Disegno di legge
RELAZIONE
Con il disegno di legge che si propone s’intende dare organica attuazione alla realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali come delineato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, tenendo conto degli effetti derivanti dall’intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione approvata con legge 18 ottobre 2001, n.3
La normativa proposta mira a garantire interventi per la qualità della vita, la pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
La programmazione e l’organizzazione del nuovo sistema é affidato alla Regione e agli Enti locali cui devono concorrere gli organismi non lucrativi di utilità sociale, della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti e delle confessioni religiose.
Aspetto rilevante della riforma è il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti.
Strumenti fondamentali per l’attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali sono il Piano nazionale, i Piani regionali e i Piani di zona.
L’intervenuta legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 ha mutato la ripartizione delle attribuzioni tra Stato, Regioni ed Enti Locali.
L’art. 117 come riformulato, in materia di servizi sociali, riserva alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Per questo la legge n. 328 in gran parte deve ritenersi superata e dovrà essere adeguata alla sopravvenuta legislazione costituzionale.
Alle Regioni compete l’attività legislativa e la funzione di programmazione, coordinamento, indirizzo e verifica in materia di politiche sociali sul territorio regionale.
Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali secondo le modalità definite dalla Regione.
Ai Comuni è riservata la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio comunale.
In questo sistema, accanto al ruolo dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, trova pieno riconoscimento il “terzo settore” nelle sue diverse articolazioni di organismi non lucrativi di utilità sociale, di cooperazione, di associazioni e di enti di promozione sociale, di fondazioni e di enti di patronato, di organizzazioni di volontariato, di enti riconosciuti e di confessioni religiose.
Il Piano regionale deve programmare nel triennio il sistema degli interventi e dei servizi attraverso l’individuazione dei bisogni, l’indicazione delle priorità e l’utilizzo delle risorse, disporre in materia d’integrazione socio-sanitaria e provvedere al coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione professionale, e dell’avviamento e reinserimento al lavoro, dell’ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni.
Strategici sono i Piani di Zona che dovranno essere predisposti dai Comuni associati secondo gli ambiti territoriali già definiti dalla Regione con legge 12 luglio 2002, n.13.
I Piani di Zona dovranno essere adottati attraverso accordi di programmi cui deve essere assicurata la partecipazione dei soggetti pubblici (AUSL e IPAB) e dei soggetti del terzo settore.
Essenziale è poi l’attuazione del Sistema informativo dei servizi sociali in quanto l’esperienza dimostra ampiamente che senza un efficace sistema informativo che consenta, in tempo reale, di disporre di una compiuta conoscenza dei bisogni
non è possibile predisporre una programmazione dei servizi strettamente connessa con le esigenze del territorio.
Nel Titolo II del disegno di legge che si propone vengono definite le tipologie degli interventi e dei servizi, i requisiti minimi e le procedure per le autorizzazioni all’esercizio delle attività assistenziali e per l’accreditamento, nonché si dispone per l’istituzione dei registri regionali.
Nel Titolo successivo si tratta dei diritti del cittadino all’accesso ai servizi,della carta dei servizi, della tutela degli utenti.
Nelle norme finali viene definita l’attività di vigilanza e di verifica, nonché la costituzione della Commissione regionale per le Politiche Sociali e dei Fondi regionali per l’attuazione del sistema integrato socio-assistenziale.
Al finanziamento del sistema si provvede con le risorse all’uopo destinate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni e con il concorso delle risorse provenienti dai soggetti del Terzo settore.
Per le risorse del bilancio autonomo della Regione si prevede che esse confluiscano in un unico fondo per essere utilizzate secondo le indicazioni del Piano regionale concorrendo, insieme alle risorse provenienti dallo Stato, alla realizzazione del sistema.
Per quanto riguarda le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza si fa rinvio alla legge di adeguamento della normativa regionale ai principi di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 di riforma della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
Detta iniziativa legislativa è un altro tassello, importante e complesso, della riforma.
E’ prevista la trasformazione delle IPAB in Aziende di servizi alla Persona attraverso un percorso di verifica dei requisiti istituzionali e patrimoniali delle istituzioni.
Tale processo condurrà:
- alla estinzioni delle Ipab non in grado di perseguire autonomamente i propri fini a completamento di un processo in tal senso già da tempo avviato in Puglia in attuazione di una apposita legge regionale;
- alla depubblicizzazione di quelle istituzioni in possesso dei requisiti di natura privatistica, religiosa o associativa anche questo a completamento di un processo in tal senso già da tempo attuato in Puglia;
- alla trasformazione in aziende, delle istituzioni che perseguono autonomamente i propri fini o che, attraverso un programma di risanamento, potranno dimostrare di essere in grado di rilanciare le attività statutarie.
E’ questo un processo complesso ed importante che tende a rivalutare la funzione delle IPAB, ad inserire le attività nella rete del sistema integrato e a mettere a disposizione del territorio il rilevante patrimonio.
Infine, nel provvedimento in esame si provvede a disporre l’esplicita abrogazione di norme superate, a rinviare ad apposito regolamento regionale l’attuazione di alcune disposizioni della legge e a disporre per la fase transitoria.
Si provvede anche a disporre l’abrogazione di gran parte della recente legge regionale 12 luglio 2002, n. 13 in quanto le disposizioni in essa contenute sono state, con alcune modifiche suggerite dalla prima fase di applicazione, trasferite nel disegno di legge in questione al fine di farne un testo organico delle norme del sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni che si propongono trovano copertura nello stanziamento previsto nel bilancio regionale al capitolo 784025 “Trasferimenti ai Comuni e Province del Fondo Nazionale Politiche Sociali - L. 328/2000” e al cap. 784010 “Fondo globale per i servizi socio-assistenziali”- dell’Area d’intervento dei Servizi alla Persona - Unità Previsionale di Base 9.2 - Servizi Sociali prevedendo che a quest’ultimo confluiscano anche gli stanziamenti dei capitoli relativi a specifici finanziamenti regionali per attività trasferite ai Comuni.
Art. 1.
(Finalità)
1. In coerenza con i principi della Costituzione, come riformata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, la Regione Puglia programma e realizza sul territorio un sistema integrato d’interventi e servizi sociali a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza.
2. Al perseguimento delle finalità della presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà, concorrono la Regione, gli Enti locali, i soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali.
TITOLO I
(sistema integrato)
Art. 2.
(Principi generali)
1. Il sistema integrato d’interventi e servizi sociali si fonda sul riconoscimento e sul ruolo della famiglia quale nucleo essenziale della società, delle formazioni sociali indispensabili per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, del diritto di tutti i cittadini all’informazione, alle prestazionialle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli interventi e al diritto di libera scelta dei servizi.
2. I cittadini in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà d’inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni secondo parametri determinati dai Comuni sulla base delle indicazioni del Piano regionale e delle disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza.
3. La realizzazione del sistema integrato è attuata secondo il metodo della rilevazione dei bisogni, della programmazione degli interventi, dell’impiego delle risorse in relazione alle priorità e della verifica dei risultati, nell’ottica della integrazionedell’integrazione con gli interventi sanitari, dell’istruzione, della formazione professionale, e dell’avviamento e reinserimento al lavoro, dell’ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni.
Art. 3.
(strumenti per la realizzazione del sistema)
1. Il sistema d’interventi e servizi sociali si realizza con l’attuazione delè definito dal Piano regionale e deied attuato attraverso i Piani di Zona, assicurando la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali, previsti dall’art. 8 - comma 3, lett. a) - della legge 8 novembre 2000, n. 328,territoriali socioassistenziali come definiti dalla legge Regione.
1. regionale.
2. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario di ciascun ambito territoriale con le modalità stabilite dalla legge regionale.presente legge.
Art. 4.
(ambiti territoriali)
1. Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socioassistenziali corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti sociosanitari.
2. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, può determinare un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali.
Art. 5.
(gestione associata)
1. La gestione associata dei servizi socioassistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.
2. Il Piano regionale, in presenza di particolari condizioni socio-ambientali ed organizzative, può prevedere, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, che la gestione associata sia esercitata anche tra Comuni appartenenti a diverso distretto socio-sanitario.
3. I Comuni di minore dimensione demografica, come definiti dal Piano regionale, determinano la forma di gestione associata attribuendo l’esercizio delle funzioni socioassistenziali ad una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 avente sede legale nel territorio circoscrizionale o, in mancanza, ad una istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I Comuni non rientranti nella previsione di cui al comma 3 determinano autonomamente le forme di gestione tenendo conto prioritariamente delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 aventi sede legale nel territorio di competenza.
5. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine fissato nel Piano regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti Locali, individua, ai sensi del 2° comma dell’art. 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento per gli ambiti distrettuali inadempienti.
6. Il regolamento di cui al comma 5 resta in vigore sino all’approvazione delle forme di gestione da parte dei Comuni.
Art. 6.
(incentivazione delle forme associate)
1. Il Piano regionale socio-assistenziale determina le risorse aggiuntive da destinare, quali contributi per la gestione associata, ai Comuni con minore dimensione demografica e individua le forme d’incentivazione per la gestione associata da parte degli altri Comuni.
Art. 7.
(sistema locale dei servizi sociali)
1. Il sistema locale si articola in un insieme d’interventi e servizi socioassistenziali realizzati in modo coordinato e integrato con gli interventi dei diversi settori della collettività attivati dai diversi soggetti pubblici e privati posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano di Zona.
2. Il Piano di Zona in conformità al Piano regionale definisce i servizi e gli interventi essenziali e prevede le modalità per far fronte alle situazioni di emergenza sociale.
3. Il Piano regionale, nel rispetto delle determinazioni dello Stato assunte ai sensi dell’art.117 - comma 2 lett. m) - della Costituzione, fissa i livelli delle prestazioni che devono essere assicurati dal Piano di Zona tenendo conto delle risorse finanziarie destinate al finanziamento del sistema integrato.
Art. 8.
(Piano regionale)
1. La Regione, ogni tre anni, approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
2. Il Piano regionale definisce:
a) i bisogni del territorio;
b) le priorità degli interventi;
c) l’impiego delle risorse per il raggiungimento dei ; livelli ottimali di esercizio delle funzioni;
d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi in conformità all’art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 assicurando per ogni ambito territoriale, così come individuato dalla legge regionale:
1) il servizio di segretariato sociale per l’informazione e la consulenza ai cittadini;
2) il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza;
3) il servizio di assistenza domiciliare;
4) le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
5) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
e) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema
f) i Comuni di minore dimensione demografica tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione;
g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, e in particolare le linee d’indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona;
h) le le modalità per il concorso dei soggetti di cui all’art. 1 alla definizione dei Piani di Zona;
a) modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare le linee d’indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona;
a) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all’art. 1 alla definizione dei Piani di Zona;
i) l’integrazione socio-sanitaria,in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale;
j) il coordinamento per l’integrazione con le politiche dell’istruzione, della formazione professionale, dell’avviamento al lavoro, del reinserimento nelle attività lavorative, dell’ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti ,e delle comunicazioni, dell’urbanistica e abitativa;
k) le iniziative di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l’istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
l) le iniziative diella sperimentazione deii modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
m) le iniziative di promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
n) il programma e il finanziamento per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
Art. 9.
(Piano di zona)
1. Il Piano di zona ha durata triennale ed è definito dai Comuni singoli o associati, d’intesa con le Aziende unità sanitarie locali, sulla base delle indicazioni del Piano regionale e con la partecipazione dei soggetti, di cui all’art. 1, che, attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del Piano.
2. Il Piano di zona, adottato di norma con accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, definisce:
a) il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e provvedendo alla localizzazione dei servizi;
b) gli obiettivi strategici e le priorità d’intervento, nonché gli strumenti e le risorse per la relativa realizzazione tenendo conto delle disponibilità finanziarie derivanti anche dal Fondo sanitario regionale e dalla quota di partecipazione di ciascun soggetto firmatario dell’accordo;
c) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali;
d) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo dei servizi sociali;
e) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
f) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici dell’ amministrazione penitenziaria e giudiziaria;
g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
h) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale per la realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria;
i) i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi degli obiettivi strategici e delle priorità degli interventi;
j) le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi in attuazione della programmazione regionale.
3. Il piano di zona in caso di gestione associata è promosso dal Sindaco del Comune sede del distretto socio-sanitario ed è approvato con accordo di programma, in conformità alle indicazioni del Piano regionale.
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(sistema locale dei servizi sociali)
1. Il sistema locale si articola in un insieme d’interventi e servizi socio-assistenziali realizzati in modo coordinato e integrato con gli interventi dei diversi settori della collettività attivati dai diversi soggetti pubblici e privati posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano di Zona.
1. Il Piano di Zona in conformità al Piano regionale definisce i servizi e gli interventi essenziali e prevede le modalità per far fronte alle situazioni di emergenza sociale.
4. Il Piano regionale, nel rispetto delle determinazioni dello Stato assunte ai sensi dell’art.117 - comma 2 lett. m) - della Costituzione, fissa i livelli delle prestazioni che devono essere assicurati dal Piano di Zona tenendo conto delle risorse finanziarie destinate al finanziamento del sistema integrato.
Art. 10.
(integrazione socio-sanitaria)
1. Le attività socio-assistenziali ad integrazione socio-sanitaria e le attività sanitarie ad integrazione socio-assistenziale sono finalizzate a soddisfare in modo integrato i bisogni dei cittadini in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d’inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita e di tutela della salute.
2. La programmazione degli interventi integrati e i modelli organizzativi e gestionali sono definiti nell’ambito del Piano di Zona sulla base delle indicazioni del Piano regionale socio-assistenziale in coerenza con il Piano sanitario regionale.
3. I rapporti tra i soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e le Aziende erogatrici delle prestazioni sanitarie sono regolati sulla base degli atti d’indirizzo della Regione.
Art. 11.
(Sistema informativo)
1. La Regione, nell’ambito del sistema informativo dei servizi sociali di cui all’art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le Province e i Comuni, singoli e/o associati, istituisce il sistema informativo regionale.
2. Il sistema informativo dei servizi socio-assistenziali è strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali finalizzata alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.
3. Il Centro regionale di documentazione di cui all’art. 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n.10 assume la denominazione di Centro regionale di documentazione per le Politiche Sociali, opera quale centro regionale di raccolta ed elaborazione dati sulle problematiche sociali e può essere articolato per macro- tematiche.
1. L'Assessorato regionale ai servizi sociali, in raccordo con le Amministrazioni provinciali, opera quale centro di raccolta ed elaborazione dati avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel campo delle politiche sociali.
4. Contestualmente all’istituzione del sistema informativo sarà Nell’ambito del Centro regionale di documentazione per le Politiche Sociali è istituito l’Osservatorio regionale per le Politiche Sociali quale organismo tecnico scientifico di consultazione e sostegno alla programmazione regionale.
5. La Giunta regionale, con proprio regolamento, provvede a disciplinare il funzionamento del Centro regionale di documentazione e alla costituzione del Comitato Tecnico scientificodell’ Osservatorio regionale per le Politiche Sociali ed emana le direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi:
a) alla realizzazione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento di attività;
b) alla conoscenza dei bisogni sociali.
6. L'Assessorato regionale ai Servizi Sociali, per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, può avvalersi di enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel campo delle politiche sociali.
7. Le attività del presente articolo assumono rilevanza prioritaria nell’ambito del Piano regionale socio-assistenziale con riserva di specifiche risorse per finanziare progetti a gestione associata per l’attivazione e la gestione associata di un sistema informativo su tutto il territorio regionale.
Art. 12.
(finanziamento del sistema integrato)
1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali si realizza con il concorso delle risorse all’uopo destinate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.
2. La Regione provvede ad assegnare ai Comuni singoli e/o associati la quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo regionale socio--assistenziale secondo le indicazioni fissate dal Piano regionale socio--assistenziale.
3. Al finanziamento del sistema concorrono, altresì, le risorse provenienti dal Fondo sanitario regionale nonché quelle dei soggetti del Terzo settore e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio ……… 2001, n. 207 che partecipano alla realizzazione dei Piani di Zona.
Art. 13.
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni sono titolari di tutte leelle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale.
1. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai Comuni, oltre alle competenzeai compiti già trasferitei a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alle funzioni attribuite, ai sensi dell'articolo 132 - comma 1 - del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il decreto legislativo 30 marzo 1999, n.96, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale e di zona, l'esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge- comma 5 - della legge 8 novembre 2000, n.328;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n.328, e e dei titoli di acquisto dei servizi sociali;, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi socioassistenzialiiali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1- comma 5 - della legge 8 novembre 2000, n.328, secondo quanto stabilito dalla presente legge;privata;
d) partecipazione al procedimento per la definizione l'individuazione degli ambiti territoriali con le modalità stabilite dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22;
e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a:
a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l’apporto delle risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dal regolamento regionale, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni;
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
f) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
Art. 14.
(Competenze delle Province)
Le Province, per il rispettivo territorio e con le modalità definite nel Piano Regionale socio-assistenziale, concorrono:
a) alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall’artico1o 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112 attribuiti con il decreto legislativo 30 marzo 1999, n.96;
b) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali ai fini dell’attuazione del sistema informativo regionale;
c) all'analisi della domanda e dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
d) alla promozione e alla realizzazione, d’intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
e) alla definizione e alla attuazione dei piani di zona.
2. Le Province, nel rispetto delle modalità definite nel Piano Regionale socio-assistenziale, esercitano sul rispettivo territorio le funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di realizzazione della rete delle attività socio-assistenziali, promuovono le azioni dei Comuni per la gestione associata dei servizi sociali ed esercitano le competenze in materia di formazione e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell’ambito dei servizi sociali con particolare riguardo alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenzaIstituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e al volontariato.
3. Le Province, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono azioni per sostenere e favorire il ruolo degli organismi del terzo settore, anche per garantire la pluralità dell’offerta dei servizi ed il diritto di scelta delle famiglie e dei singoli.
Art. 15.
(competenze della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e definisce le modalità per l’integrazione in materia di politiche sociali, ambientali, sanitarie, scolastiche, lavorative, tempo libero, culturali, trasporti, comunicazioni, urbanistica e abitative.
2. La Regione nell’ambito delle competenzein conformità alle disposizioni di cui all’art. 117 della Costituzione esercita le seguenti funzioni:
a) definisce gli ambiti territoriali d’intervento e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;
b) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e assegna le risorse finanziarie all’uopo destinate;
c) esercita l’attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia della spesa;
d) promuove e finanzia lo sviluppo dei servizi, la tutela dei diritti sociali e la sperimentazione degli interventi innovativi valorizzando le ’esperienze realizzate a livello europeo;
e) promuove, finanzia e coordina le azioni di assistenza tecnica per l’istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
f) promuove e finanzia lo studio e la definizione di metodi e strumenti per il controllo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi e per la valutazione dei risultati delle azioni previste;
g) definisce i requisiti minimi e le procedure per l’autorizzazione delle strutture e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari pubblici e privati;
h) definisce i requisiti e le procedure per l’accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;
i) determina le modalità per l’esercizio della’attività di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;
j) istituisce i registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari pubblici e privati autorizzati all’esercizio delle attività ai sensi dell’art. 136 comma 23 lett. c) della presente legge;
k) definisce i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l’erogazione delle prestazioni;
l) definisce i criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
m) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni;
n) esercita le funzioni in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e/o delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi sociali;
o) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il sistema informativo dei servizi sociali;
p) determina i criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti titolari delle strutture e dei servizi accreditati;
q) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
r) promuove e finanzia iniziative informative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie e l’accesso ai fondi dell’Unione Europea;
s) verifica regionale perdisciplina il’attività di controllo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi sul territorio e per ladi valutazione dei risultati delle azioni previste;
t) disciplina le modalità per la il concorso degli Enti locali alla programmazione regionale e la consultazione dei soggetti di cui all’art. 1 della presente legge;
u) esercitazio idel potere sostitutivo nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa;
v) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l’istituzione degli uffici di tutela degli utenti;
w) definisce i criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario e per gli eventuali benefici aggiuntivi di cui all’art. 130 - comma 2 - del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
a) esercita le attribuzioni rivenienti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 concernente “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 concernente l’Osservatorio nazionale per l’infanzia;
a) programmazione e finanziamento delle attività di cui al regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1 in materia di prevenzione delle tossicodipendenze;
x) assume i provvedimenti contingibili ed urgenti di interesse non esclusivamente comunale;
Art. 16.
(Concorso del terzo settore)
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del Terzo settore e valorizzano l’apporto delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale.
2. I soggetti del Terzo settore di cui all’art. 1 della presente legge partecipano alla programmazione e alla progettazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali.
3. . Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
1.
(Apporto del volontariato)
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula, ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11, di convenzioni per l’erogazione di prestazioni compatibili con la natura e le finalità del volontariato.
Art. 17.
(Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)
1. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, anche come trasformate ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione, all’organizzazione e alla gestione del sistema d’interventi e servizi sociali ponendo a disposizione le risorse patrimoniali e professionali per la realizzazione delle proprie finalità assistenziali in forma integrata con gli obiettivi del Piano di Zona..
2. Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
Art. 18.
(soggetti privati)
1. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali partecipano alla realizzazione e alla gestione dei servizi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
TITOLO II
(Tipologie, standard, autorizzazione e accreditamento)
Art. 19.
(criteri)
1. Nel presente titolo sono definiti i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali a gestione pubblica o a gestione privata.
2. L’iscrizione nei registri regionali delle strutture e dei servizi socioassistenziali garantisce ai cittadini la qualità delle prestazioni.
Art. 20.
(Strutture e servizi soggetti ad autorizzazione)
1. Sono soggette all’autorizzazione al funzionamento tutte le strutture e i servizi socioassistenziali già operanti e quelli di nuova istituzione che indipendentemente dalla denominazione dichiarata sono rivolti a:
a) minori, per interventi socioassistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
b) disabili, per interventi socioassistenziali o sociosanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
c) anziani, per interventi socioassistenziali o sociosanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua, e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
f) adulti con problematiche sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
2. Per le strutture di cui alle lett.b),c),d) ed e) che erogano anche prestazioni socio-sanitarie, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti per le prestazioni sanitarie, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in conformità alle disposizioni di cui all’art. 8 - ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.
Art. 21.
(Strutture per minori)
1. Le strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sono distinti secondo le seguenti tipologie:
a) comunità familiare;
b) comunità educativa;
c) comunità di pronta accoglienza;
d) comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti;
e) centro socio-educativo diurno.
2. La comunità familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.
3. La comunità educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con una équipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.
4. La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla temporaneità dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa.
5. La comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti è struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.
6. Il centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi mira in particolare al recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione.
Art. 22.
( Strutture per disabili)
1. Le strutture per disabili sono distinte secondo le seguenti tipologie:
a) comunità alloggio/gruppo appartamento;
b) comunità socio-riabilitativa;
c) residenza protetta;
d) centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
3. La comunità socio-riabilitativa è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia, e assicura l’erogabilità di interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio
4. La residenza protetta è struttura residenziale socio-assistenziale destinata a persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo ad elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Il centro diurno socio-educativo, anche all’interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti in situazione di handicap, con notevole compromissione delle autonomie funzionali e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo e assicura l’erogabilità prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario.
Art. 23.
(Strutture per anziani)
1. Le strutture per anziani sono distinte secondo le seguenti tipologie:
a) comunità alloggio/gruppo appartamento;
b) casa alloggio;
c) casa di riposo;
d) residenza protetta;
e) centro diurno.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento è struttura residenziale autogestita, a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.
3. La casa alloggio è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da servizi collettivi destinata ad anziani autosufficienti.
4. La casa di riposo è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita, o che hanno dei limitati condizionamenti di natura fisica, psichica, economica o sociale, nel condurre una vita autonoma.
5. La residenza protetta è struttura residenziale, a prevalente accoglienza alberghiera e ad integrazione sociosanitaria, destinata ad ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con limitazioni fisiche e/o psichiche non in grado di condurre una vita autonoma, ma che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
6. Il centro diurno è struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d’incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all’interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3,4 e 5, l’erogabilità delle prestazioni che rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana.
Art. 24.
(Strutture per persone con problematiche psico-sociali)
1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie:
a) comunità alloggio/gruppo appartamento per persone con disturbi mentali;
b) comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti;
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento per persone con disturbi mentali è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per persone con disturbi mentali privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
3. La comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporaneo o permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
Art. 25.
(Strutture per adulti con problematiche sociali)
1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie:
a) comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico;
b) alloggio sociale per adulti in difficoltà;
c) centro pronta accoglienza per adulti;
d) centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti;
e) casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e madri con figli a carico, privi di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare, e che necessitano di sostegno nel percorso di inserimento o reinserimento sociale.
3. L’alloggio sociale per adulti in difficoltà è struttura che offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
4. Il centro di pronta accoglienza per adulti è struttura residenziale a carattere comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.
5. Il centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
6. La casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, e alle donne vittime della tratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l’inserimento in una comunità.
Art. 26.
(servizi socio-assistenziali)
1. Sono classificabili servizi socio-assistenziali:
a) tutte le prestazioni erogate nell’ambito delle strutture soggette alla disciplina della presente legge;
b) il servizio di segretariato sociale;
c) le prestazioni di assistenza domiciliare;
d) le ludoteche;
e) il tutor;
f) le comunità famiglie;
g) l’affido adulti;
h) l’affido anziani;
i) l’assegno di assistenza;
j) il servizio civile degli anziani;
k) il servizio di telefonia sociale;
l) ogni altro servizio individuato nel regolamento regionale.
2. I servizi socio-assistenziali, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1, sono erogati secondo gli standard fissati dal regolamento regionale garantendo in ogni caso:
a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio;
b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l’indicazione delle prestazioni offerte, in conformità alla Carta dei servizi come definita dalla presente legge;
d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza definiti in un apposito registro degli utenti;
e) l’integrazione con i servizi socio-sanitari;
f) le attività integrative aperte al contesto sociale;
g) l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.
3. I servizi socio-assistenziali di cui alle lett. c),d) ,e),f) ,g),h),i) e j) sono erogati nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento regionale.
Art. 27.
(definizione dei servizi socio-assistenziali)
1. Il servizio di segretariato sociale opera quale sportello unico per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e svolge attività d’informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza.
2. Il servizio di assistenza domiciliare consiste nelle prestazioni di tipo domestico da fornire ai cittadini privi di assistenza familiare al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita.
3. Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori che intendono fare esperienza di gioco e ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione,l’educazione all’autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.
4. Il Tutor è un servizio che assume la responsabilità d’interventi personalizzati nell’ambito di progetti assistenziali definiti per ogni specifico caso.
5. La Comunità famiglia consiste nel servizio di accoglienza offerto da nuclei familiari a persone temporaneamente prive di adeguati supporti familiari.
6. L’affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale famigliare.
7. L’Affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale familiare.
8. L’assegno di assistenza è un intervento di carattere economico a favore delle famiglie che garantiscono l’accoglienza e la cura di persone in difficoltà o prive di assistenza anche in condizioni di non autosufficienza e di minori in affidamento familiare.
9. Il servizio civile degli anziani consiste nell’attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società;
10. Il servizio di telefonia consiste nell’aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l’accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.
Art. 28.
(Autorizzazione)
1. Le strutture e i servizi socio-assistenziali sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento regionale.
2. Il provvedimento di autorizzazione individua la denominazione e l’ubicazione della struttura, la sede legale ed amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata.
3. Le modifiche agli elementi a base del provvedimento di autorizzazione,gli ampliamenti e le trasformazioni delle strutture determinano la decadenza dell’autorizzazione.
4. Nelle more dell’approvazione del regolamento regionale i Comuni rilasciano autorizzazione provvisoria sulla base dei requisiti minimi di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 21 maggio 2001, n.308 e, in quanto compatibili, alle disposizioni regionali vigenti in materia di standard strutturali e assistenziali e di procedimenti autorizzativi.
5. I servizi e le strutture socio-assistenziali per minori e per anziani iscritte rispettivamente all’albo di cui al regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1 e al registro di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49 sono a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvisoriamente autorizzate dai Comuni sul cui territorio è sita la struttura che dispongono contestualmente il termine entro cui dovrà provvedersi all’adeguamento ai requisiti di legge.
6. I Comuni dispongono per la provvisoria autorizzazione entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla richiesta decorso il quale l’autorizzazione s’intende concessa.
7. I servizi e le strutture socio-assistenziali per le quali non era prescritta l’autorizzazione regionale, operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2000, n. 328, su richiesta di parte sono provvisoriamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio che dispongono contestualmente il termine entro cui dovrà provvedersi all’adeguamento ai requisiti di legge.
8. In ogni caso il termine di cui ai precedenti commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione all’entità e all’impegno finanziario richiesto, non potrà essere superiore a tre anni. Detto termine, su richiesta adeguatamente motivata, potrà essere prorogato per una volta e per un massimo di due anni.
9. Decorso il termine di validità dell’autorizzazione provvisoria la stessa decade automaticamente.
10. Per le strutture di cui al precedente art. 21 - comma 2 - la verifica di compatibilità prescritta dall’articolo 8-ter - comma 3 - del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502, è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale ai Servizi Sociali, in relazione agli obiettivi del Piano regionale socio-assistenziale e del Piano regionale socio-sanitario.
11. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione dalla tossicodipendenza.
Art. 29.
(Requisiti minimi per l’autorizzazione)
1. Le strutture soggette ad autorizzazione, oltre a rispettare i requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, devono possedere i requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale.
2. Nelle more dell’approvazione del regolamento regionale si applicano i requisiti previsti dalla presente legge, dal Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 21 maggio 2001, n. 308 ed, in quanto compatibili, dalla legge regionale 31 agosto 1981, n.49, dal regolamento regionale 9 maggio 1983, n.1 e dal regolamento regionale 23 giugno 1993, n.1.
Art. 30.
(Comunicazione avvio attività)
1. I servizi di cui al comma 1 dell’art. 27, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera a), sono automaticamente autorizzati con la comunicazione di avvio dell’attività da parte del titolare in conformità alle modalità stabilite dalla presente legge.
Art. 31.
(permanenza dei requisiti di autorizzazione)
1. La permanenza dei requisiti per l’esercizio delle attività autorizzate ai sensi della presente legge è garantita dai titolari delle strutture e dei servizi socio-assistenziali a mezzo certificazione di qualità rilasciata da organismi di controllo iscritti in apposito albo regionale.
2. I requisiti e le modalità d’iscrizione all’albo degli organismi di controllo, la validità e le caratteristiche della certificazione sono definite dal regolamento regionale che dovrà stabilire:
a) i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l’erogazione delle prestazioni;
b) gli indici oggettivi di qualità;
c) i casi che determinano la cancellazione dall’albo degli organismi di controllo;
d) la periodicità della certificazione.
Art. 32.
(registri)
1. Presso il Settore Servizi Sociali della Regione sono istituiti i seguenti registri regionali articolati per provincia:
a) Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori;
b) Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili;
c) Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani;
d) Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate alle persone affette da AIDS;
e) Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate alle persone con problematiche psico-sociali;
f) Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli adulti con problematiche sociali.
2. I registri, in forma cartacea e/o informatica, contengono in ordine cronologico d’iscrizione la denominazione e l’ubicazione della struttura, la sede legale ed amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l’autorizzazione al funzionamento e l’iscrizione al registro, la natura pubblica o privata.
3. I Comuni, entro 15 giorni dall’adozione, trasmettono all’Assessorato Regionale ai Servizi Sociali ai fini dell’esercizio delle competenze regionali, i provvedimenti concernenti le autorizzazioni al funzionamento, le relative modifiche e le revoche previste dalla presente legge e dal regolamento regionale.
4. Il dirigente del Settore Servizi Sociali della Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento del Comune, dispone, in conformità al regolamento regionale, l’iscrizione, le modifiche e le revoche nei rispettivi Registri.
5. Nel caso di non conformità del provvedimento del Comune alle disposizioni vigenti il dirigente del Settore Servizi Sociali con motivato atto di diniego restituisce il provvedimento al Comune.
6. L’iscrizione nel Registro determina la legittimità all’esercizio delle attività delle strutture e dei servizi autorizzati e comporta l’obbligo per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d’iscrizione nei registri regionali.
7. Con provvedimento del dirigente del Settore Servizi Sociali è disposta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, delle strutture iscritte nei registri e negli albi regionali di cui alla presente legge.
Art. 33.
(accreditamento)
1. Gli Enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali a condizione che gli stessi risultino accreditati.
2. L’accreditamento, in particolare, è condizione essenziale per soggetti erogatori per:
a) instaurare rapporti economici al fine dell’erogazione delle prestazioni a carico degli enti pubblici;
b) partecipare all’istruttoria pubblica;
c) partecipare ai Piani di Zona.
3. Il regolamento regionale determina i requisiti e le modalità per l’accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi disciplinati dalla presente legge, le procedure per la costituzione dell’elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei Comuni.
Art. 34.
(Affidamento dei servizi)
1. Gli Enti pubblici affidano i servizi previsti dalla presente legge con procedure di evidenza pubblica.
2. Il regolamento regionale fissa:
a) i requisiti generali per la partecipazione;
b) i criteri per la valutazione della qualità dell’offerta secondo il metodo della proposta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo attribuendo al fattore prezzo un punteggio non inferiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo;
c) l’obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di previdenza e assistenza;
d) l’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 novembre 2000, n.327 “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto”;
e) forme e modalità per la verifica periodica degli adempimenti contrattuali e per i provvedimenti da adottare in caso d’inadempimento.
Art. 35.
(Titoli per l’acquisto di servizi)
1. I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per l’acquisto di servizi socio-assistenziali presso i soggetti accreditati al fine di garantire un percorso assistenziale attivo di integrazione o reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei Titoli sono stabiliti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
TITOLO III
(diritti)
Art. 36.
(diritto di accesso)
1. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere ai servizi socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge.
2. I cittadini residenti in Comuni di altre Regioni accedono ai servizi socio-assistenziali in base ad accordi definiti tra Regioni.
3. I cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri di cui all’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 accedono ai servizi socio-assistenziali nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità definite dal regolamento regionale.
4. In ogni caso, fatti salvi gli interventi riservati allo Stato, l’accesso è garantito alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale limitatamente agli interventi indifferibili secondo le modalità definite dal regolamento regionale.
5. I criteri di partecipazione e/o compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini utenti è definito nel Piano regionale.
6. E’ garantita la priorità di accesso ai soggetti di cui al comma 2 dell’art. 2 della presente legge secondo i parametri definiti dai Comuni sulla base delle indicazioni del Piano regionale e delle disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza.
7. Il Piano regionale riserva una quota delle risorse per l’anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4, nelle more dell’azione di rivalsa.
Art. 37.
(Carta dei Servizi)
1. Al fine di garantire la trasparenza delle azioni dei gestori dei servizi e la tutela degli utenti, i soggetti erogatori sono tenuti ad adottare la Carta dei Servizi.
2. I soggetti erogatori definiscono una propria Carta dei Servizi che contenga almeno i seguenti elementi:
a) tipologia delle prestazioni;
b) tariffa per ciascuna prestazione;
c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
d) modalità d’informazione sui servizi;
e) modalità di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
f) modalità per i ricorsi da parte gli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
g) informazione sul regolamento interno.
3. L’adozione della Carta dei Servizi è requisito indispensabile per l’accreditamento di cui all’art. 34.
Art. 38.
( diritto alle prestazioni)
1. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato socio-assistenziale concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alla condizione economica secondo le disposizioni della presente legge.
2. Il Comune assicura gli interventi socio-assistenziali a favore dei soggetti residenti nei termini fissati dalla presente legge.
3. Per i soggetti di cui all’art. 37 - comma 2 - l’intervento socio-assistenziale è garantito in base agli accordi definiti tra le Regioni assicurando, in ogni caso, gli interventi indifferibili.
4. Per i soggetti di cui all’art. 37 - comma 3 e 4 - e per tutti gli interventi indifferibili il Comune tenuto ad assicurare i servizi socio-assistenziali è identificato in quello nel cui territorio si è manifestata la necessità dell’intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell’intervento e per i cittadini stranieri secondo gli accordi internazionali.
5. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali a totale o parziale carico del servizio pubblico, il Comune nel quale essi hanno la residenza, previamente informato, prima del ricovero assume gli obblighi connessi.
Art. 39.
(tutela degli utenti)
1. Gli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e le organizzazioni sindacali partecipano al controllo della qualità dei servizi.
2. I soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali individuano gli strumenti per la partecipazione al controllo di cui al comma 1.
3. L’individuazione degli strumenti di cui al comma 2 è requisito preliminare ed essenziale per l’accreditamento di cui all’art. 34.
4. Il regolamento regionale disciplina le procedure amministrative e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e degli organismi di cui al comma 1 e dispone l’istituzione di un ufficio regionale di tutela degli utenti.
TITOLO IV
(norme finali)
Art. 40.
(Vigilanza)
1. Il Comune competente per territorio esercita l’attività di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge avvalendosi, per gli aspetti di natura sanitaria, dei servizi delle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio in conformità alle modalità stabilite dal regolamento regionale.
Art. 41.
( Verifica e potere sostitutivo)
1. Il regolamento disciplina l’attività di verifica regionale per il controllo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi sul territorio definendo termini e modalità di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi nei casi d’inosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali ed assistenziali, nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti.
2. Il regolamento, nell’ambito dell’attività di verifica regionale, stabilisce le modalità di radiazione dall’albo degli organismi di controllo.
3. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di esercizio del potere sostituivo della Regione nei casi di inosservanza della presente legge da parte dei Comuni prevedendo, in ogni caso e salvo casi urgenti, il preavviso e la fissazione del termine non inferiore a 15 giorni entro cui le amministrazioni comunali devono provvedere.
Art. 42.
(regolamento)
1. La Giunta regionale approva il regolamento regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore dalla presente legge.
2. Nelle more dell’approvazione del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 43.
(Commissione regionale per le Politiche Sociali)
1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione regionale per le politiche sociali costituita da:
a) Assessore regionale ai servizi sociali - Presidente;
b) Presidente Commissione Sanità e Servizi Sociali del Consiglio Regionale;
c) un membro, esperto in materia, nominato designato dal Dirigente Scolastico regionale;
d) cinque membri, esperti in materia, in rappresentanza dei Comuni, uno per ogni provincia, designati dall'A.N.C.I. di Puglia;
e) un membro, esperto in materia, designato dall'U.P.I. di Puglia;
f) un membro, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la Puglia;
g) un membro, esperto in materia, nominato da ciascun Presidenti dei Tribunali per minori della Puglia;
h) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale;
i) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale;
j) un membro, esperto in materia, nominato dall’UNEBA PUGLIA;
k) un membro, esperto in materia, nominato dall’Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia;
l) un membro, esperto in materia, nominato dall’Ordine degli Psicologi di Puglia;
m) un membro, esperto in materia, nominato da ciascuna Confederazione sindacale nazionale più rappresentativa sul territorio regionale;
n) un membro, esperto in materia, nominato dall’Associazione degli Invalidi;
o) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale
p) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti degli enti ausiliari per le tossicodipendenze iscritte nel registro regionale;
q) cinque membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;
r) il dirigente del Settore e i dirigenti degli uffici del Settore servizi sociali della Regione;
s) il dirigente del Settore Sanità della Regione;
t) il dirigente del Settore Pubblica Istruzione della Regione;
u) il dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione;
v) il dirigente del Settore Lavoro e Cooperazione della Regione;
6. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale; la mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento e il mandato coincide con quello del Consiglio regionale.
7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali.
8. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva nell'area delle problematiche relative alle tematiche sociali a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con la presenza di almeno venticinque componenti e decide a maggioranza dei presenti.
9. La Commissione per il suo funzionamento approva un proprio regolamento e per lo svolgimento dell’attività può articolarsi in Sottocommissioni per tematiche omogenee.
10. Le risorse umane, finanziarie e strumentali per il supporto organizzativo all’attività della Commissione sono definite con direttiva della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali.
Art. 44.
(Fondi regionali per l’attuazione
del sistema integrato socio-assistenziale)
Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n.11, è ripartito tra i Comuni secondo le previsioni del Piano regionale socio-assistenziale quale concorso regionale alla realizzazione del sistema integrato socio-assistenziale.
Le quote del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, attribuite alla Regione confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano regionale socio-assistenziale.
Per sostenere gli oneri derivanti dall’attuazione della riforma prevista dalla legge 8 novembre 2000,n. 328, ivi comprese le attività d’informazione, è posta a disposizione del Settore Servizi Sociali della Regione una quota non superiore all'uno per cento delle risorse assegnate del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per essere utilizzata secondo le direttive della Giunta regionale.
Art. 45.
(copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per l’anno 2002 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 784025 “ Trasferimenti ai Comuni e Province del Fondo Nazionale Politiche Sociali - L. 328/2000” - Area d’intervento dei Servizi alla Persona - Unità Previsionale di Base 9.2 - Servizi Sociali.
2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale al cap. 784010 “Fondo globale per i servizi socio assistenziali” e al cap. 784025 “ Trasferimenti ai Comuni e Province del Fondo Nazionale Politiche Sociali - L. 328/2000” - Area d’intervento dei Servizi alla Persona - Unità Previsionale di Base 9.2 - Servizi Sociali.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2003 al cap. 784010 “Fondo globale per i servizi socio-assistenziali”, Area d’intervento dei Servizi alla Persona - Unità Previsionale di Base 9.2 - Servizi Sociali, confluiscono gli stanziamenti nella misura prevista nel bilancio relativo all’esercizio finanziario 2002 di cui al:
a) cap. 781035 “Spese e/o trasferimenti ai Comuni per il funzionamento Case di Riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni, Centro Educativo ex G.I. di Gallipoli. L. n.649/68, L. 764/75 e l.r. n. 37/94”;
b) cap.781075 “Trasferimenti alle Aziende UU.SS.LL. per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto. l.r. n. 25/1996 e successive modifiche ed integrazioni”;
c) cap. 782010 “Spese per la gestione della Casa di Riposo dei Profughi di Bari ( L.R. n. 28/79)”;
d) cap. 783035 “Trasferimenti alle UU.SS.LL. per l'assistenza economica ai pazienti pschiatrici ( L.R. n. 26/87)”;
e) cap. 783155 “Spesa per il finanziamento di progetti di lotta alla droga ( Art. 27 D.P.R. n. 309/90)”.
f) cap. 784020 “Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi - L.R. 2/94 e successive modificazioni”;
Art. 46.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
.
1. Sono abrogati gli artt. 1,2,3,4,6,7 - escluso il comma 7 - della legge regionale 12 luglio 2002, n.13 e l’art. 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17.
2. Con l’entrata in vigore del regolamento regionale previsto dalla presente legge sono abrogate:
a) la legge regionale 31 agosto 1981, n.49;
b) il regolamento regionale 9 maggio 1983, n.1;
c) il regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1;
d) la legge regionale 5 aprile 1995, n.25;
3. Sino all’entrata in vigore del regolamento regionale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge.
4. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale proporrà l’adeguamento della normativa vigente per specifica materia alla presente legge.
5. Nelle more dell’adeguamento della normativa ai sensi del precedente 4 comma, nei casi non disciplinati dalla presente legge, il Piano regionale definisce le modalità di esercizio delle funzioni individuando l’Ente subentrante.