Regolamento regionale per la concessione dei finanziamenti in materia di servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n. 70."
Art.1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina le modalitā e determina i criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 80 - comma 14 - della legge 23 dicembre 2000, n.388 in materia di servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane e fissa le procedure per il monitoraggio, per la valutazione dell'attuazione dei progetti e per l'eventuale revoca dei contributi in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n. 70.
Art.2
(Modalitā e termini di presentazione delle domande)
1. Possono presentare i progetti i soggetti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n.70 che, ai sensi dell'art. 80 - comma 14 - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non perseguono fini di lucro.
2. I progetti, redatti in conformitā al succitato Decreto e con le modalitā definite dal presente regolamento, devono essere presentati entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno esclusivamente con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanitā e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali, viale dei Caduti di tutte le guerre n. 15 - 70126 BARI.
3. A tale scopo saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine e farā fede la data del timbro postale di spedizione.
Art.3
(Requisiti del servizio)
1. I progetti devono espressamente contenere i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n. 70.
Art.4
(Disposizioni generali)
1. In relazione ai criteri di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n. 70, l'assegnazione delle risorse avverrā sulla base della qualitā del progetto dal punto di vista:
a) tecnico-operativo in ordine a :
Ū gestione del servizio da parte di struttura con adeguata e provata esperienza nel settore della teleassistenza e che, in particolare per la centrale di ascolto, si avvalga di proprio personale dipendente con elevata professionalitā;
Ū impiego di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d'utente) omologata dal Ministero P.T.;
Ū dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme;
b) delle attivitā assistenziali e di sostegno in ordine a :
Ū presenza e funzionamento della centrale d'ascolto su tutto il territorio regionale in modo da assicurare la fruizione del servizio da parte degli anziani aventi diritto;
Ū controllo delle condizioni di salute dell'anziano attraverso un contatto telefonico giornaliero;
Ū accesso dell'anziano al servizio di assistenza e teleassistenza presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio regionale;
c) della popolazione e dell'ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza su territori comprendenti una intera comunitā montana, ovvero circoscrizioni comunali coincidenti con i distretti socio-assistenziali come definiti dalla legge regionale 12 luglio 2002, n. 13;
d) del collegamento del progetto, attraverso il diretto coinvolgimento dei Comuni, con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture giā esistenti sul territorio per l'assistenza agli anziani.
Art.5
(Requisiti dei destinatari)
1. I soggetti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n. 70 devono dimostrare il possesso della comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane mediante certificazione rilasciata dai Sindaci dei Comuni interessati dalle attivitā direttamente svolte nella Regione Puglia per almeno tre anni continuativi nell'ultimo quinquennio.
Art.6
(Criteri di valutazione dei progetti)
1. Al finanziamento dei progetti si provvederā sulla base della graduatoria regionale formulata secondo il seguente punteggio definito con riferimento ai singoli elementi di qualitā del progetto:
a. tecnico-operativo: massimo punti 20
Ū comprovata esperienza nel settore della
teleassistenza per un triennio punti 6
per ogni ulteriore anno punti 2 per un massimo
di punti 4
Ū impiego di strumentazione telematica di
telesoccorso (centrali operative,
apparecchiature d'utente) omologata
dal Ministero P.T. fino a punti 5
Ū dotazione in comodato gratuito agli
utenti di apparecchi individuali segnalatori
delle condizioni di allarme fino a punti 5
b. attivitā assistenziali e di sostegno: massimo punti 20
Ū funzionamento della centrale
d'ascolto oltre le 10 ore:
per 18 ore giornaliere punti 7
per 24 ore giornaliere punti 13
Ū controllo delle condizioni di salute
dell'anziano solo e/o in situazioni
disagiate, come accertate dal Comune,
attraverso almeno un contatto
telefonico giornaliero punti 5
Ū accesso dell'anziano al servizio
di assistenza e teleassistenza
da qualsiasi domicilio in tutto
il territorio regionale punti 2
c. popolazione e ampiezza del territorio
coperti dai servizi di assistenza massimo punti 40
Ū territorio intera comunitā montana punti 10
Ū intero distretto socio-assistenziale punti 10
Ū intero territorio regionale punti 40
Ū popolazione servita:
da 50.000 a 100.000 abitanti punti 3
da 100.000 a 200.000 abitanti punti 10
oltre 200.000 abitanti punti 20
d. qualitā del collegamento del progetto massimo punti 20
Ū con i servizi sociali di base fino a punti 5
Ū con le strutture sanitarie fino a punti 10
Ū con altre iniziative, servizi
e strutture giā esistenti sul territorio
per l'assistenza agli anziani fino a punti 5
Art.7
(Prioritā)
1. In caso di paritā di punteggio sarā data prioritā al progetto comportante minore costo.
2. E' finanziabile un solo progetto per ambito distrettuale socio-assistenziale come definito dalla legge regionale 12 luglio 2002, n.13.
Art.8
(Approvazione graduatoria)
1. Il Dirigente del Settore Servizi Sociali disporrā con propri atti, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, l'approvazione della graduatoria e il finanziamento dei progetti.
Art.9
(Procedure e modalitā per l'erogazione dei finanziamenti)
1. Il pagamento delle somme avverrā mediante provvedimenti di corresponsione:
- di un acconto pari al 50% dell'importo con lo stesso provvedimento di approvazione e finanziamento del progetto;
- di una quota pari al 40% dopo il primo semestre di attivitā previa acquisizione di una relazione a firma del legale rappresentante sull'attivitā svolta contenente, fra l'altro, i seguenti elementi:
a) numero dei soggetti beneficiari del servizio;
b) numero dei contatti telefonici;
c) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati;
- del restante 10% a conclusione del progetto previa acquisizione di una relazione finale a firma del legale rappresentante sull'attivitā svolta contenente, fra l'altro, i dati definitivi riguardo ai seguenti elementi:
a) numero dei soggetti beneficiari del servizio;
d) numero dei contatti telefonici;
e) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati.
2. Al pagamento delle quote del 40% e 10% si provvederā ad avvenuta acquisizione delle valutazioni di cui al successivo art. 12.
Art.10
(Beneficiari)
1. I Comuni individuano i cittadini cui deve essere assicurato il servizio di controllo telefonico delle condizioni di salute e comunicano l'elenco al soggetto gestore del servizio.
Art.11
(Inizio attivitā)
1. I servizi dovranno essere avviati entro 90 giorni dalla riscossione dell'acconto.
2. Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, in caso d'inosservanza del termine di cui al comma 1, disporrā la revoca del finanziamento totale e il recupero dell'acconto corrisposto.
Art.12
(Verifica e controlli)
1. I soggetti attuatori, ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato di attuazione dei progetti, devono comunicare ai Sindaci dei Comuni interessati e al Settore Servizi Sociali della Regione la data di effettivo avvio delle attivitā e trasmettere agli stessi la relazione semestrale e finale.
2. I Comuni effettuano le verifiche e i controlli e trasmettono alla Regione, entro 30 giorni dalla ricezione delle relazioni, le proprie valutazioni; decorso detto termine s'intende, in ogni caso, acquisita la valutazione positiva del Comune.
3. Gli organismi gestori del servizio, al fine dell'attivitā di verifica di cui al precedente comma 2, trasmettono mensilmente ai Comuni l'elenco nominativo dei rispettivi cittadini anziani fruitori dei servizi.
Art.13
(Diffida e revoca)
1. Il Dirigente del competente Ufficio regionale, in caso d'inosservanza della corretta realizzazione delle attivitā, provvede a diffidare il soggetto attuatore fissando un termine perentorio oltre il quale, in caso d'inadempienza, il Dirigente del Settore Servizi Sociali disporrā la revoca del finanziamento e il recupero delle somme corrisposte come determinabili in rapporto ai costi del progetto finanziato.
Art.14
(Conclusione dei progetti e rendicontazione)
1. Entro tre mesi dalla data di conclusione del progetto i destinatari dei finanziamenti devono presentare al Settore Ragioneria della Regione Puglia la rendicontazione del contributo del finanziamento erogato.
2. La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute, ovvero in presenza di rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto, comporta il recupero della somma erogata che affluirā al capitolo di entrata dell'assegnazione statale per gli interventi di sostegno dei servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane.
Art.15
(Disposizione transitoria)
1. Per il corrente anno i progetti dovranno essere presentati entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente allegato č composto da n. 6 pagine.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr. Carlo Di Carlo)
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