più interne e difficili del territorio regionale, ciascuno degli istituenti Centri di Servizio può prevedere più sedi che potranno fungere da sportelli per l’erogazione e la fruizione dei servizi oppure potranno costituire lo spazio operativo e  partecipativo delle “rappresentanze” o “delegazioni” locali delle organizzazioni di volontariato;

Tutto ciò premesso

Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Puglia indice il seguente bando per l’istituzione dei Centri di servizio di cui all’art. 15 L. n. 266/91 e all’art. 3 D.M. 8 ottobre 1997:

1)       Soggetti proponenti legittimati a presentare le istanze

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma1, D.M. 8 ottobre 1997, le istanze per l’istituzione dei Centri di servizio possono essere proposte dalle seguenti categorie di soggetti proponenti:

a)       organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 L. n. 266/91, in numero di almeno cinque, anche in forma associata;

b)       federazioni di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, L. n. 266/91;

c)        enti di cui all’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 356/90;

d)       enti locali.

2)       soggetti gestori

In ogni caso, in ottemperanza di quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 del D.M. 8 ottobre 1997, i soggetti gestori degli istituendi Centri di servizio dovranno assumere la forma di:

a)       un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della Legge n. 266 del 1991;

b)       oppure, in alternativa, un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con la  presenza maggioritaria di esse.

3)       Modalità e termini di proposizione delle istanze

Ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 3 D.M. 8 ottobre 1997, le istanze devono essere indirizzate dai soggetti  proponenti al Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Puglia, per il tramite del comune ove ciascuno Centro di Servizio intende istituire la propria sede legale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Per le domande spedite a mezzo posta, fa fede la data recata dal timbro di spedizione. Una copia dell’istanza completa della documentazione di corredo, recante attestazione della ricezione da parte del comune, deve essere altresì contestualmente inoltrata per conoscenza al Comitato di Gestione, con sede in Bari, presso il Settore Servizi Sociali dell’Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Puglia, alla Via Caduti di tutte le guerre.

Il comune, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette al Comitato di gestione il proprio parere in materia. Qualora il comune non provveda ad inoltrare il parere di propria competenza entro il  termine prefissato, il Comitato di gestione può in ogni caso procedere all’istruzione dell’istanza anche in assenza del suddetto parere.

4)       Contenuto dell’istanza

L’istanza, sottoscritta dal/i Legale Rappresentante/i del/i soggetto/i, proponente/i, deve essere prodotta in carta semplice e deve altresì recare l’indicazione nominativa e la sottoscrizione di chi assume la responsabilità amministrativa del soggetto gestore dell’istituendo Centro di servizio. All’istanza deve inoltre essere allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto del/i soggetto/i proponente/i, attestanti il possesso dei requisiti giuridici che legittimano alla proposizione della domanda ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.M. 8 ottobre 1997.

Qualora il/i soggetto/i proponente/i e quello designato quale soggetto gestore del Centro non coincidano, all’istanza dev’essere allegato:

a)         copia dell’atto costitutivo e dello statuto registrati del soggetto gestore del centro, attestanti il possesso dei requisiti giuridici che legittimano alla proposizione della candidatura ai sensi dell’art. 3, D.M. 8 ottobre 1997;

b)         atti formali con cui il soggetto gestore s’impegna a istituire e far funzionare il Centro nel rispetto delle norme vigenti e con cui vengano definiti i rapporti fra il/i soggetto/i proponente/i l’istanza ed il soggetto gestore stesso.

5)  Documentazione a corredo dell’istanza.

All’istanza devono inoltre essere allegati:

a)       elenco delle persone designate a ricoprire le cariche negli organi sociali previsti nello statuto del soggetto gestore con l’indicazione della riserva di un posto nell’organo direttivo e nell’organo di controllo riservati alla designazione da parte del Comitato di Gestione ai sensi della lettera d, comma 6, art. 2 del D.M. 8 ottobre 1997;

b)       i criteri istitutivi e le modalità operative delle eventuali altre “rappresentanze” attraverso cui il Centro di Servizio intende operare;

c)        copia del programma biennale d’intervento dettagliato dell’istituendo Centro di servizio, indicante:

E’ facoltà del/i soggetto/i proponente/i allegare all’istanza anche i curricula delle persone che  assumeranno incarichi manageriali e/o professionali nell’istituendo Centro di Servizio e/o delle  organizzazioni componenti la compagine dell’istituendo Centro di Servizio.

E’ facoltà del Comitato di Gestione, in sede di valutazione delle istanze ricevute, chiedere chiarimenti o ulteriore documentazione integrativa di quella già presentata.

6) Modalità d’istruzione delle istanze.

In sede d’istruzione delle istanze e di valutazione dei relativi programmi, verranno considerati come elementi prioritari, secondo l’ordine in cui vengono elencati, i seguenti criteri di valutazione:

1)   UNIVERSALITA’ NELL’OFFERTA DEI SERVIZI: verranno privilegiati i programmi che  garantiscano l’universalità nell’offerta dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato (iscritte e non al Registro Regionale del Volontariato) del territorio di competenza e che, dunque, meglio esplicitino le metodologie e gli strumenti utilizzati per consentire ad ogni organizzazione di poter usufruire dei servizi offerti;

2)   GAMMA DEI SERVIZI OFFERTI: verranno privilegiati i programmi che prevedano e descrivano dettagliatamente la più ampia gamma dei servizi resi a favore delle organizzazioni del territorio;

3)   ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI: verranno privilegiati i programmi che prevedano una congrua e significativa articolazione territoriale delle attività svolte;

4)   MESSA IN RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO: verranno privilegiati i programmi che prevedano adeguati livelli di collegamento operativo non solo con le altre realtà operanti nel mondo del volontariato e del Terzo Settore, ma anche con agenzie formative, banche dati, istituzioni (locali, regionali, nazionali ed internazionali), università, ecc.;

5)   VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI: verranno privilegiati i programmi che prevedano una maggiore valorizzazione delle competenze, esperienze e specificità presenti sul territorio e la capacità di coinvolgere le persone e le organizzazioni impegnate nel volontariato locale e di metterle a disposizione anche degli altri Centri di Servizio;

6)   IMPIEGO DELLE RISORSE DISPONIBILI: verranno privilegiati i programmi che prevedano il rapporto più elevato fra l’ammontare delle somme necessarie all’espletamento dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato e l’ammontare delle spese fisse necessarie al funzionamento del Centro di Servizio;

7)   FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO: verranno privilegiati i programmi che, oltre all’utilizzo del fondo speciale regionale, documentino il possibile ricorso a fonti di finanziamento alternative per le attività rese;

8)   CONGRUITA’ DEI BUDGET PREVENTIVI: verranno privilegiati i programmi che prevedano il più congruo rapporto fra le spese preventivate ed il bacino territoriale servito, tenendo conto della  qualità e quantità dei servizi offerti nella logica del customer soddisfaction.

7) Istituzione dei Centri di Servizio, elenco regionale dei Centri di Servizio.

Il Comitato di Gestione, entro tre mesi dalla scadenza del presente bando, valutate le istanze ricevute in base ai criteri sopra evidenziati e accertata la presenza dei requisiti di legge e/o indicati nel bando medesimo, con provvedimento motivato  istituisce i Centri di Servizio, ne stabilisce il finanziamento e ne dispone l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2, comma 6, lett. c) D.M. 8 ottobre 1997. Contestualmente provvede a nominare i propri rappresentanti negli organi deliberativi e negli organi di  controllo di ciascun Centro di Servizio, scegliendoli fra persone di sicura professionalità, competenza e conoscenza  delle peculiarità proprie del volontariato. Per il primo anno di attività il Comitato di Gestione dispone a favore del Centro di Servizio il finanziamento anticipato del 50% dell’intero esercizio. Il restante 50% verrà erogato all’avvenuta presentazione dei documenti di spesa della  prima quota anticipata. Entro trenta giorni dalla data di ottenimento della prima quota di finanziamento del primo anno di attività del Centro di Servizio, gli organi competenti devono approvare il regolamento allegato in bozza all’istanza di candidatura ed avviare la realizzazione del programma di  attività.

8) Cancellazioni di centri istituiti e variazioni dell’elenco regionale dei Centri di Servizio.

Il Comitato di Gestione, qualora ricorrano le ipotesi contemplate nel comma 5 dell’art. 3 del D.M. 8 ottobre 1997, con provvedimento motivato procede alla cancellazione dei Centri di Servizio dall’elenco di cui all’art. 2, comma 6, lett. c) D.M. 8 ottobre 1997.

Il Comitato di Gestione può istituire nuovi Centri di Servizio e riconsiderare le istituzioni fatte:

a)       qualora vi sia stata la cancellazione di uno o più Centri dall’elenco;

b)       qualora si renda opportuna una modificazione del numero dei Centri esistenti sul territorio regionale e/o della loro articolazione organizzativa, al fine di rendere ancora più efficiente ed efficace l’azione di sostegno e qualificazione del volontariato realizzata attraverso i Centri di Servizio.

L’elenco regionale dei Centri di Servizio ed ogni sua variazione, sono pubblicati, a cura del Comitato di Gestione, sul Bollettino Ufficiale della  Regione Puglia e possono inoltre essere diffusi, sempre a cura del Comitato di Gestione che dispone al riguardo di ampia discrezionalità, mediante organi di stampa e d’informazione.

9) Programmazione biennale delle attività dei Centri di Servizio.

I Centri di Servizio, nel redigere il proprio programma biennale di attività, devono contemplare lo svolgimento d’interventi, servizi ed attività a favore delle associazioni ed organizzazioni di volontariato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, quali, ad esempio:

a)       servizi di crescita e rafforzamento della cultura della solidarietà, di promozione di nuove iniziative di volontariato e d’incentivazione di quelle esistenti;

b)       servizi di consulenza, sostegno ed assistenza qualificata in campo giuridico, fiscale, amministrativo contabile e commercialistico, anche in relazione alla programmazione, all’avvio ed alla realizzazione di attività specifiche;

c)        servizi di formazione e qualificazione in favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato, da  realizzare in proprio e/o in collaborazione con strutture qualificate;

d)       servizi d’informazione e documentazione: trasmissione di notizie e dati in materia di volontariato locale e nazionale;

Nell’elaborare il proprio programma di attività i Centri di Servizio, dovranno dunque proporsi di dare concretezza alle previsioni di legge mediante lo svolgimento di azioni ed interventi in uno o più degli ambiti di seguito elencati a titolo puramente esemplificativo:

§         consulenza contabile, amministrativa e fiscale;

§         consulenza legale in materia di costituzione e funzionamento delle organizzazioni di volontariato;

§         consulenza su organizzazione, gestione, sviluppo e consolidamento delle organizzazioni di  volontariato;

§         formazione a favore degli aderenti alle organizzazioni di volontariato, puntando in particolar modo alla promozione della cultura della solidarietà;

§         ricerca, documentazione e informazione sui principali settori d’intervento delle organizzazioni di volontariato della regione;

§         informazione sulle organizzazioni di volontariato operanti nella regione, in Italia, nell’Unione Europea e nel mondo, anche al fine di favorire lo scambio di esperienze, le collaborazioni ed i partenariati;

§         servizi di biblioteca ed emeroteca delle principali pubblicazioni riguardanti il volontariato e/o i suoi principali settori d’intervento;

§         realizzazione, gestione e collegamenti di siti e portali internet tramite cui offrire e/o attingere informazioni e notizie rilevanti per il volontariato e/o i suoi principali settori d’intervento;

§         servizi d’informazione e formazione su finanziamento, autofinanziamento e opportunità di finanziamento pubblico, con particolare riguardo alle opportunità di finanziamento rivenienti da risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia, dallo Stato Italiano, dall’Unione Europea e da altre organizzazioni internazionali;

§         servizi di accompagnamento alla stesura di progetti operativi d’intervento da parte delle organizzazioni di volontyariato, inclusi quelli finalizzati alla richiesta di finanziamenti pubblici:

§         pubblicazioni di documentazioni, ricerche, manuali, ecc. su aspetti fiscali, legali, amministrativi e/o su aspetti rilevanti nei principali settori d’intervento del volontariato regionale.

10)    Bilanci preventivi dei Centri di Servizio.

Ciascun Centro di Servizio entro il 31 ottobre di ogni biennio dovrà inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato di Gestione il bilancio preventivo per il biennio successivo corredato da una relazione tecnico-programmatica da cui risultino:

a)    l’ammontare delle spese fisse necessarie al proprio funzionamento;

b)    l’ammontare delle spese necessarie per l’espletamento dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato.

11)  Erogazioni di anticipi per garantire la continuità di funzionamento dei Centri di Servizio.

Il Comitato di Gestione, entro il 31 dicembre di ogni biennio, sulla base delle documentazioni ricevute ai sensi del comma precedente, provvede a ripartire le somme disponibili del fondo speciale fra i   diversi Centri di Servizio. Nell’effettuare tale ripartizione terrà conto anche delle esigenze e della consistenza numerica della popolazione e delle organizzazioni di volontariato nelle diverse provincie pugliesi.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il comitato di Gestione dispone l’accreditamento a favore di ciascun Centro di servizio del 50% della quota spettantegli del fondo speciale per l’anno successivo.

12)  Bilanci consuntivi dei Centri di Servizio

Ciascun centro di Servizio entro il 30 aprile di ogni anno dovrà inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato di Gestione il bilancio consuntivo per l’anno precedente regolarmente approvato e controllato secondo le previsioni di legge e dello statuto, corredandolo, altresì, con una relazione tecnico contabile da cui risultino :

·   l’ammontare delle spese fisse sostenute per il proprio funzionamento;

·  l’ammontare delle spese necessarie per l’espletamento dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato;

· eventuali scostamenti fra spese preventivate e spese sostenute con l’indicazione delle motivazioni che hanno originato lo scostamento.

13) Finanziamento dei Centri di Servizio e attività di Controllo del Comitato di gestione.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Comitato di Gestione, verificata la regolarità dei consultivi ricevuti, dispone l’accreditamento a favore di ciascun Centro di Servizio del rimanente 50% dell’assegnazione del fondo speciale per l’esercizio finanziario a quel punto in corso. Qualora dal consuntivo presentato da uno o più Centri di Servizio emerga che le somme ripartite per l’anno precedente non siano state impegnate per intero, queste rientrano nella disponibilità del Comitato di Gestione che può anche decurtare di un importo corrispondente l’assegnazione fatta per l’esercizio finanziario in corso a favore del/i Centro/i di Servizio che hanno residuato somme non  utilizzate, ovvero richiedere al/i Centro/i di Servizio stesso/i di utilizzare le somme disponibili per eseguire nell’anno corrente la parte di programma che non è stata realizzata nell’anno precedente.

E’ facoltà del Comitato di Gestione concordare con i Centri di Servizio le modalità di contabilizzazione, le procedure operative e gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da adottare per rendere uniforme su tutto il territorio regionale l’azione di controllo. E’ altresì facoltà del Comitato di Gestione effettuare visite ispettive presso i Centri di Servizio per verificare il rispetto delle norme di legge, delle disposizioni del presente bando e delle altre eventuali ulteriori disposizioni impartite dal Comitato di Gestione ai Centri di Servizio stessi.

Bari, 2 ottobre 2001-11-09

Il Segretario  Comitato di Gestione          Il Presidente Comitato di Gestione

dott. Mario Volpe                                     prof. Mario  Lo Presti

Torna indietro