R E G I O N E P U G L I A
Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale
N. 1463 del 26/09/2003 del Registro delle Deliberazioni
OGGETTO: L. 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 80, comma 14 - "Regolamento per la concessione dei finanziamenti in materia di servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane in attuazione del D.M. 28 febbraio 2002, n. 70."
L'anno 2003 addì _____ del mese di ___________________, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Pr. Ass.
Presidente Raffaele Fitto
V. Presidente Giovanni Copertino
Assessore Felice Amodio
Assessore Pietro Franzoso
Assessore Pietro Lospinuso
Assessore Nicola Marmo
Assessore Salvatore Mazzaracchio
Assessore Rocco Palese
Assessore Roberto Ruocco
Assessore Marcello Rollo
Assessore Michele Saccomanno
Assessore Enrico Santaniello
Assessore Andrea Silvestri
L'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II.PP.A.B. - Servizi alla Persona confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali riferisce quanto segue:
La legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" all'art. 80 (Disposizioni in materia di politiche sociali), comma 14, stabilisce che "Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di £. 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio".
La medesima legge dispone che i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi sono definiti con decreto del Ministro della Solidarietà Sociale.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 28 febbraio 2002, n. 70, pubblicato nella G.U. 20/04/2002, ha disposto:
" Art. 1 - Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 relativi agli interventi di sostegno dei servizi di telefonia sociale rivolte alle persone anziane.
2. Ai sensi del presente regolamento, per persone anziane si intendono i soggetti di età non inferiore a sessantacinque anni.
3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
Art. 2 - Trasferimento delle risorse alle regioni.
1. Le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, destinate agli interventi di cui all'art. 1 comma 1, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con apposito provvedimento di riparto successivo ed integrativo del Decreto di cui all'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione anziana residente effettuata dall'Istituto Nazionale di Statistica e per il restante cinquanta percento sulla base della distribuzione di anziani soli per regione e per provincia autonoma così come rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica.
Art. 3 - Destinatari.
1. I contributi disciplinati dal presente regolamento sono destinati ai seguenti organismi, iscritti nei rispettivi albi regionali qualora esistenti:
Þ organismi non lucrativi di utilità sociale;
Þ organismi della cooperazione;
Þ organizzazioni di volontariato;
Þ associazioni ed enti di promozione sociale;
Þ fondazioni;
Þ enti di patronato;
Þ altri soggetti privati.
Art. 4 - Requisiti dei destinatari.
1. I contributi sono concessi, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'art. 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a condizione che i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento siano in possesso di comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane.
2. La comprovata esperienza deve essere riferita all'attività diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare l'intervento e deve essere dimostrata secondo modalità individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5 - Progetti finanziabili e requisiti del servizio.
1. Possono essere finanziati progetti che prevedono un servizio di telefonia continuativo per tutto l'anno nel quale viene concesso il contributo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere. Il servizio deve essere assicurato unicamente da operatori, con esclusione di risponditori automatici.
2. L'assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di difficoltà psico-fisiche, abitative ed economiche.
3. Il progetto contiene una descrizione completa delle caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalità allo scopo impiegate. Il progetto è, altresì, corredato da una documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa copertura.
4. Possono essere finanziati progetti che prevedono l'attivazione di nuovi servizi di telefonia ovvero l'ampliamento dei servizi già attivati. In tale ultimo caso, il contributo è ammesso per la parte relativa all'ampliamento; il richiedente è tenuto a descrivere analiticamente sia le attività in corso sia quelle che si propone di realizzare mediante il contributo.
Art. 6 - Criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - con propri provvedimenti
emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia stabiliscono i criteri per
l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualità del progetto dal punto di vista:
- tecnico-operativo;
- delle attività assistenziali e di sostegno;
- della popolazione e dell'ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza; è data priorità ai servizi che prevedono interventi di assistenza su territori comprendenti una intera comunità montana, ovvero circoscrizioni comunali limitrofe con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti;
- del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza agli anziani.
Art. 7 - Modalità di concessione e di erogazione dei contributi.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - con propri provvedimenti
emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia - stabiliscono le modalità
di concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque,
la massima pubblicità sul territorio.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, altresì, le modalità con cui procedere al monitoraggio, alla valutazione dell'attuazione dei progetti di telefonia sociale e all'eventuale revoca dei contributi di cui al presente regolamento."
In attuazione delle richiamate disposizioni si rende necessario determinare i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.
Si propone, quindi, di:
1. stabilire che i progetti, redatti in conformità al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n. 70 e con le modalità definite dalla presente deliberazione, devono essere presentati entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno esclusivamente con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali, viale dei Caduti di tutte le guerre n. 15 - 70126 BARI.
Per il corrente anno i progetti dovranno essere presentati entro il termine perentorio del 60° giorno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
A tale scopo saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro i predetti termini e farà fede la data del timbro postale di spedizione;
2. ribadire che i progetti devono espressamente contenere i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n. 70;
3. stabilire, in relazione ai criteri di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n. 70, che per l'assegnazione delle risorse si provvederà sulla base della qualità del progetto dal punto di vista:
tecnico-operativo in ordine a :
Þ gestione del servizio da parte di struttura con adeguata e provata esperienza nel settore della teleassistenza e che, in particolare per la centrale di ascolto, si avvalga di proprio personale dipendente con elevata professionalità;
Þ impiego di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d'utente) omologata dal Ministero P.T.;
Þ dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme;
delle attività assistenziali e di sostegno in ordine a :
Þ presenza e funzionamento della centrale d'ascolto su tutto il territorio regionale in modo da assicurare la fruizione del servizio da parte degli anziani aventi diritto;
Þ controllo delle condizioni di salute dell'anziano attraverso un contatto telefonico giornaliero;
Þ accesso dell'anziano al servizio di assistenza e teleassistenza presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio regionale;
della popolazione e dell'ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza su territori comprendenti una intera comunità montana, ovvero circoscrizioni comunali coincidenti con i distretti socio-assistenziali come definiti dalla legge regionale 12 luglio 2002, n. 13;
del collegamento del progetto, attraverso il diretto coinvolgimento dei Comuni, con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza agli anziani.
4. di stabilire che i soggetti di cui all'art.3 del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n. 70 devono dimostrare il possesso della comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane mediante certificazione rilasciata dai Sindaci dei Comuni interessati dalle attività direttamente svolte nella Regione Puglia per almeno tre anni continuativi nell'ultimo quinquennio;
5. di stabilire che al finanziamento dei progetti si provvederà sulla base della graduatoria regionale formulata secondo il seguente punteggio definito con riferimento ai singoli elementi di qualità del progetto:
a. tecnico-operativo: massimo punti 20
Þ comprovata esperienza nel settore della
teleassistenza per un triennio punti 6
per ogni ulteriore anno punti 2 per un massimo
di punti 4
Þ impiego di strumentazione telematica di
telesoccorso (centrali operative,
apparecchiature d'utente) omologata
dal Ministero P.T. fino a punti 5
Þ dotazione in comodato gratuito agli
utenti di apparecchi individuali segnalatori
delle condizioni di allarme fino a punti 5
b. attività assistenziali e di sostegno: massimo punti 20
Þ funzionamento della centrale
d'ascolto oltre le 10 ore:
per 18 ore giornaliere punti 7
per 24 ore giornaliere punti 13
Þ controllo delle condizioni di salute
dell'anziano solo e/o in situazioni
disagiate, come accertate dal Comune,
attraverso almeno un contatto
telefonico giornaliero punti 5
Þ accesso dell'anziano al servizio
di assistenza e teleassistenza
da qualsiasi domicilio in tutto
il territorio regionale punti 2
c. popolazione e ampiezza del territorio
coperti dai servizi di assistenza massimo punti 40
Þ territorio intera comunità montana punti 10
Þ intero distretto socio-assistenziale punti 10
Þ intero territorio regionale punti 40
Þ popolazione servita:
da 50.000 a 100.000 abitanti punti 3
da 100.000 a 200.000 abitanti punti 10
oltre 200.000 abitanti punti 20
d. collegamento del progetto massimo punti 20
Þ con i servizi sociali di base punti 5
Þ con le strutture sanitarie punti 10
Þ con altre iniziative, servizi
e strutture già esistenti sul territorio
per l'assistenza agli anziani punti 5
6. prevedere in caso di parità di punteggio la priorità per il progetto comportante minore costo;
7. prevedere il finanziamento di un solo progetto per ambito distrettuale socio-assistenziale;
8. stabilire che all'approvazione della graduatoria e al finanziamento dei progetti si provvederà con atti del Dirigente del Settore Servizi Sociali da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9. stabilire che al pagamento delle somme dovrà provvedersi mediante corresponsione:
- di un acconto pari al 50% dell'importo con lo stesso provvedimento di approvazione e finanziamento del progetto;
- di una quota pari al 40% dopo il primo semestre di attività previa acquisizione di una relazione a firma del legale rappresentante sull'attività svolta contenente, fra l'altro, i seguenti elementi:
a) numero dei soggetti beneficiari del servizio;
b) numero dei contatti telefonici;
c) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati;
- del restante 10% a conclusione del progetto previa acquisizione di una relazione finale a firma del legale rappresentante sull'attività svolta contenente, fra l'altro, i dati definitivi riguardo ai seguenti elementi:
a) numero dei soggetti beneficiari del servizio;
b) numero dei contatti telefonici;
c) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati;
10. stabilire che i servizi devono essere avviati entro 90 giorni dalla riscossione dell'acconto pena la revoca del finanziamento totale e l'obbligo della restituzione di quanto percepito;
11. stabilire che ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato di attuazione dei progetti i soggetti attuatori devono comunicare la data di effettivo avvio delle attività e trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati e al Settore Servizi Sociali della Regione la relazione semestrale e finale;
12. stabilire che i Comuni effettuano le verifiche e i controlli e trasmettono alla Regione, entro 30 giorni dalla ricezione delle relazioni, le proprie valutazioni; decorso detto termine s'intenderà, in ogni caso, acquisita la valutazione positiva del Comune;
13. prevedere che in caso di inosservanza della corretta realizzazione delle attività, il Dirigente del competente Ufficio regionale debba provvedere a diffidare il soggetto attuatore fissando un termine perentorio oltre il quale, in caso di inadempienza, dovrà essere disposta la revoca del finanziamento da parte del Dirigente del Settore Servizi Sociali
A tal fine si propone l'approvazione di apposito regolamento regionale per la disciplina dei criteri e delle modalità relative all'erogazione dei finanziamenti regionali in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n. 70.
Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R.16 novembre 2001, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale nè a carico degli enti per i cui debiti, i creditori, potrebbero rivalersi sulla Regione.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. f) della L.R. n. 7/97 e della legge costituzionale n. 3/2001.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge
DELIBERA
di approvare il "Regolamento regionale per la concessione dei finanziamenti in materia di servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 febbraio 2002, n. 70" allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.
I FUNZIONARI ISTRUTTORI (Sig.ra Anna Rita Pesce) ___________________
(d.ssa M. Stefania Giliberti) ___________________
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO (dr. Domenico Balliana) ___________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE (dr. Carlo Di Carlo) ___________________
L'ASSESSORE PROPONENTE (Salvatore Mazzaracchio) ___________________